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Contratto. Indennità notturna, diurna e festiva. Come cambiano e quanto guadagnano gli infermieri

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 18/11/2022 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Il CCNL comparto sanità 2019-2021, prevede il nuovo sistema indennitario, con una diminuzione della tariffa dell’indennità giornaliera ed un aumento della tariffa notturna.

Art 106  comma 2.   Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell’area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell’Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.

Comma 3: al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.

In prima lettura, in molti penseranno, che il nuovo contratto sia peggiorativo del precedente, e che l’aumento dell’indennità notturna non compensi la diminuzione della diurna.

Salvatore Vaccaro, vicesegretario nazionale NurSind, ci spiega perché la norma è migliorativa rispetto al CCNL 2016-2018:

“È vero che è stata diminuita l’indennità giornaliera erogata anche negli smontanti notte ed è stata aumentata l’indennità ORARIA notturna, ma questo da una parte premia maggiormente chi fa più turni di notte remunerando un disagio di molti infermieri, personale sanitario e OSS turnista sul disagio effettivo.(Se fai più notti guadagni di più)

Dall’altra sparisce la norma capestro ( uno dei motivi della non firma dello scorso contratto), che prevedeva che si doveva fare il 20% di mattine, pomeriggi e notti per avere l’indennità su tre turni(almeno 4 mattine, 4 pomeriggi e 4 notti) e il 30% di mattine o pomeriggi per avere quella su due turni(almeno 7 mattine e 7 pomeriggi su 24 turni).

Continua Vaccaro - Il dipendente ad esempio che faceva 20 turni ma lavorava 3 notti perdeva circa 90 euro al mese, poiché con tre notti l’indennità giornaliera(€ 4,49 x 20) non veniva riconosciuta. Cosicché anche chi non faceva 7 pomeriggi perdeva € 50 circa.

Con il nuovo contratto non solo si remunera l’indennità giornaliera, peraltro anche nello smontante notte, ma si evita la perdita dell'indennità di tutto il mese così come avviene adesso. Il sistema è senza dubbio migliorativo del precedente e premia proporzionalmente chi fa turni più disagiati (doppie e triple notti).

Conclude - Non sono grandi guadagni e non sono soddisfacenti. Ma vanno rapportate al contratto complessivo costituendo senza tema di smentita una remunerazione aggiuntiva al contratto oltre ad essere più equa.

All’interno dell’articolo 106 troviamo ancora il comma 4, che definisce la tariffa del turno festivo: Per il servizio prestato in giorno festivo compete un ’indennità oraria pari a euro 2,55 lorde.

Ed al comma 5, la norma riguardante il festivo infrasettimanale, riconosciuto ufficialmente dal contratto e non affidato alle sentenze dei giudici:

L’attività prestata dal personale in orario notturno e/o in giorno festivo, anche infrasettimanale, dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, alternativamente a

  • riposo compensativo;
  • alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all’art. 47, comma 8 (lavoro straordinario);
  • all’applicazione della Banca delle ore.