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Mobilità e vincolo 5 anni. Il neo dipendente può chiedere il trasferimento?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 20/01/2023

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Un recente parere del Dipartimento della Funzione pubblica, ha chiarito i diversi interrogativi che riguardano la permanenza minima del personale in caso si vincita di concorso e prima assegnazione.

Il quesito verte attorno alla possibilità che un neo dipendente, in possesso di un’anzianità di servizio inferiore ai 5 anni e vincitore di una procedura di mobilità volontaria, possa essere assunto da una diversa amministrazione con il consenso dell’ente di appartenenza.

Nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica si legge - per i vincitori dei concorsi, l’obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, è disposto dall’articolo 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001.

L’’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per il personale neoassunto, è indispensabile, affinché la sua allocazione sia effettivamente rispondente alle esigenze organizzative e funzionali che hanno determinato:

  • la rilevazione del fabbisogno professionale da parte dell’amministrazione
  • e la conseguente attivazione delle procedure di reclutamento, con il correlato impegno di risorse finanziarie per soddisfarlo.

Tuttavia l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non sussiste qualora l’amministrazione rilevi – in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e sulla base di ponderate valutazioni – che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative.

Ciò, in ogni caso, nella prospettiva di perseguire l’obiettivo che il proprio assetto organizzativo e funzionale assicuri la massima efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa per l’assolvimento dei compiti e delle funzioni da svolgere al servizio della collettività.

In considerazione del fatto che l’ambito di applicazione della norma di cui in oggetto non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione, si ritiene pertanto che un neo dipendente, in possesso di un’anzianità di servizio inferiore ai 5 anni e vincitore di una procedura di mobilità volontaria, possa essere assunto da una diversa amministrazione, con il consenso – le motivazioni a sostegno del quale sono da ricondurre alla responsabilità dell’amministrazione, a seguito di valutazioni nell’ambito della propria autonomia organizzativa – dell’ente di appartenenza.