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Sì al risarcimento per danno da mancati turni di riposo

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/05/2023

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Sì al danno per i mancati turni di riposo che non è in re ipsa ma derivata dall'usura psico-fisica determinata dalla maggiore gravosità dell'attività svolta nei periodi che dovrebbero essere dedicati al riposo. A stabilirlo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 12249 del 9 maggio 2023

I fatti

La Corte di Appello di Lecce ha respinto il ricorso presentato dall’azienda, contro la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva accolto la richiesta degli autisti del servizio di linea. Questi autisti, impiegati su percorsi superiori a 50 km, avevano richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla mancata fruizione dei riposi giornalieri e settimanali nel periodo compreso tra il 2006 e il 2011, come disciplinato dai Regolamenti CEE 3820 del 1985 e CE 561 del 2006.

Nella sua decisione, la Corte di Appello ha ritenuto che la normativa comunitaria fosse applicabile all'impresa di trasporto in questione, nonostante operasse in regime di monopolio.

La sentenza della Cassazione

La Corte territoriale ha rispettato i criteri stabiliti nel registro generale 10760/2021 consolidato per quanto riguarda la necessità della prova da parte dell'interessato del danno subito. La Numero sezionale 1896/2023 e il Numero di raccolta generale 12249/2023 sono stati presi in considerazione.

È stato affermato da questa Corte che il danno da usura psico-fisica rientra nella categoria del danno non patrimoniale causato da un fatto illecito o da un inadempimento contrattuale. La sua risarcibilità richiede la presenza di un effettivo pregiudizio subito dal titolare dell'interesse lesi, il quale ha l'onere di fornire una specifica prova, che può essere anche basata su presunzioni semplici.

La giurisprudenza successiva ha sottolineato la distinzione tra il danno da usura psico-fisica e il danno alla salute o biologico. In particolare, è stato stabilito che la mancata fruizione dei riposi può costituire una fonte di danno non patrimoniale presumibilmente. La Corte di appello ha seguito questa giurisprudenza e ha correttamente applicato il principio secondo il quale il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare la fruizione dei riposi compensativi come fatti impeditivi. Dalla specifica allegazione della durata dei periodi di inadempimento da parte del datore di lavoro, è stata desunta l'anormale gravosità del lavoro e quindi il danno da usura psico-fisica causato dall'eccessivo sforzo energetico richiesto per sostenere i ritmi lavorativi senza adeguati riposi cadenzati. Questa situazione può essere considerata usurante anche per una persona priva di patologie.