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Vincendo un concorso al di fuori del settore sanitario, posso conservare il mio posto di lavoro?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 01/06/2023

Contratto Nazionale

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro nel caso di vincita di concorso pubblico viene riconosciuto al dipendente anche se quest’ultimo risulta vincitore in un’Amministrazione non appartenente a nessun comparto o area di contrattazione?

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro è un tema che interessa i dipendenti che vincono un concorso pubblico, ma cosa succede se la vittoria avviene in un'Amministrazione che non appartiene a nessun comparto o area di contrattazione?

Secondo l'articolo 40, comma 9, del CCNL comparto sanità 2019-21, il dipendente che instaura un nuovo rapporto di lavoro attraverso un concorso pubblico ha diritto alla conservazione del posto. Nel caso in cui non superi il periodo di prova, viene reintegrato nell'area, nel profilo professionale, nel differenziale economico di professionalità e nell'eventuale assegno ad personam presso l'Azienda o ente di provenienza.

Tuttavia, questo diritto è riservato ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Secondo il parere Aran, nonostante non vi sia un'esclusione esplicita per le Amministrazioni non rappresentate da ARAN in sede di contrattazione, si può dedurre che il diritto alla conservazione del posto di lavoro è riconosciuto solo nel caso di vittoria di un concorso pubblico presso le Amministrazioni, anche di diversi comparti, che rientrano nell'ambito del diritto del lavoro pubblico contrattualizzato, così come delineato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui per er amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Le Amministrazioni escluse sono quelle il cui rapporto di lavoro è regolato dal diritto pubblico. Pertanto, gli Organi Costituzionali, le Autorità indipendenti e altre entità simili potrebbero non rientrare in questa disposizione.