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Dalla 104 a ore alla donazione di sangue. I permessi retribuiti previsti

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 18/07/2023 vai ai commenti

Contratto Nazionale

L’Art. 52, norma i  permessi previsti da particolari disposizioni di legge. Questo articolo, differisce dal corrispondente nel vecchio contratto, in quanto risolve l’annoso problema della fruizione dei permessi 104 a ore. Nel CCNL comparto sanità 2019-21, si stabilisce che i dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, , a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili.

Il personale interessato effettua una programmazione mensile delle giornate e/o degli orari di fruizione di tale permesso; nel caso di personale turnista la comunicazione va effettuata entro il giorno 20 del mese precedente. Nel caso di fruizione ad ore, l’eventuale modifica della richiesta successivamente alla programmazione, è consentita solo a giornata intera. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento ai sensi dell’art. 75 comma 9 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale).

In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

Il lavoratore ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo.

Il dipendente che fruisce di tali permessi, comunica i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

Donazione sangue -  approfondimento

A tutti i dipendenti che decidono di donare il sangue, spetta il diritto di assentarsi dal lavoro, tramite la richiesta di un permesso retribuito.

La normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale del 3 marzo 2005 che fissa un diverso tetto a seconda che si tratti di uomini o di donne. In particolare:

  • gli uominipossono donare il sangue per non più di 4 volte all’anno;
  • le donne in età fertile possono donare il sangue per non più di 2 volte all’anno.

Tra una donazione e l’altra è necessario lasciar decorrere un intervallo minimo di 90 giorni

Pertanto, gli uomini possono ottenere solo 4 giorni di permesso all’anno per donazione del sangue mentre le donne solo 2 giorni.

Per quanto riguarda invece la donazione di plasmapiastrinoaferesi, il tetto massimo di donazioni previsto dal DM 3/2005 è di massimo 6 giorni di permesso all’anno.

Chi dona il sangue ha diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettua la donazione, conservando la normale retribuzione giornaliera. La giornata di riposo è di 24 ore.

Va specificato che se il lavoratore dona il sangue durante un giorno di riposo non ha diritto ad un giorno compensativo.

Per ottenere il riconoscimento dei permessi retribuiti il lavoratore deve:

  • cedere una quantità di sangue pari ad almeno 250 grammi;
  • effettuare la donazione presso un centro di raccolta o un centro trasfusionale autorizzato dal ministero della Sanità;
  • consegnare al datore di lavoro sia una dichiarazione che attesti la cessione gratuita del sangue (con l’indicazione delle ore di permesso e della retribuzione percepita), sia un certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo (contenente i dati anagrafici del lavoratore, la quantità di sangue prelevata gratuitamente, il giorno e l’ora). Il certificato va compilato su modulo intestato al centro dove è avvenuta la donazione e prodotto anche nel caso di mancata o incompleta donazione.

E nel caso il dipendente sia inidoneo alla donazione

Ove si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione ma sia stato giudicato inidoneo, il dipendente ha diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata erogata per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario ad accertare l’inidoneità, nonché per il tempo di permanenza presso il centro trasfusionale che per lo spostamento fino alla sede di servizio.

La retribuzione si determina con gli stessi criteri previsti per il rimborso delle giornate di riposo fruite dal lavoratore che ha effettuato la donazione.

Il lavoratore deve inoltrare al datore, insieme alla domanda, il certificato attestante: i propri dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento da cui sono stati rilevati; la mancata donazione, la motivazione, giorno e ora di entrata e uscita dal centro trasfusionale.