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Finalmente riconosciute le indennità per le Ostetriche. Ecco l'interno sistema indennitario

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/07/2025

Contratto Nazionale

 

Il nuovo contratto collettivo nazionale per il comparto sanità aggiorna in modo sostanziale il sistema indennitario destinato al personale sanitario, con particolare attenzione al ruolo infermieristico. Il Capo III del CCNL disciplina puntualmente gli importi, i criteri di erogazione e le decorrenze delle nuove indennità. Di seguito, una panoramica dettagliata delle misure introdotte.

Art. 65 – Indennità di specificità infermieristica

L’indennità prevista dall’art. 104 del CCNL 2 novembre 2022 è stata rivalutata secondo i nuovi importi lordi mensili, corrisposti per 12 mensilità. Gli aggiornamenti decorrono in due fasi:

Area Professionale Dal 1/1/2024 (€) Dal 1/1/2025 (€)
Professionisti della salute e funzionari (es. infermiere, infermiere pediatrico) 80,73 87,79
Assistenti (es. infermiere generico senior) 71,77 78,27
Operatori (es. infermiere generico, puericultrice) 67,32 73,41

Art. 66 – Indennità tutela del malato e promozione della salute

Rivalutata anche l’indennità disciplinata dall’art. 105 del precedente CCNL. Le nuove cifre mensili lorde sono:

Area Professionale Dal 1/1/2024 (€) Dal 1/1/2025 (€)
Professionisti della salute e funzionari 45,58 51,97
Ostetriche e ostetriche senior 80,73 87,79
Assistenti (es. OSS senior) 40,52 46,40
Operatori (es. OSS, massofisioterapisti) 38,00 43,51

Art. 67 – Indennità di turno, servizio notturno e festivo

L’articolo riconosce il disagio legato alla turnazione. Le indennità previste sono:

  • Turni articolati (minimo 12 ore giornaliere su almeno due turni): €2,07 per ogni giornata lavorata.

  • Servizio notturno (ore 22:00 - 6:00): €4,00 per ora, elevabile in sede integrativa.

  • Lavoro in giorno festivo: €2,55 per ora.

Le indennità sono corrisposte anche per il giorno montante e smontante il turno notturno, non spettano al personale esentato dai turni o assente per qualsiasi titolo. Per il lavoro festivo infrasettimanale, il dipendente può scegliere tra:

  • riposo compensativo;

  • compenso per lavoro straordinario;

  • banca delle ore.

Le indennità sono cumulabili e finanziate dal Fondo premialità (art. 64). L’articolo sostituisce l’art. 106 del CCNL 2022.

Art. 68 – Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi

Spetta al personale non appartenente all’area di elevata qualificazione operante in Unità Operative o Servizi disagiati, tra cui:

  • Malattie infettive

  • Terapie intensive e sub-intensive

  • Gruppi operatori

  • Nefrologia e dialisi

  • Emergenza-urgenza

  • Assistenza domiciliare

  • Servizi per le dipendenze

  • Sanità penitenziaria

Importi lordi giornalieri:

Profilo Importo (€)
Sanitario, sociosanitario, tecnico 5,00
Operatore tecnico addetto all’assistenza 1,50

L’indennità è una sola anche in caso di assegnazione a più servizi. È possibile l’integrazione in sede di contrattazione aziendale. Sostituisce l’art. 107, commi 1-3 e 5-6 del CCNL 2022.

Art. 69 – Indennità di pronto soccorso

Dal 2023, le risorse disponibili vengono distribuite alle regioni secondo la Tabella 5 allegata al contratto. I valori dell’indennità:

  • Sono differenziati per figura professionale;

  • Sono stabiliti in sede aziendale;

  • Sono soggetti a incremento secondo risorse assegnate alle aziende.

L’indennità è erogata a valere sul Fondo premialità e condizioni di lavoro e compensa interamente il disagio del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso.

 

Riparto regionale delle risorse: Tabella 5

A partire dal 2023, le risorse destinate all’indennità di pronto soccorso vengono distribuite alle regioni secondo i coefficienti percentuali calcolati sul monte salari del personale non dirigente (fonte: RGS 2022). Di seguito la ripartizione:

Regione Quota (%)
Lombardia 15,323%
Emilia Romagna 9,687%
Toscana 7,777%
Campania 7,271%
Lazio 7,252%
Sicilia 6,680%
Puglia 5,850%
Piemonte 8,318%
Veneto 8,200%
Liguria 3,511%
Friuli Venezia Giulia 2,920%
Marche 2,872%
Sardegna 2,856%
Calabria 2,454%
Abruzzo 2,167%
Umbria 1,726%
Basilicata 0,929%
Molise 0,453%
Valle d’Aosta 0,312%

Questa suddivisione incide direttamente sulle risorse disponibili per ciascuna azienda sanitaria e, di conseguenza, sui valori effettivi dell’indennità riconosciuta ai professionisti impiegati nei pronto soccorso regionali.