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Assenze per malattia e decurtazioni busta paga. Cosa dice il contratto

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 01/08/2023

Contratto Nazionale

 

L’articolo 56 norma le assenze per malattia. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta puoÌ€ essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

Prima di concedere un ulteriore periodo l'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneitaÌ€ psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

 

Inidoneità psico- fisica

Superato il periodo di comporto o conservazione del posto di lavoro, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R.171 del 2011.

 

D.P.R.171 del 2011

Destinatari del DPR sono i dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle università e delle Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.

Nel provvedimento si opera  una distinzione fra l’inidoneità psicofisica permanente assoluta e quella permanente relativa, rappresentando la prima lo stato di colui che “a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”; la seconda, invece, è costituita dallo stato di colui che “a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento”.

È rimessa all’amministrazione o allo stesso dipendente interessato l’iniziativa per l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneità con una sostanziale differenza: mentre il dipendente può presentare la relativa istanza in un qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, l’amministrazione può avvia la procedura, sempre dopo il superamento del periodo di prova, solo nei seguenti casi:

 

  1. a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
  2. b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
  3. c) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente al servizio.

 

Nella prima ipotesi, l’amministrazione, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza per malattia, accerta le condizioni di salute del dipendente, dandogliene preventiva comunicazione, tramite l’organo medico competente, per verificare se esistono eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Nelle restanti due ipotesi l’amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita, al fine di verificare l’eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata comunicazione al dipendente. Se l’inidoneità permanente assoluta al servizio è accertata, l’amministrazione lo comunica al lavoratore (entro 30 giorni dal ricevimento del verbale medico), risolve il rapporto di lavoro e corrisponde l’indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta.

 

Trattamento economico malattia

Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, eÌ€ il seguente:

  1. a)  intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza; nell’ambito di tale periodo, dall’11° giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero al dipendente spetta l’intera retribuzione.
  2. b)  90% della retribuzione di cui alla lettera “a" per i successivi 3 mesi di assenza;
  3. c)  50 % della retribuzione di cui alla lettera “a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
  4. d)  gli ulteriori 18 mesi di conservazione del posto non sono retribuiti;
  5. e)  i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 9, comma 5, lettera b, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attivitaÌ€ svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la prestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.

 

I permessi fruiti su base oraria non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni, mentre nel caso in cui il permesso venga fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla decurtazione.
Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico compresa la decurtazione del trattamento economico accessorio per i primi 10 giorni di malattia.

 

Come opera la decurtazione
Con la circolare n. 8/2008 il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che la decurtazione è “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni con la precisazione che decorsi i dieci giorni si applicherà il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.
La decurtazione opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia. I CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza. Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina e permangono, cosicchè la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.

 

Comunicazione della malattia all’Azienda

L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza.

Il dipendente che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l’indirizzo dove puoÌ€ essere reperito.

Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, eÌ€ tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'Azienda o Ente, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilitaÌ€ previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilitaÌ€ previsti dalla vigente normativa.

Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilitaÌ€, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, eÌ€ tenuto a darne preventiva comunicazione all’azienda o all’ente.

 

Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita (art 57 CCNL 2019/2021)

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.