Temporanea inidoneità psico-fisica. Mi viene decurtato lo stipendio?
L’articolo 56 del CCNL comparto sanità 2019-21, come abbiamo visto nel precedente articolo – Assenze per malattia e decurtazioni busta paga. Cosa dice il contratto-norma le assenze per malattia e definisce le regole per l’inidoneità psico- fisica assoluta permanente o relativa.
Nell’articolo 59, troviamo invece le norme che riguardano l’inidoneità psico-fisica temporanea.
Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, l’inquadramento nell’area inferiore ha carattere temporaneo ed il posto del dipendente eÌ€ indisponibile ai fini della sua copertura. La restituzione del dipendente allo svolgimento delle originarie mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato dall’organo collegiale come idoneo per il recupero della piena efficienza fisica.
Nel caso in cui il dipendente venga collocato nell’area inferiore ha diritto alla conservazione del piuÌ€ favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge 68/1999, ovvero:
I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative.
Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva del nuovo livello economico senza alcun riassorbimento del trattamento in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermità per causa di servizio.