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Milleproroghe. Stop a proroga vincolo di esclusività e pensionamento a 72 anni

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 09/02/2024 vai ai commenti

AttualitàGovernoParlamento

Nella giornata di ieri, le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera hanno proseguito il loro lavoro serrato sull'esame del provvedimento in questione, dedicando particolare attenzione all'analisi degli emendamenti riguardanti l'articolo 4, concernente la proroga dei termini in materia di salute.

Al termine della seduta, è emerso che nessun emendamento relativo all'articolo 4 è stato ancora ratificato, mantenendo in sospeso le decisioni su questo cruciale punto. Tuttavia, è da notare che alcuni emendamenti di rilevanza sono stati ritirati.

 

INCOMPATIBILITA’ PROFESSIONI SSN 

4.41 Trancassini (FdI): fino 31 dicembre 2026, agli esercenti le professioni sanitarie, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell’orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento allo svolgimento di attività libero-professionale. Il Ministero della salute effettua ogni anno il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato. In ogni caso, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull’orario di lavoro, le attività professionali, per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (relativi all’esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario), sono previamente autorizzate dal vertice dell’amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa. 

 

GRADUATORIE PROFESSIONI SANITARIE 

4.67 Loizzo (Lega): L’emendamento prevede – in deroga all’art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che l’efficacia delle graduatorie in corso di validità, approvate per il reclutamento degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, è prorogabile fino al 31 dicembre 2025. 

 

EMENDAMENTI ACCANTONATI

 

PENSIONI 

4.22 Ciocchetti (FdI): L’emendamento prevede che - al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le aziende del Servizio sanitario nazionale - fino al 31 dicembre 2025, si possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data. Il trattenimento in servizio di cui al periodo precedente comporta la decadenza dell’incarico in essere e l’attribuzione di altro incarico di natura professionale per le predette finalità, anche se di valore economico inferiore, ferme restando le funzioni assistenziali e tecniche derivanti dalle specifiche competenze. 

 

SCUDO PENALE 

4.73 Patriarca (FI) e id. 4.75 Malavasi (PD) e id. 4.77 Faraone (IV) : Gli emendamenti prevedono che lo scudo penale per le professioni sanitarie previsto dall’art. 3 – bis del DL 1° aprile 2021 n. 44 si applichi anche per gli anni 2024 e 2025. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, determinata dall’eccezionale carenza di personale, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, delle reali condizioni di lavoro e della scarsità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del particolare contesto organizzativo in cui l’esercente la professione sanitaria si è trovato ad agire, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alle criticità. Ai fini della valutazione della scarsità delle risorse umane di cui al precedente periodo, il giudice tiene altresì conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ente o dell’azienda del Servizio sanitario nazionale presso cui è assunto il professionista sanitario sottoposto a giudizio.  

 

4.81 Ciancitto (FdI): Nelle more della revisione della disciplina sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, l’emendamento prevede che la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista dall’articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, in considerazione della contingente situazione di grave carenza di personale.  

 

EMENDAMENTI CON PARERE FAVOREVOLE


Emendamenti da 4.30 a 4.32.
 Fino al 31 dicembre 2025 è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero.

Emendamento 4.112 Comaroli. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2023 e 2024 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. 

Emendamenti riformulati 4.44, 4.46, 4.47, 4.48,4.50, 4.51, 4.52 e 4.54. Nell’ambito dell’aggiornamento dei Lea, per contrastare i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, viene finanziato con 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024, l’apposito Fondo.