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La riforma fiscale 2024, dall’Irpef al taglio dei contributi: come cambiano la busta paga

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/04/2024 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il panorama normativo italiano nel campo del lavoro dipendente ha visto l'introduzione di importanti riforme attraverso la Legge di Bilancio 2024 e il D.lgs. 216/23. Tuttavia, è essenziale comprendere che queste modifiche non sono strutturali, ma piuttosto temporanee, con l'obiettivo di fornire un sollievo immediato ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti. Vediamo quali sono e quanto pesano sulla busta paga.

1)Rimodulazione riforma IRPEF

La riforma Irpef, prevede che dal 1° Gennaio 2024, per un solo anno, le aliquote IRPEF vengano ridotte da quattro a tre, , con l’aliquota del 23% che, sostituendo quella del 25%, coprirà anche l’attuale scaglione che comprende i redditi da euro 15mila a euro 28mila.

  • 23% per i redditi fino a € 28.000
    • 35% per i redditi oltre € 28.000 e fino a € 50.000
    • 43% per i redditi oltre € 50.000.

A beneficiarne saranno i contribuenti con reddito imponibile da 15.001 euro a 28mila euro che vedono ridotti di due punti percentuali l’aliquota applicabile.

 

2)Innalzamento delle detrazioni di lavoro dipendente

Sempre per il solo anno 2024,  la detrazione per lavoro dipendente è innalzata dagli originari 1.880 a 1.955 euro su base annua qualora il reddito complessivo non superi i 15mila euro annui.

Ovvero tutti i lavoratori dipendenti potranno beneficiare dell’ulteriore riduzione dell’imposta determinata dell’incremento della detrazione di lavoro dipendente di 75 euro (da 1.880 euro a 1.955 euro).

L’aumento mensile massimo in busta paga nel 2024 è intorno ai 110 euro netti al mese, per chi ha una retribuzione superiore ai 2 mila euro lordi, importo che diventa però molto più esiguo, fino ad annullarsi, per i redditi ancora più alti.

 

3)Esonero parziale contributivo IVS per i lavoratori dipendenti

Per l’anno 2024 è confermato l’esonero parziale contributivo a favore dei lavoratori dipendenti.
L’articolo 1, comma 15, della Legge 213/2023 prevede, in via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo parziale sulla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore dipendente, con esclusione di lavoro domestico, nelle seguenti misure:

- il 6% qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- il 7% qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

La misura non sarà applicata alle mensilità aggiuntive (13° ed eventuale 14°) sulle quali i contributi saranno dovuti in misura piena. 

 

4) Esonero contributivo per le lavoratrici madri

Per le lavoratrici madri la legge di Bilancio 2024 (commi da 180 a 182 dell’articolo 1, Legge 213/2023) ha previsto un ulteriore beneficio di natura contributiva.

Destinatari: Lavoratrici madri, assunte come dipendenti a tempo indeterminato

Scadenza: 

  • Misura valida per tutto il triennio 2024-2026 per le donne con 3 o più figli;
  • Misura introdotta in via sperimentale per il solo anno 2024 in favore delle madri con 2 figli.

 

Modalità di richiesta: Riconosciuta in via automatica in favore della lavoratrice che comunica i codici fiscali dei figli al datore di lavoro o tramite applicativo Inps.

 

Agevolazione: Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico della madre lavoratrice, nell’importo massimo di 3.000,00 euro annui, riparametrato su base mensile. Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia mensile di massimo 250 euro va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

Cumulabilità: L’esonero è strutturalmente alternativo agli altri riferiti alla quota dei contributi previdenziali per l‘invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore in quanto pari al 100% del dovuto.

 

Condizioni: 

  • Datore di lavoro pubblico o privato, ad eccezione del lavoro domestico;
  • Lavoratrice madre di 3 figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per tutto il triennio 2024-2026;
  • Lavoratrice madre di 2 figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, per il solo anno 2024.