CCNL 2022/24: Lavoro Part-Time, tra rigidità e flessibilità. Ecco cosa cambia per gli infermieri
Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità 2022-2024 dedica l’articolo 52 alla regolamentazione del lavoro a tempo parziale, introducendo norme che toccano da vicino anche la professione infermieristica. Il part-time diventa un terreno di equilibrio tra esigenze organizzative e diritti individuali, ma non senza vincoli e condizioni stringenti.
Part-Time sì, ma con limiti numerici
Uno dei punti centrali è il tetto massimo del 25% della dotazione organica per ciascun profilo professionale. In pratica, non più di un quarto degli infermieri in servizio – al 31 dicembre di ogni anno – potranno accedere al part-time. Un limite che può essere superato solo in casi eccezionali e documentati, fino a un massimo del +10%, se previsto nella contrattazione integrativa.
Questa soglia rappresenta un chiaro intento di salvaguardare la funzionalità dei reparti, ma rischia di scontrarsi con la crescente domanda di conciliazione vita-lavoro da parte degli operatori sanitari, in particolare donne e caregiver.
Tempi, vincoli e possibilità
La trasformazione da tempo pieno a part-time non è automatica. L’azienda ha 60 giorni per accettare o rigettare la domanda del dipendente, motivando l’eventuale diniego. Le motivazioni possono essere:
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superamento del limite numerico annuale;
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conflitti d’interesse legati ad altre attività lavorative dichiarate;
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impatto negativo sulla funzionalità del servizio.
In caso di richieste motivate da situazioni personali o familiari gravi, l’articolo consente deroghe sia sui tempi sia sulle procedure. In questi casi, è possibile richiedere un part-time anche per periodi brevi, tra i 3 e i 6 mesi, senza dover attendere le finestre temporali ordinarie.
Doppio lavoro? Solo sotto il 50%
Il nuovo contratto apre la porta alla possibilità di svolgere un secondo lavoro, subordinato o autonomo, ma solo per chi ha un orario inferiore al 50% di quello pieno. Anche qui, però, serve una comunicazione all’ente entro 15 giorni dall’avvio dell’attività esterna, e resta il divieto in caso di incompatibilità o conflitto d’interessi.
Chi ha la precedenza?
Nel valutare le domande, le aziende devono dare priorità a:
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genitori con figli minori;
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chi assiste familiari disabili o tossicodipendenti;
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chi rientra dalla maternità/paternità;
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dipendenti con gravi patologie o disabilità;
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lavoratori in particolari condizioni psicofisiche.
In alcuni casi specifici previsti dal D.Lgs. 81/2015, il diritto alla trasformazione è garantito senza limiti temporali e fuori dal computo massimo del 25%.
Rientro al tempo pieno
Un altro nodo cruciale è il rientro: chi passa al part-time ha diritto, dopo due anni, a tornare al tempo pieno anche in soprannumero, salvo disponibilità anticipata. Anche chi è stato assunto direttamente part-time può richiedere il tempo pieno dopo tre anni, sempre che ci sia disponibilità di organico.