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Infermiere infortunato in ambulanza: il Tribunale riconosce il diritto all’indennità INAIL

Andrea Tirottodi
Andrea Tirotto
Pubblicato il: 26/03/2026

La SentenzaLeggi e sentenzeSicilia

Un operatore sanitario della provincia di Caltanissetta ha ottenuto il riconoscimento dell'indennità temporanea negatagli dall'INAIL. Una sentenza che fa giurisprudenza e che interroga l'intera categoria sul tema della tutela degli infortuni sul lavoro.

 

La notte del 2019 e quel portellone

Era una sera come tante altre, un turno notturno a bordo di un'ambulanza nella provincia di Caltanissetta. Un infermiere, stava concludendo le operazioni di fine servizio quando, nel momento in cui chiudeva il portellone del mezzo di soccorso, riportava un grave trauma distorsivo al dito della mano destra. 

L'infermiere denunciava regolarmente l'infortunio all'INAIL, l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, convinto che la tutela assicurativa obbligatoria per i lavoratori dipendenti coprisse un evento del genere, avvenuto nell'esercizio delle proprie mansioni, su un mezzo di soccorso, durante l'orario di servizio.

La risposta dell'Istituto, però, fu tutt'altra.

 

Il diniego dell'INAIL: "Non è causa violenta, è malattia comune"

L'INAIL negò all'infermiere l'indennità temporanea per inabilità assoluta al lavoro, sostenendo che "l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta, ma da malattia comune".

Una qualificazione che, sul piano pratico, significava una cosa sola: nessun risarcimento, nessuna copertura assicurativa, nessun riconoscimento del nesso tra quell'infortunio e lo svolgimento dell'attività professionale. Secondo l'INAIL, il trauma al dito non aveva i caratteri di un evento accidentale riconducibile al lavoro, ma andava ricondotto a una patologia di natura comune, estranea dunque alla sfera della tutela previdenziale obbligatoria.

Per chiunque lavori in ambito sanitario, e in particolare per chi opera nel soccorso in emergenza, una simile interpretazione suona paradossale: l'infermiere si trovava sul mezzo, stava compiendo un'azione direttamente collegata alla sua attività, e la lesione era documentata. Eppure l'Istituto aveva deciso che non bastava.

 

Il ricorso al Tribunale del Lavoro di Gela

L'infermiere, assistito dall'avvocato Luigi Randazzo con la collaborazione dell'avvocato Angelo Bruno dello studio Gierrelex, decise di non accettare il diniego e presentò ricorso al Tribunale del Lavoro di Gela.

In sede giudiziale, la posizione dell'INAIL si confermò rigida. L'Istituto chiese il rigetto del ricorso per difetto della cosiddetta "causa violenta", dalla quale deriverebbe il riconoscimento della lesione fisica da parte dell'Istituto stesso.

Il concetto di "causa violenta", nel diritto previdenziale italiano, è uno degli elementi fondanti per il riconoscimento di un infortunio sul lavoro: accanto alla "occasione di lavoro" e al "nesso causale", l'evento lesivo deve essere originato da una forza esterna, rapida ed intensa, che agisce sull'organismo del lavoratore. L'INAIL sosteneva che la chiusura di un portellone non possedesse tali caratteristiche.

 

La tesi dei legali: un'azione propedeutica all'attività lavorativa

La difesa dell'infermiere costruì la propria tesi su un argomento preciso e tecnicamente solido. Secondo i legali del ricorrente, l'incapacità al lavoro era derivata da un'azione propedeutica allo svolgimento delle mansioni lavorative, consistente nella chiusura dello sportello dell'ambulanza, avente i caratteri dell'intensità, rapidità, efficienza ed esteriorità, del tutto incompatibile con la definizione di malattia.

In altri termini: chiudere il portellone di un'ambulanza non è un gesto casuale, né un atto della vita privata. È un'azione inscindibilmente legata all'esercizio della professione infermieristica nel contesto del soccorso in emergenza. L'ambulanza è il luogo di lavoro, il portellone è parte del mezzo di lavoro, e la sua chiusura è un atto necessario e diretto alla prestazione lavorativa. La forza meccanica esercitata in quell'istante, per quanto breve, possiede tutti i requisiti della "causa violenta" che l'INAIL aveva negato.

 

La sentenza del Tribunale: riconosciuto il nesso causale

Il giudice del Tribunale del Lavoro di Gela ha accolto integralmente la tesi della difesa. Il Tribunale ha riconosciuto all'infermiere il diritto all'indennità temporanea, condannando l'INAIL al pagamento degli interessi oltre alle spese di lite e di CTU. Per il giudice, accertata la natura professionale dell'infortunio denunciato, esiste il nesso causale tra l'evento traumatico e la sintomatologia presentata dall'infermiere, oltre al nesso eziologico con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Una pronuncia che riafferma un principio di ordine generale: ciò che rileva, nella qualificazione di un infortunio sul lavoro, non è soltanto il luogo fisico dell'evento, ma il contesto funzionale in cui esso si inserisce. Un operatore sanitario che compie un'azione direttamente strumentale alla propria attività professionale e lo fa su un mezzo di soccorso, nell'orario di servizio, è a tutti gli effetti "sul lavoro", anche quando il gesto in questione è apparentemente banale come la chiusura di uno sportello.

 

Sette anni: il costo umano di una battaglia previdenziale

Una vicenda lunga e complessa ha finalmente trovato giustizia. Sette anni sono un tempo enorme per un lavoratore che ha subito una lesione fisica nell'esercizio delle proprie mansioni. Sette anni di incertezza, di spese legali, di udienze, di perizie tecniche, tutto mentre l'INAIL, l'istituto preposto a tutelare proprio quella categoria di lavoratori, resisteva in giudizio sostenendo la tesi contraria.

La vicenda pone una domanda di carattere più generale, che riguarda l'intera professione infermieristica: quante volte accade che un operatore sanitario, infortunatosi durante il servizio, si veda negare la tutela assicurativa per una qualificazione tecnica discutibile? E quanti di loro, a differenza di questo infermiere di Caltanissetta, rinunciano a intraprendere una battaglia legale lunga anni, costosa e incerta?

 

Il significato giuridico della pronuncia

Dal punto di vista strettamente giuridico, la sentenza del Tribunale di Gela consolida un orientamento interpretativo già presente in giurisprudenza, ma non sempre applicato in modo uniforme: le attività "propedeutiche" o "accessorie" alla prestazione lavorativa rientrano nella tutela INAIL quando sono funzionalmente connesse all'esercizio delle mansioni. Chiudere un portellone di ambulanza, predisporre il mezzo al termine del turno, sistemare le attrezzature di bordo, sono tutti atti che appartengono alla sfera lavorativa, non a quella personale.

Il riconoscimento del doppio nesso, causale tra evento e lesione, e eziologico tra lesione e attività lavorativa, costituisce il nucleo della decisione e potrà essere invocato in casi analoghi.

 

Una sentenza che parla a tutta la categoria

Per gli infermieri in generale questa pronuncia ha un valore che va oltre il caso specifico. Ricorda che i diritti previdenziali non si ottengono automaticamente, ma spesso vanno difesi. Ricorda che le qualificazioni dell'INAIL non sono inoppugnabili. E ricorda, soprattutto, che un operatore sanitario che si infortuna nell'esercizio della propria professione ha il diritto e gli strumenti legali, per far valere quella tutela che la legge gli garantisce.

Sette anni sono troppi. Ma almeno, alla fine, la giustizia c'è stata.