Infortunio sul lavoro, niente soldi: decisivo il comportamento del lavoratore
Nessun risarcimento per l’infortunio avvenuto all’interno dell’area ospedaliera, se il lavoratore tiene un comportamento ritenuto imprudente e fuori dalle regole. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha definitivamente respinto il ricorso di un operatore sanitario contro la ASL di Bari, confermando quanto già deciso nei precedenti gradi di giudizio.
I fatti
L’operatore sanitario, in servizio presso l’ospedale di Corato, era caduto dopo aver parcheggiato l’auto in un’area antistante l’obitorio. Il punto in cui si era verificato l’incidente presentava un marciapiede dissestato e incompleto.
Il lavoratore aveva chiesto il risarcimento del danno biologico differenziale, sostenendo che l’infortunio fosse riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro per carenze nella sicurezza e nella manutenzione dell’area.
Le decisioni dei giudici
Sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’appello di Bari avevano respinto la domanda. Secondo i giudici, l’incidente non era imputabile alla ASL.
Due i punti centrali della decisione:
- Condotta del lavoratore: l’operatore sanitario aveva parcheggiato in una zona non autorizzata. Un comportamento definito “imprevedibile” e sufficiente a interrompere il nesso tra attività lavorativa e incidente.
- Responsabilità della ASL: non è stato dimostrato che l’azienda sanitaria fosse responsabile della manutenzione del marciapiede, situato fuori dalla struttura ospedaliera vera e propria.
Il ricorso in Cassazione
Il lavoratore ha impugnato la sentenza con tre motivi:
- Motivazione insufficiente: secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe omesso un elemento decisivo, cioè che l’incidente era avvenuto in un’area comunque collegata all’ospedale.
- Violazione degli obblighi di sicurezza: la responsabilità del datore di lavoro, a suo avviso, si estenderebbe anche alle aree esterne frequentate dai dipendenti.
- Mancata contestazione della ASL: l’azienda non avrebbe negato che l’area fosse di sua pertinenza.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso.
Sul primo punto, ha chiarito che non c’è nullità della sentenza quando la motivazione, pur contestata, consente di comprendere il ragionamento del giudice. In questo caso, la Corte d’appello aveva spiegato in modo coerente perché escludere la responsabilità della ASL.
Sul secondo motivo, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità: le critiche del lavoratore riguardavano in realtà la valutazione dei fatti e delle prove, un aspetto che non può essere riesaminato in sede di legittimità.
Stessa sorte per il terzo motivo, giudicato carente sotto il profilo della specificità: il ricorrente non aveva riportato in modo adeguato gli atti processuali su cui fondava la propria tesi.
Il principio ribadito
La sentenza richiama un orientamento consolidato: la responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza non è automatica, ma richiede una colpa concreta. Non si può pretendere che il datore prevenga qualsiasi evento, soprattutto quando deriva da comportamenti anomali o non prevedibili del lavoratore.
Le conseguenze
Con il rigetto del ricorso, l’operatore sanitario è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, quantificate in oltre 5.000 euro, oltre accessori. Previsto anche il versamento di un ulteriore contributo unificato.
La decisione chiude definitivamente la vicenda giudiziaria, confermando che, in materia di sicurezza sul lavoro, il comportamento del lavoratore può incidere in modo determinante sull’esito delle richieste risarcitorie.
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