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Turni senza pausa: il buono pasto diventa obbligatorio

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/07/2026

La SentenzaLeggi e sentenze

 Il Tribunale di Gela riconosce il diritto di un'infermiera turnista al risarcimento per i buoni pasto non erogati. La sentenza ribadisce che, quando il turno supera le sei ore e non è possibile fruire della pausa, il datore di lavoro deve garantire il servizio mensa o una modalità sostitutiva.

Nuova pronuncia favorevole ai lavoratori del comparto Sanità sul tema dei buoni pasto. Con la sentenza n. 408 del 19 giugno 2026, il Tribunale di Gela – Sezione Lavoro ha accolto il ricorso presentato da un'infermiera turnista nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale, riconoscendole il diritto al risarcimento economico per i buoni pasto mai erogati durante centinaia di turni superiori alle sei ore.

La decisione si inserisce nel solco dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, rafforzando un principio destinato ad avere importanti ricadute anche per migliaia di altri professionisti sanitari impiegati nei servizi organizzati su turni.

Il caso: oltre 850 turni senza il riconoscimento del buono pasto

La ricorrente, infermiera in servizio presso il presidio ospedaliero di Gela, lamentava il mancato riconoscimento del servizio mensa o, in alternativa, del buono pasto sostitutivo nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2020 e il 31 ottobre 2025.

Secondo quanto ricostruito nel ricorso, l'azienda sanitaria aveva applicato un regolamento interno che limitava fortemente il riconoscimento del beneficio, escludendo numerosi turni lavorativi nonostante la durata superiore alle sei ore. La lavoratrice chiedeva quindi il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente al valore dei buoni pasto non ricevuti, per un importo complessivo di 3.626,58 euro.

Il giudice: il diritto alla mensa nasce con la pausa

Nel motivare la decisione, il Tribunale richiama espressamente la giurisprudenza della Cassazione, ricordando che il buono pasto non costituisce una voce retributiva, bensì una prestazione di natura assistenziale finalizzata a conciliare le esigenze organizzative del servizio con il benessere del lavoratore.

Il giudice evidenzia come l'articolo 29 del CCNL Sanità e l'articolo 8 del D.Lgs. 66/2003 vadano letti congiuntamente: quando la prestazione lavorativa supera le sei ore, il dipendente matura il diritto alla pausa e, conseguentemente, al servizio mensa o alla relativa modalità sostitutiva.

Il turno impedisce la pausa? Spetta il buono pasto

Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda proprio il personale turnista.

Secondo il Tribunale, il fatto che l'organizzazione del lavoro renda impossibile interrompere il turno per consumare il pasto non fa venir meno il diritto, ma produce l'effetto opposto: obbliga il datore di lavoro a garantire il beneficio attraverso il buono pasto.

La particolare articolazione dell'orario, infatti, non può trasformarsi in un elemento penalizzante per il lavoratore. Se la continuità assistenziale impedisce la pausa pranzo, l'azienda deve attivare una modalità sostitutiva del servizio mensa.

Bocciato il regolamento aziendale

Il Tribunale giudica inoltre illegittimo il regolamento interno adottato dall'ASP, che subordinava il riconoscimento del buono pasto a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo.

In particolare, il regolamento prevedeva il beneficio solo in presenza di specifiche fasce orarie o di turni di durata superiore rispetto ai requisiti stabiliti dal CCNL, introducendo limitazioni che, secondo il giudice, non trovano alcun fondamento nella disciplina contrattuale.

Risarcimento per oltre 850 turni

Accertata la fondatezza del ricorso, il Tribunale ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata erogazione dei buoni pasto.

La sentenza quantifica il credito in 3.626,58 euro, riferiti a 854 turni lavorativi superiori alle sei ore, oltre agli interessi legali. L'ASP è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Una decisione che può interessare migliaia di operatori sanitari

La pronuncia del Tribunale di Gela assume particolare rilievo perché conferma un orientamento ormai consolidato: il diritto ai buoni pasto non dipende dalla fascia oraria del turno o dall'effettiva consumazione del pranzo, ma dal diritto del lavoratore a beneficiare della pausa prevista dalla legge.

Per il personale sanitario organizzato su turni, soprattutto nei reparti dove la continuità assistenziale rende impossibile interrompere l'attività lavorativa, il mancato riconoscimento del servizio mensa non può tradursi nella perdita del beneficio.

Si tratta di un principio che potrebbe avere effetti ben oltre il caso deciso dal Tribunale di Gela, aprendo la strada ad ulteriori contenziosi nelle aziende sanitarie che continuano ad applicare regolamenti aziendali più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.