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Nuovi assunti, il TFR entra automaticamente nei fondi pensione: cosa fare entro 60 giorni

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 16/07/2026

Previdenza

 

Dal 1° luglio 2026 cambia il meccanismo di destinazione del Trattamento di fine rapporto per una parte dei lavoratori dipendenti del settore privato. Con il messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative al nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare, introdotto dalla legge di Bilancio 2026 per i lavoratori alla loro prima assunzione nel settore privato successiva al 30 giugno 2026.

La disciplina non riguarda i lavoratori domestici, espressamente esclusi dalla nuova procedura.

Il principio generale è semplice: il lavoratore appena assunto dispone di sessanta giorni per decidere dove destinare il TFR che maturerà durante il rapporto di lavoro. Se non compie alcuna scelta entro questo termine, opera il meccanismo automatico di adesione alla forma pensionistica complementare individuata dalla normativa applicabile.

Non si tratta tuttavia di una scelta irreversibile. Il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica, optare per un fondo diverso oppure mantenere il TFR secondo la disciplina ordinaria prevista dall’articolo 2120 del Codice civile.

A chi si applica la nuova disciplina

Le nuove regole interessano i lavoratori che presentano contemporaneamente queste condizioni:

  • sono dipendenti del settore privato;
  • sono alla prima assunzione;
  • vengono assunti dopo il 30 giugno 2026;
  • non appartengono al settore del lavoro domestico.

Il riferimento alla prima assunzione è rilevante perché il meccanismo non si applica indistintamente a tutti i lavoratori che cambiano occupazione dopo tale data, ma alla platea individuata dalla legge come soggetta al nuovo regime. Per questi lavoratori il TFR maturando entra in una fase iniziale di destinazione ancora provvisoria, che si conclude solo quando viene esercitata la scelta o quando decorre il termine previsto senza alcuna manifestazione di volontà.

Sessanta giorni per scegliere la destinazione del TFR

La legge riconosce al lavoratore un termine di sessanta giorni dalla data della prima assunzione. Entro questo periodo sono possibili tre soluzioni. Il lavoratore può:

  1. accettare l’adesione automatica alla forma pensionistica complementare di destinazione;
  2. rinunciare all’adesione automatica e scegliere liberamente un’altra forma di previdenza complementare;
  3. mantenere il TFR nel regime ordinario, secondo quanto previsto dall’articolo 2120 del Codice civile.

La decisione di mantenere il TFR nel regime ordinario non impedisce una successiva adesione alla previdenza complementare. La scelta può infatti essere revocata in un secondo momento e il lavoratore può decidere di destinare il TFR maturando a un fondo pensione liberamente individuato.

Cosa accade se il lavoratore non comunica nulla

Quando il lavoratore non esercita alcuna opzione entro i sessanta giorni, si perfeziona l’adesione automatica. Il datore di lavoro deve quindi comunicare l’adesione alla forma pensionistica complementare di destinazione e iniziare i versamenti a partire dal mese successivo alla scadenza del termine.

Gli effetti, però, decorrono dalla data originaria di assunzione. Questo significa che i versamenti dovranno comprendere anche le quote di TFR maturate nei primi sessanta giorni, cioè nel periodo in cui il lavoratore avrebbe potuto scegliere una destinazione diversa.

La contribuzione materiale al fondo inizia dunque successivamente, ma copre retroattivamente l’intero periodo decorrente dalla prima assunzione.

Perché i versamenti non partono subito

L’INPS chiarisce che il datore di lavoro non può versare immediatamente il TFR alla previdenza complementare perché, nei primi sessanta giorni, la destinazione definitiva non è ancora conosciuta. Durante questo intervallo il lavoratore può infatti decidere di:

  • aderire a un fondo diverso;
  • mantenere il TFR secondo il regime civilistico;
  • lasciare operare l’adesione automatica.

Le quote maturate tra la data di assunzione e la scelta finale rimangono quindi temporaneamente prive di un’imputazione definitiva. Solo dopo la decisione del lavoratore, o dopo la scadenza del termine senza alcuna scelta, sarà possibile stabilire se tali somme debbano essere conferite alla previdenza complementare oppure mantenute nel regime ordinario.

Il ruolo del Fondo di Tesoreria INPS

Quando il lavoratore sceglie espressamente di mantenere il TFR secondo l’articolo 2120 del Codice civile, le quote non vengono trasferite alla previdenza complementare. In presenza dei requisiti previsti dalla legge, entra però in gioco la disciplina del Fondo di Tesoreria INPS. Il Fondo è il meccanismo attraverso il quale determinate aziende versano all’Istituto le quote di TFR che non vengono destinate ai fondi pensione. La scelta di mantenere il trattamento di fine rapporto nel regime ordinario non significa quindi necessariamente che le somme restino materialmente presso il datore di lavoro. La concreta destinazione dipende dalla dimensione e dalle caratteristiche dell’impresa e dall’applicazione della normativa sul Fondo di Tesoreria.

Le quote dei primi sessanta giorni diventano competenze arretrate

Il messaggio INPS si concentra soprattutto sugli adempimenti contributivi relativi al periodo compreso tra l’assunzione e la determinazione definitiva della destinazione del TFR. Poiché la scelta viene definita successivamente, le quote maturate nel frattempo assumono, ai fini contributivi, la natura di competenze arretrate.  Il datore di lavoro dovrà quindi regolarizzarle nel flusso Uniemens, utilizzando i codici causali indicati dall’Istituto. La regolarizzazione cambia a seconda del momento in cui viene effettuata.

Il codice CF05 per la regolarizzazione nei termini

Quando le quote arretrate vengono regolarizzate entro il mese successivo al perfezionamento della scelta del lavoratore, il datore di lavoro deve utilizzare il codice causale:

CF05 – Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199

Il codice deve essere inserito nell’apposito elemento del flusso Uniemens relativo alla gestione del TFR e alle contribuzioni pregresse.

In questa ipotesi la regolarizzazione avviene:

  • senza applicazione di sanzioni civili;
  • senza interessi;
  • senza ulteriori somme aggiuntive.

Il presupposto è che il versamento venga effettuato tempestivamente, entro il mese immediatamente successivo a quello nel quale il lavoratore ha definito la destinazione del proprio TFR.

Quando si deve usare il codice CF02

Se il datore di lavoro regolarizza le quote arretrate oltre il termine previsto, non può più utilizzare il regime agevolato collegato al codice CF05.

In questo caso deve ricorrere al codice:

CF02

e valorizzare anche il codice:

CF11

per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.

La differenza è sostanziale. La regolarizzazione tardiva non beneficia infatti dell’esclusione da sanzioni, interessi e somme aggiuntive prevista per gli adempimenti effettuati entro il termine ordinario.

Un esempio pratico

Si può ipotizzare un lavoratore assunto per la prima volta nel settore privato il 15 luglio 2026. Da quella data decorrono i sessanta giorni disponibili per la scelta. Se il lavoratore comunica entro il termine di voler mantenere il TFR nel regime ordinario, le quote maturate dal 15 luglio dovranno essere ricondotte a tale scelta e, se applicabile, versate al Fondo di Tesoreria. Se invece non comunica nulla, l’adesione automatica si perfeziona alla scadenza dei sessanta giorni. Il datore di lavoro inizierà i versamenti al fondo pensione dal mese successivo, includendo anche le quote maturate dalla data di assunzione.

La regolarizzazione delle somme relative al periodo iniziale dovrà essere effettuata con il codice CF05 entro il mese successivo alla definizione della destinazione. In caso di ritardo, sarà necessario utilizzare i codici CF02 e CF11.

Cosa deve valutare il lavoratore

Per il dipendente, i sessanta giorni rappresentano un periodo decisivo. La mancata scelta non equivale al mantenimento automatico del TFR in azienda, ma produce l’effetto opposto: fa scattare l’adesione automatica alla previdenza complementare.

Prima della scadenza è quindi opportuno valutare:

  • caratteristiche e costi del fondo pensione di destinazione;
  • eventuale contribuzione aggiuntiva del datore di lavoro;
  • possibilità di scegliere un fondo aperto o un piano individuale pensionistico;
  • convenienza del mantenimento del TFR nel regime ordinario;
  • conseguenze fiscali e previdenziali delle diverse opzioni;
  • durata prevedibile del rapporto di lavoro;
  • obiettivi pensionistici personali.

La scelta non dovrebbe essere compiuta soltanto sulla base dell’immediatezza, ma considerando l’orizzonte di lungo periodo.

Previdenza complementare: cosa cambia davvero

La riforma modifica il tradizionale meccanismo del silenzio-assenso, rendendo più strutturata l’adesione automatica per i lavoratori di prima occupazione. Il legislatore punta ad ampliare la diffusione della previdenza complementare tra i più giovani, spesso caratterizzati da carriere discontinue e da prospettive pensionistiche meno favorevoli rispetto alle generazioni precedenti. L’adesione automatica non elimina la libertà di scelta, ma ribalta il punto di partenza: chi non interviene viene indirizzato verso un fondo pensione, mentre chi vuole mantenere il TFR nel regime ordinario deve manifestare espressamente la propria volontà.

Restano valide le precedenti istruzioni INPS

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal messaggio n. 2325, l’Istituto rinvia alle indicazioni già fornite con:

  • la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026;
  • il messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026.

Le aziende devono quindi leggere il nuovo messaggio in coordinamento con le precedenti istruzioni, soprattutto per quanto riguarda la compilazione dei flussi Uniemens e la gestione delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria.

Una novità che richiede informazione tempestiva

Il nuovo regime rappresenta una modifica rilevante sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro. Per i neoassunti il punto decisivo è comprendere che i sessanta giorni decorrono dalla data di prima assunzione e che il silenzio produce un effetto concreto: l’adesione automatica alla previdenza complementare.

Per le aziende, invece, la criticità consiste nella corretta gestione delle quote maturate durante il periodo di scelta e nella tempestiva regolarizzazione contributiva. Il messaggio INPS punta proprio a evitare incertezze nella fase transitoria, chiarendo che le quote arretrate possono essere regolarizzate senza sanzioni solo se denunciate entro il mese successivo alla scelta del lavoratore. Una scadenza che datori di lavoro, consulenti e uffici del personale dovranno monitorare con particolare attenzione.