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Legge 104, puoi rifiutare il turno di notte anche senza comma 3: cosa cambia

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 21/09/2026

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

Con l’ordinanza n. 20229/2026 la Cassazione ribadisce che per ottenere l’esonero dal lavoro notturno non è necessario che il familiare assistito abbia il riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104. Un principio particolarmente rilevante per infermieri e professionisti sanitari impegnati nella turnazione sulle 24 ore.

Per essere esonerati dal lavoro notturno quando si assiste una persona con disabilità non è necessario che quest’ultima sia riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104. È questo il principio che la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna a ribadire con l’ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026, una pronuncia particolarmente significativa per tutti i lavoratori sottoposti a turnazione notturna e, quindi, anche per infermieri, ostetriche, professionisti sanitari e operatori del Servizio sanitario.

La vicenda nasce dal ricorso presentato da una società contro la decisione con cui la Corte d’Appello di Bolognavaveva riconosciuto a un proprio dipendente il diritto a non essere adibito ai turni notturni. Il lavoratore era coniugato e convivente con una persona con disabilità, ma la condizione del coniuge non presentava la connotazione di gravità. Proprio su questo punto si è concentrato il contenzioso: secondo il datore di lavoro, per ottenere l’esonero sarebbe stato necessario il riconoscimento della disabilità grave; secondo i giudici, invece, questo requisito non è previsto dalla norma. La Cassazione ha confermato la seconda interpretazione, respingendo il ricorso dell’azienda.

La legge parla di persona con disabilità, non necessariamente di disabilità grave

Il punto centrale della decisione riguarda l’interpretazione dell’articolo 11, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 66/2003, secondo il quale non è obbligato a prestare lavoro notturno il lavoratore o la lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 104/1992. Si tratta, precisa la Cassazione, di un vero e proprio esonero dall’obbligo di lavoro notturno, rimesso alla volontà del dipendente che possieda i requisiti previsti dalla legge e che può manifestare il proprio dissenso in forma scritta, comunicandolo al datore di lavoro almeno 24 ore prima dell’inizio della prestazione.

È proprio il dato letterale della norma a diventare decisivo. La Legge 104 distingue infatti la condizione di disabilità prevista dall’articolo 3, comma 1, dalla situazione con connotazione di gravità prevista dal comma 3. Quest’ultima rappresenta una condizione ulteriore, caratterizzata da una riduzione dell’autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. Se il legislatore avesse voluto subordinare l’esonero dal lavoro notturno esclusivamente a questa seconda condizione, osservano sostanzialmente i giudici, avrebbe dovuto indicarlo espressamente.

La conclusione della Corte è quindi particolarmente importante: per l’esonero dal lavoro notturno è sufficiente la condizione di disabilità richiamata dalla Legge 104 e non è necessario il riconoscimento della gravità. Non è possibile aggiungere per via interpretativa un requisito che il legislatore non ha inserito nella disposizione.

Cosa significa avere il familiare “a proprio carico”

Un altro passaggio dell’ordinanza chiarisce il significato dell’espressione “a proprio carico”, che non deve essere confusa con la necessità di un’assistenza permanente, continuativa e globale. Secondo la Cassazione, essere a carico descrive essenzialmente una relazione di assistenza, cura e responsabilità tra il lavoratore e la persona con disabilità, ma non permette di dedurre automaticamente che quest’ultima debba trovarsi in una condizione di handicap grave.

Il ragionamento della Corte è lineare: quando il legislatore ha voluto subordinare determinati benefici al requisito della gravità lo ha fatto espressamente. Non è quindi possibile estendere quel requisito anche a istituti per i quali la legge non lo prevede, utilizzando le condizioni stabilite per altri benefici della Legge 104 per restringere il diritto all’esonero dal lavoro notturno. La stessa Cassazione sottolinea che la pluralità delle tutele previste dalla normativa sulla disabilità dimostra come il legislatore abbia scelto requisiti differenti a seconda del beneficio riconosciuto.

Per infermieri e sanitari la pronuncia ha un peso particolare

La decisione assume una rilevanza concreta soprattutto nei settori nei quali notte, pronta disponibilità e turnazione sulle 24 ore costituiscono elementi strutturali dell’organizzazione del lavoro. È il caso evidente della sanità, dove migliaia di infermieri e altri professionisti lavorano secondo articolazioni orarie che comprendono stabilmente il turno notturno.

Per questi lavoratori la Cassazione chiarisce un punto che può avere conseguenze importanti nella gestione dei turni: il diritto all’esonero non può essere negato soltanto perché il familiare assistito non possiede il riconoscimento di gravità previsto dall’articolo 3, comma 3, della Legge 104. Naturalmente devono essere presenti gli altri presupposti previsti dalla normativa, compresa la relazione di assistenza espressa dalla locuzione “a proprio carico”, ma introdurre anche il requisito della gravità significherebbe restringere la tutela oltre quanto stabilito dalla legge.

Ed è significativo che la Cassazione affronti anche il possibile conflitto con le esigenze organizzative del datore di lavoro. Queste esigenze, pur meritevoli di considerazione, secondo i giudici non possono diventare lo strumento attraverso il quale restringere l’ambito di applicazione della norma. Il bilanciamento tra organizzazione produttiva e tutela del lavoratore caregiver è stato infatti già operato dal legislatore, configurando l'istituto come un esonero rimesso alla volontà del lavoratore che si trovi nelle condizioni previste dalla legge.

Per una Azienda sanitaria questo significa che la necessità di garantire la copertura dei turni notturni, pur rappresentando un problema organizzativo concreto, non consente di aggiungere alla legge requisiti che la legge stessa non prevede.

La Cassazione conferma un orientamento già espresso nel 2023

L’ordinanza n. 20229/2026 non rappresenta, peraltro, un orientamento isolato. La Corte richiama e conferma espressamente il precedente costituito dalla Cassazione n. 12649/2023, già posto alla base delle decisioni dei giudici di merito. La società ricorrente aveva chiesto alla Suprema Corte di rivedere quell'indirizzo anche alla luce di una diversa interpretazione espressa dal Consiglio di Stato nel 2022, secondo la quale il riferimento al soggetto disabile “a proprio carico” avrebbe dovuto condurre a circoscrivere la tutela ai casi di handicap grave. La Cassazione non ha però ritenuto questa impostazione sufficiente a modificare il proprio orientamento.

Anzi, l’ordinanza dedica una parte consistente della motivazione proprio alla stabilità dell’interpretazione giurisprudenziale, sottolineando come un orientamento già affermato dalla Corte regolatrice non debba essere modificato in assenza di nuove e rilevanti ragioni. In questo caso, secondo i giudici, tali ragioni non sussistono e deve quindi essere confermata l’interpretazione già adottata.

Anche la riforma della disabilità non introduce il requisito della gravità

La Cassazione prende in considerazione anche il sopravvenuto D.Lgs. 62/2024, relativo alla riforma della disciplina della disabilità. Pur precisando che la nuova normativa non era applicabile temporalmente alla vicenda esaminata, la Corte osserva che la riforma non introduce, con riferimento all’esonero dal lavoro notturno, il requisito della disabilità con necessità di sostegno intensivo. Al contrario, secondo i giudici, la nuova disciplina continua a distinguere tra la condizione di disabilità e la graduazione dell’intensità del sostegno necessario.

Si rafforza così il principio attorno al quale ruota l’intera decisione: disabilità e disabilità grave non sono concetti sovrapponibili e non possono essere trattati come tali quando la legge richiama soltanto il primo.

Cosa deve sapere chi lavora di notte

Per chi opera in un sistema organizzato su turni, la conseguenza pratica dell’ordinanza è rilevante. Il lavoratore che abbia a proprio carico una persona con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104 può esercitare il diritto a non essere obbligato al lavoro notturno anche quando quella persona non sia stata riconosciuta in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3. L’esonero non discende automaticamente dalla semplice esistenza di qualsiasi rapporto familiare, perché devono comunque ricorrere i presupposti indicati dalla norma, ma il datore di lavoro non può subordinare il beneficio a un requisito di gravità che l’articolo 11 del D.Lgs. 66/2003 non contiene.

Con l’ordinanza n. 20229/2026 la Cassazione ha quindi respinto il ricorso dell’azienda e consolidato un principio destinato ad avere particolare rilievo anche nell’organizzazione del lavoro sanitario: per dire no al turno di notte quando si assiste una persona con disabilità, la Legge 104 non richiede necessariamente il comma 3.