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Pausa anche dove l’assistenza non può fermarsi: cosa cambia nei reparti con il nuovo CCNL

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 29/09/2026

Contratto Nazionale

 

L’articolo 35 del CCNL Comparto Sanità 2025-2027 disciplina espressamente la pausa per il recupero delle energie psicofisiche: quando la prestazione supera le sei ore, il dipendente deve beneficiare di almeno 10 minuti di pausa, risultanti dalle timbrature. Nei reparti e servizi nei quali la continuità assistenziale renda impossibile interrompere l’attività è prevista una disciplina specifica: un periodo continuativo fino a 10 minuti, sul posto di lavoro, caratterizzato da minore intensità della prestazione. Resta distinta e confermata la disciplina della mensa.

Con l’articolo 35 del CCNL Comparto Sanità 2025-2027, intitolato “Pausa per il recupero delle energie psico-fisiche”, viene disciplinato in maniera puntuale il diritto al recupero durante le prestazioni lavorative che superano le sei ore, traducendo nell’organizzazione quotidiana del lavoro quanto previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. 66/2003.

La disposizione interessa direttamente infermieri, OSS, professionisti sanitari e personale del comparto che svolgono turni prolungati e assume particolare rilievo nei contesti a elevata intensità assistenziale, nei quali fino a oggi la possibilità concreta di interrompere l’attività poteva scontrarsi con la necessità di garantire la continuità delle cure.

Il nuovo articolo affronta proprio questo problema distinguendo due situazioni: quella ordinaria, nella quale il lavoratore può effettivamente interrompere la prestazione, e quella dei reparti, delle Unità operative e dei servizi nei quali i livelli minimi di continuità assistenziale rendano impossibile applicare la pausa ordinaria. I due istituti non sono sovrapponibili e questa distinzione è fondamentale per comprendere correttamente la portata della norma.

Se il turno supera le sei ore, la pausa non può essere inferiore a 10 minuti

Il primo comma stabilisce il principio generale. Quando la prestazione lavorativa eccede le sei ore, il dipendente “deve beneficiare” di una pausa finalizzata al recupero delle energie psicofisiche, della durata non inferiore a dieci minuti.

La formulazione è significativa sotto due profili. Il primo riguarda la durata: il contratto parla di una pausa “non inferiore a 10 minuti”, individuando quindi un minimo e non un massimo. Il secondo riguarda la tracciabilità, perché l’articolo precisa che la pausa deve risultare dalle timbrature effettuate.

Non si tratta, quindi, semplicemente di quei pochi minuti nei quali, compatibilmente con l’attività del reparto, il lavoratore riesce a rallentare o a bere un caffè continuando comunque a essere impegnato nell’attività. Nel regime ordinario delineato dal comma 1, la pausa assume una precisa rilevanza nell’organizzazione dell’orario e deve essere registrata.

Le singole Aziende ed Enti possono inoltre prevedere una durata superiore ai dieci minuti in relazione al proprio assetto organizzativo. La decisione deve essere disciplinata attraverso una regolamentazione interna e preceduta dal confronto aziendale previsto dal contratto.

Il limite dei dieci minuti rappresenta quindi la soglia minima contrattuale, non necessariamente la durata definitiva applicabile in tutte le aziende.

Ma cosa succede in Terapia intensiva, Pronto soccorso o nei servizi dove non ci si può fermare?

È il secondo comma ad affrontare uno dei problemi più concreti della sanità: non tutti i contesti assistenziali consentono di interrompere materialmente l’attività nello stesso modo.

Il contratto non individua a priori quali reparti rientrino nell’eccezione e, quindi, non sarebbe corretto affermare che una determinata tipologia di unità operativa ne faccia automaticamente parte. Stabilisce invece che siano le Aziende e gli Enti a individuare le UO, i reparti e i servizi nei quali, per la necessità di assicurare i livelli minimi di continuità assistenziale, non sia possibile in alcun modo applicare la pausa prevista dal primo comma.

L’espressione “in alcun modo” restringe significativamente l’ambito dell’eccezione. Non è sufficiente, sulla base del testo contrattuale, la generica difficoltà organizzativa del reparto: deve trattarsi di contesti individuati dall’Azienda nei quali la necessità di garantire la continuità assistenziale impedisca l'applicazione del regime ordinario.

Ed è proprio per questi lavoratori che viene introdotta una modalità diversa di protezione.

Se non è possibile interrompere il lavoro, fino a 10 minuti a minore intensità

Nei reparti e servizi individuati dall’Azienda nei quali non sia possibile applicare il primo comma, il dipendente deve poter beneficiare, sul posto di lavoro, di un periodo continuativo fino a 10 minuti caratterizzato da una minore intensità della prestazione lavorativa.

Qui occorre prestare particolare attenzione alle parole utilizzate dal contratto, perché non si tratta della stessa pausa disciplinata dal comma precedente.

Nel regime ordinario abbiamo infatti una pausa non inferiore a 10 minuti, risultante dalle timbrature. Nel regime previsto per le attività nelle quali la continuità assistenziale impedisce di applicare quella pausa, troviamo invece un periodo continuativo fino a 10 minuti, trascorso sul posto di lavoro e caratterizzato da una minore intensità della prestazione.

Sono dunque due regimi distinti, pensati per situazioni organizzative differenti.

Nel secondo caso il professionista non necessariamente abbandona la postazione o interrompe completamente ogni attività. Rimane sul luogo di lavoro, ma deve essergli consentito un periodo continuativo durante il quale l’intensità della prestazione venga ridotta, quale misura di adeguata protezione ai sensi della normativa sull’orario di lavoro.

Il contratto precisa inoltre che questo periodo deve essere indicato attraverso modalità alternative, proprio perché non segue il normale meccanismo della pausa registrata tramite timbratura previsto dal comma 1.

Non basta dire che “in reparto non si può fare la pausa”

L’articolo 35 introduce quindi anche una responsabilità organizzativa precisa. L’impossibilità di applicare la pausa ordinaria non può essere lasciata semplicemente alla prassi del singolo turno o alla consuetudine secondo cui, in determinati reparti, “non ci si può fermare”.

Sono le Aziende e gli Enti a dover individuare formalmente le UO, i reparti e i servizi nei quali la continuità assistenziale rende impossibile applicare il comma 1.

Questo passaggio è particolarmente importante per il personale turnista, perché impedisce di confondere la normale complessità organizzativa dell’assistenza con l’eccezione prevista dal contratto. La disposizione parte infatti da una regola generale – la pausa di almeno dieci minuti oltre le sei ore – e costruisce un regime differente soltanto laddove la continuità assistenziale renda quella modalità concretamente non applicabile.

Anche in questo secondo scenario, però, il recupero psicofisico non scompare: cambia la modalità con cui deve essere garantito.

Per alcune condizioni personali la pausa potrà essere più lunga

Il terzo comma introduce un’ulteriore possibilità. Le Aziende e gli Enti, tenendo conto del proprio assetto organizzativo e previo confronto aziendale, possono prevedere una durata diversa e più ampia della pausa ordinaria per il personale che si trovi nelle particolari situazioni richiamate dall’articolo 27, comma 6, lettera g), del CCNL del 27 ottobre 2025.

Anche in questo caso il contratto non stabilisce direttamente una durata uniforme valida per tutte le aziende, ma apre alla possibilità di una tutela più ampia attraverso la regolamentazione organizzativa aziendale.

La soglia dei dieci minuti, dunque, non rappresenta necessariamente un limite invalicabile: nel regime ordinario le aziende possono stabilire pause più lunghe e, per il personale che rientra nelle particolari condizioni richiamate dal contratto, è espressamente contemplata la possibilità di una durata maggiorata.

Pausa psicofisica e mensa non sono la stessa cosa

Uno dei passaggi da non trascurare è contenuto nell’ultimo comma dell’articolo 35: “Resta fermo l’art. 29 del CCNL 20.9.2001 disciplinante la mensa”.

Il contratto mantiene quindi distinta la disciplina della pausa per il recupero delle energie psicofisiche da quella relativa alla mensa. I dieci minuti previsti dall’articolo 35 non devono essere automaticamente confusi con la pausa collegata alla fruizione del pasto né possono essere letti come una sostituzione dell’istituto della mensa.

La precisazione è particolarmente rilevante per il personale sanitario che svolge turni superiori alle sei ore, perché l’articolo 35 introduce e disciplina una pausa con una specifica finalità: consentire il recupero delle energie psicofisiche. Il comma 4, nello stesso tempo, preserva espressamente la disciplina contrattuale della mensa.

I due piani devono pertanto essere tenuti separati quando si valuta concretamente l’orario di lavoro del dipendente.

Dieci minuti che devono entrare nell’organizzazione del turno

La portata dell’articolo 35 va quindi oltre l’introduzione formale di “dieci minuti di pausa”. Il vero cambiamento consiste nel portare il recupero psicofisico all’interno dell’organizzazione dell’orario di lavoro, prevedendo anche una soluzione specifica per quei contesti nei quali la continuità delle cure rende impossibile applicare il regime ordinario.

Per gli infermieri e per gli altri professionisti che lavorano nei servizi a ciclo continuo, questo è probabilmente l’aspetto più significativo. La necessità assistenziale non cancella automaticamente l’esigenza di recupero del lavoratore: nei servizi individuati dall’Azienda nei quali la pausa ordinaria sia realmente impossibile, il contratto prevede comunque una misura alternativa di protezione, rappresentata dal periodo continuativo a minore intensità della prestazione.

Allo stesso tempo, l’articolo non autorizza a trasformare automaticamente qualsiasi momento di minore attività durante il turno nella pausa prevista dal contratto. Nel regime ordinario la pausa deve avere una durata di almeno dieci minuti e risultare dalle timbrature; soltanto nei contesti formalmente individuati per esigenze di continuità assistenziale opera il diverso meccanismo previsto dal comma 2.

È questa distinzione che dovrà ora tradursi nelle singole realtà aziendali, attraverso l’individuazione dei servizi interessati, le regolamentazioni interne e il confronto previsto dal contratto.

Dal “quando si riesce” a una regola contrattuale

In una professione nella quale turni, urgenze, carichi assistenziali e imprevedibilità possono rendere difficile persino individuare un momento nel quale interrompere l’attività, l’articolo 35 prova quindi a trasformare il recupero psicofisico da questione affidata alla possibilità del momento a elemento regolato dell’organizzazione del lavoro.

La regola generale è chiara: oltre le sei ore di prestazione, almeno dieci minuti di pausa. Se la continuità assistenziale rende impossibile applicarla, l’Azienda deve individuare i servizi interessati e garantire la diversa misura di protezione prevista dal contratto. E laddove l’organizzazione lo consenta, la durata può anche essere superiore.

Rimane infine un punto fondamentale: pausa per il recupero psicofisico e mensa restano istituti distinti. Una precisazione che assume particolare peso proprio per il personale turnista e che impedisce di leggere i dieci minuti dell’articolo 35 come sostitutivi, di per sé, della disciplina contrattuale relativa al pasto.