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Aggressioni infermieri, l’avvocato Gerolamo Castellucci: obblighi e responsabilità delle aziende

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 05/10/2026

NurSind dal territorioToscana

 

Dopo la nuova aggressione avvenuta al Santo Stefano di Prato e la richiesta di una presenza della Polizia H24, l’avvocato Gerolamo Castellucci allarga il campo della riflessione: la vigilanza può essere una misura importante, ma la violenza nei Pronto soccorso è ormai un rischio lavorativo prevedibile e, proprio per questo, deve essere valutato e ridotto dall’Azienda sanitaria. Dalla formazione del personale alla valutazione dei rischi, dal triage alla vigilanza fino alle responsabilità dopo un’aggressione: ecco quali tutele entrano in gioco.

La richiesta di una presenza della Polizia H24 può rappresentare una risposta concreta al ripetersi delle aggressioni negli ospedali, ma non può diventare l’unico strumento sul quale costruire la sicurezza di infermieri e operatori sanitari. La prevenzione della violenza, prima ancora di trasformarsi in una questione di ordine pubblico, è infatti anche una responsabilità dell’organizzazione sanitaria e un obbligo del datore di lavoro.

È il punto dal quale parte l’avvocato Gerolamo Castellucci, intervenendo dopo l’articolo di Infermieristicamente dedicato all’ennesimo episodio verificatosi all’ospedale Santo Stefano di Prato e alla conseguente richiesta di NurSind di garantire un presidio di Polizia continuativo. Prato, ancora violenza al Santo Stefano: Polizia H24, non possiamo più aspettare

Castellucci riconosce alla richiesta sindacale il merito di aver spostato l’attenzione dalla gestione dell’episodio già avvenuto alla necessità di impedirne il verificarsi, ma aggiunge un elemento giuridico fondamentale: un’aggressione in Pronto soccorso non può più essere considerata un evento eccezionale e imprevedibile. Quando un rischio si presenta con frequenza, si concentra in determinati contesti e colpisce categorie professionali ben individuabili, entra inevitabilmente nella sfera della prevenzione che l’organizzazione è chiamata a programmare.

Quasi 18mila aggressioni in un anno: gli infermieri sono i più colpiti

I dati aiutano a comprendere la dimensione del fenomeno. Secondo la Relazione 2025 dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, sono state segnalate quasi 18mila aggressioni, che hanno coinvolto complessivamente 23.367 operatori. Il 69% degli episodi segnalati è stato di natura verbale e il 25% fisica; soprattutto, gli infermieri rappresentano il 55% dei professionisti coinvolti, davanti ai medici, fermi al 16%, e agli OSS, all’11%. I luoghi più critici continuano a essere i Pronto soccorso, i Servizi psichiatrici di diagnosi e cura e le aree di degenza.

Numeri di questa portata, secondo Castellucci, impediscono di continuare a leggere la violenza come un accidente imprevedibile della professione sanitaria. Il fatto che un evento sia frequente non significa naturalmente che sia inevitabile o che debba essere accettato come parte del mestiere. Al contrario, proprio la sua ricorrenza permette di identificarlo come un rischio sul quale intervenire.

La stessa impostazione è rintracciabile nelle politiche nazionali di prevenzione. Il Ministero della Salute ha aggiornato la Raccomandazione n. 8 sulla prevenzione degli atti di violenza, pubblicandone la nuova versione l’11 marzo 2026 e ampliandone l'ambito anche agli operatori impegnati nelle attività ausiliarie alla cura e nei servizi di supporto, compreso il personale di front office e CUP. Il documento punta sull’analisi dei contesti lavorativi, sull’individuazione dei fattori di rischio e sull’adozione di misure organizzative e preventive.

Castellucci: «Un rischio prevedibile va valutato e ridotto»

È qui che il ragionamento diventa strettamente giuridico. L’articolo 2087 del Codice civile impone al datore di lavoro di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, risultano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. A questo principio generale si affianca il D.Lgs. 81/2008, che impone la valutazione dei rischi e la predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione.

Per Castellucci, dunque, il punto non è chiedersi soltanto che cosa fare quando qualcuno colpisce un infermiere, ma che cosa sia stato fatto prima affinché quell’evento non accadesse. Diventano rilevanti l’organizzazione degli spazi, le procedure aziendali, l’identificazione dei contesti e degli orari maggiormente a rischio, la presenza e la collocazione della vigilanza, i sistemi di allarme, la comunicazione con gli utenti e soprattutto la preparazione del personale che lavora nelle aree maggiormente esposte.

Il principio non comporta una responsabilità automatica dell’Azienda ogni volta che si verifica un’aggressione: l’articolo 2087 non configura infatti una forma di responsabilità oggettiva. Significa, però, che di fronte a un rischio concretamente prevedibile occorre verificare quali misure preventive fossero esigibili e quali siano state effettivamente adottate.

La Cassazione: non basta sostenere che l’aggressione fosse imprevedibile

La giurisprudenza si è confrontata da tempo con questo problema. Castellucci richiama la Cassazione n. 17066 del 2007, relativa all’aggressione subita da una lavoratrice da parte di un paziente ricoverato. In quell'occasione la Suprema Corte affermò che, in un’attività nella quale il personale è esposto ai comportamenti aggressivi dei pazienti, il datore deve dimostrare di avere adottato le misure di prevenzione richieste dalla specificità dell’attività, dall’esperienza e dalla tecnica; la semplice affermazione dell’imprevedibilità del comportamento del paziente non è sufficiente, da sola, a escludere la responsabilità.

Il tema è tornato anche in successive decisioni riguardanti il personale sanitario. Particolarmente significativo è il caso deciso dalla Corte d’Appello di Ancona con la sentenza n. 52 del 13 febbraio 2025, riguardante un’infermiera di Pronto soccorso aggredita da una paziente. La Corte ha accolto l’appello della professionista e ha riconosciuto l'inadempimento dell'Azienda rispetto agli obblighi di sicurezza. Tra gli elementi presi in considerazione figuravano proprio l’organizzazione della vigilanza e l’adeguatezza delle misure preventive. Si tratta, va precisato, di una sentenza di merito, ma il caso mostra quanto l’organizzazione concreta della sicurezza possa assumere rilievo nella valutazione giudiziaria.

La formazione non è un corso accessorio: fa parte della prevenzione

Tra gli strumenti sui quali Castellucci concentra maggiormente l’attenzione c’è la formazione degli operatori. L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di assicurare una formazione adeguata sui rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni, e per l’avvocato la prevedibilità delle aggressioni in determinati contesti sanitari rende la preparazione alla prevenzione e alla gestione della violenza parte integrante della tutela.

Il punto non è trasformare infermieri e sanitari in personale di sicurezza, né attribuire loro il compito di fronteggiare fisicamente una persona aggressiva. La formazione dovrebbe servire anzitutto a riconoscere precocemente i segnali di escalation, utilizzare tecniche comunicative e di de-escalation appropriate, conoscere le procedure di allerta, sapere quando chiedere supporto e muoversi all’interno di un’organizzazione che abbia già definito ruoli e responsabilità.

È proprio al triage che queste competenze possono assumere un peso decisivo. L’infermiere si trova nel punto di primo contatto con persone che possono essere spaventate, esasperate dall’attesa, confuse, sotto l’effetto di alcol o sostanze oppure in una condizione di scompenso psichiatrico. Riconoscere precocemente un’agitazione che sta crescendo significa tutelare l’operatore, gli altri pazienti e lo stesso soggetto agitato, ma significa anche compiere una valutazione clinica: intossicazione, alterazione dello stato mentale e disturbo psichiatrico restano infatti condizioni che possono richiedere assistenza sanitaria.

Curare il paziente e attribuire le responsabilità non sono alternative

Questo porta Castellucci a sottolineare una distinzione particolarmente importante. Il fatto che una persona aggressiva abbia contemporaneamente bisogno di cure non elimina automaticamente le conseguenze giuridiche delle sue azioni, così come la possibile responsabilità penale non cancella il diritto all’assistenza.

Il Codice penale distingue inoltre situazioni differenti. L’ubriachezza volontaria, ricorda l’avvocato richiamando l’articolo 92 c.p., non esclude né diminuisce di per sé l’imputabilità, mentre per gli stati di infermità mentale entrano in gioco le diverse disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

Per il professionista sanitario è una distinzione essenziale anche sul piano assistenziale: valutazione clinica, protezione degli operatori e accertamento delle responsabilità possono procedere parallelamente. Non è necessario scegliere tra considerare quella persona un paziente oppure un possibile autore di un reato.

Polizia in ospedale: importante, ma non può sostituire la prevenzione aziendale

È in questa cornice che Castellucci colloca la richiesta di rafforzare il presidio delle forze dell’ordine negli ospedali. Una presenza vicina al Pronto soccorso può avere una funzione deterrente e, quando l’aggressione comincia, può ridurre drasticamente i tempi dell’intervento.

Il punto giuridico, però, è un altro: il presidio non trasferisce alla Polizia gli obblighi di prevenzione che competono all’Azienda sanitaria. Una struttura non può considerare assolto il proprio dovere di sicurezza semplicemente perché esiste un servizio di vigilanza o perché è possibile chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. La domanda deve essere anche se quella vigilanza sia collocata dove serve, presente nelle fasce orarie a maggiore rischio e integrata con procedure aziendali realmente funzionanti.

Il caso deciso dalla Corte d’Appello di Ancona è emblematico proprio sotto questo profilo: una misura di sicurezza può esistere formalmente e risultare comunque insufficiente rispetto al rischio concreto se tempi, luoghi e modalità della sua organizzazione non corrispondono alle situazioni di maggiore esposizione.

Quando la prevenzione fallisce, entra in gioco anche il diritto penale

Quando l’aggressione avviene, il quadro delle tutele cambia e alle misure preventive si affiancano quelle penali. La legislazione degli ultimi anni ha progressivamente rafforzato la protezione degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie e delle figure ausiliarie, intervenendo anche sulle lesioni personali e sugli strumenti processuali disponibili nei casi di violenza commessa nelle strutture sanitarie.

Il decreto-legge n. 137 del 2024, successivamente convertito con modificazioni dalla legge n. 171/2024, ha ulteriormente esteso questa disciplina, comprendendo nell’articolo 583-quater del Codice penale anche i servizi di sicurezza complementare e intervenendo sugli articoli 380 e 382-bis del Codice di procedura penale. Per le fattispecie previste sono stati rafforzati gli strumenti dell’arresto in flagranza e, alle condizioni stabilite dalla legge, dell’arresto in flagranza differita sulla base della documentazione disponibile.

Castellucci richiama però l’attenzione sulla necessità di distinguere le lesioni personali dalle percosse. Non ogni calcio, spinta o contatto violento produce necessariamente una lesione penalmente qualificabile come tale; per questo la corretta ricostruzione del fatto, l’eventuale refertazione e la documentazione dell’episodio assumono un’importanza che va ben oltre il momento immediatamente successivo all’aggressione.

Referto, testimoni e immagini: documentare subito ciò che è accaduto

Da qui alcune indicazioni pratiche che emergono dal commento dell’avvocato. Dopo un’aggressione è opportuno farsi valutare e documentare tempestivamente le eventuali conseguenze fisiche, anche quando inizialmente possano sembrare modeste, ricostruire la presenza di testimoni e attivarsi affinché eventuali immagini della videosorveglianza vengano conservate secondo le procedure applicabili. L’evento deve inoltre essere gestito sul versante lavorativo secondo gli adempimenti previsti per l’infortunio sul lavoro.

La documentazione assume rilevanza non soltanto in sede penale. Può diventare decisiva anche qualora il lavoratore ritenga che l’aggressione sia stata favorita dall’assenza o dall’inadeguatezza delle misure organizzative che avrebbero dovuto proteggerlo.

In questa prospettiva diventano importanti anche il Documento di valutazione dei rischi, le procedure aziendali sulla gestione della violenza, le segnalazioni di precedenti episodi nello stesso contesto e la formazione effettivamente ricevuta dal personale.

Se l’infermiere chiede i danni all’Azienda, chi deve provare cosa?

È uno degli aspetti giuridicamente più delicati affrontati da Castellucci. La giurisprudenza sull’articolo 2087 del Codice civile ha conosciuto nel tempo formulazioni non perfettamente sovrapponibili in tema di oneri di allegazione e prova.

La Cassazione, con la sentenza n. 28516 del 2019, respinse la domanda di un lavoratore aggredito durante il servizio perché la semplice narrazione di un’aggressione criminale non prevedibile, senza indicazioni concrete sui fattori di rischio specifici dell’attività e sulle circostanze che avrebbero richiesto determinate misure preventive, non era sufficiente a fondare la responsabilità datoriale. La Corte ribadì inoltre un principio essenziale: l’articolo 2087 non trasforma il datore di lavoro in responsabile oggettivo di qualsiasi evento dannoso che si verifichi durante l’attività lavorativa.

Più recentemente, però, la Cassazione, ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025, ha precisato il riparto degli oneri probatori nell’azione risarcitoria per infortunio sul lavoro: il lavoratore deve allegare l’inadempimento datoriale e dimostrare il collegamento dell’evento e delle conseguenze con il lavoro prestato, mentre grava sul datore la prova dell’adempimento dell’obbligazione di sicurezza, attraverso l’adozione delle misure prescritte dalla legge e di quelle suggerite dall’esperienza, dall’evoluzione tecnica e dalle caratteristiche concrete dell’attività.

Per l’infermiere aggredito, conoscere quali rischi siano stati valutati dall’Azienda, quali procedure fossero previste, quali misure fossero effettivamente disponibili e quale formazione fosse stata erogata può quindi assumere un peso determinante nell’eventuale contenzioso.

L’aggressione non può diventare semplicemente “un rischio del mestiere”

Il cuore del ragionamento di Castellucci sta proprio qui. Il fatto che gli infermieri lavorino in contesti nei quali l’aggressività può manifestarsi non significa che debbano accettare la violenza come un inevitabile prezzo della professione.

Il Ministero stesso fotografa oggi un fenomeno fortemente concentrato sugli infermieri e in specifici setting assistenziali: nel 2025 gli infermieri rappresentavano il 55% degli operatori coinvolti nelle aggressioni segnalate, mentre Pronto soccorso, SPDC e aree di degenza risultavano tra i luoghi più critici.

Se il rischio è conosciuto, ripetuto e localizzabile, sostiene l’avvocato, la risposta non può limitarsi a intervenire dopo l’evento. Occorre valutarlo, organizzare le misure necessarie a ridurlo, formare il personale, predisporre procedure realmente applicabili e collocare la vigilanza dove e quando il rischio è maggiore.

Il presidio di Polizia può quindi essere una parte importante della risposta, ma non può sostituire il sistema di prevenzione aziendale. La sicurezza nasce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine: nasce nella valutazione del rischio, nell’organizzazione del Pronto soccorso, nella formazione di chi lavora al triage, nella capacità di intercettare precocemente l’escalation e nella presenza di strumenti che consentano agli operatori di chiedere aiuto rapidamente.

È questa, in definitiva, la distinzione che Castellucci propone dopo quanto accaduto a Prato: la Polizia interviene quando la violenza sta accadendo; l’Azienda sanitaria ha invece il dovere di lavorare perché quella violenza, per quanto possibile, non accada.

E quando la prevenzione non basta, l’infermiere non deve considerare l’aggressione come qualcosa da archiviare alla fine del turno. Esistono strumenti penali, lavoristici e risarcitori, ma la loro efficacia dipende anche dalla conoscenza delle tutele e dalla capacità di documentare e segnalare tempestivamente ciò che è accaduto.