Muore di infarto dopo uno sforzo sul lavoro, INAIL condannato a pagare la rendita alla vedova
Con la sentenza n. 3881 del 15 settembre 2026, il Tribunale di Torino riconosce il diritto della vedova alla rendita ai superstiti dopo il decesso del marito, colto da un malore poco dopo aver movimentato carichi pesanti. Per il giudice, una patologia preesistente non esclude il nesso causale quando lo sforzo lavorativo ha contribuito in modo efficiente all'evento mortale. E l'assenza di autopsia non impedisce necessariamente l'accertamento.
Un lavoratore muore pochi minuti dopo aver sostenuto un intenso sforzo fisico durante la propria attività. L'INAIL nega alla vedova la rendita ai superstiti, ritenendo che il decesso non sia riconducibile al lavoro. Ma il Tribunale, dopo aver ricostruito le circostanze dell'evento e acquisito una consulenza medico-legale, arriva a una conclusione diversa: anche quando il lavoratore presenta fattori di rischio cardiovascolare, l'attività lavorativa può essere riconosciuta come causa o concausa efficiente della morte.
È quanto emerge dalla sentenza n. 3881 del 15 settembre 2026 del Tribunale di Torino, sezione lavoro, che ha accolto il ricorso della moglie di un lavoratore deceduto nel gennaio 2023 durante una giornata di lavoro in un cantiere edile, condannando l'INAIL al pagamento della rendita ai superstiti, oltre agli interessi di legge.
La pronuncia affronta una questione di particolare interesse per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: quando un evento cardiovascolare improvviso può essere qualificato come infortunio sul lavoro e quale peso devono avere le condizioni patologiche preesistenti nell'accertamento del nesso causale.
Il principio che emerge dalla decisione è rilevante anche per il settore sanitario, dove gli operatori possono essere esposti a sforzi fisici intensi, movimentazione di pazienti e attività svolte in condizioni organizzative impegnative. La sentenza, tuttavia, riguarda specificamente un lavoratore edile e non introduce alcun automatismo per il riconoscimento di tutti gli eventi cardiovascolari che si verificano durante il servizio.
Il caso: il malore dopo il sollevamento di due putrelle da 200 chili
La vicenda risale al 26 gennaio 2023. Il lavoratore, titolare di un'impresa individuale, era impegnato nella ristrutturazione di un immobile insieme ad altri due operai.
Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, i tre stavano movimentando e posizionando due putrelle metalliche del peso di circa 200 chilogrammi ciascuna, che dovevano essere collocate una sopra l'altra, raggiungendo un'altezza di circa due metri e mezzo.
Le operazioni avevano richiesto uno sforzo fisico significativo, con sollevamento manuale dei carichi, utilizzo di ponteggi e movimentazione delle strutture metalliche. Poco dopo il completamento dell'attività, intorno alle 15.39, il lavoratore è stato colto da un improvviso malore e ha perso conoscenza.
I colleghi hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi. Nonostante le manovre rianimatorie, il decesso è stato constatato nel pomeriggio.
La vedova aveva successivamente presentato all'INAIL domanda per ottenere la rendita ai superstiti prevista dall'articolo 85 del DPR 1124/1965, sostenendo che la morte del marito fosse riconducibile, almeno in termini di concausa, allo sforzo compiuto durante il lavoro.
L'Istituto aveva però respinto la richiesta con un provvedimento del 10 luglio 2024, contestando il collegamento causale tra il decesso e l'attività lavorativa.
Da qui il ricorso al giudice del lavoro.
Le testimonianze: uno sforzo intenso immediatamente prima del decesso
Nel corso del procedimento, il Tribunale ha ascoltato i due lavoratori presenti nel cantiere al momento dell'evento.
Entrambi hanno confermato che il collega aveva partecipato alle operazioni di movimentazione delle putrelle, descrivendo un'attività fisicamente impegnativa, svolta manualmente e in condizioni ambientali caratterizzate da basse temperature.
Uno dei testimoni ha riferito che il malore si era verificato praticamente subito dopo lo sforzo, mentre l'altro ha ricostruito le operazioni di sollevamento, il successivo cedimento del lavoratore e i tentativi di soccorso.
Le dichiarazioni hanno consentito al giudice di individuare un elemento decisivo: la stretta successione temporale tra lo sforzo fisico eccezionalmente intenso e l'insorgenza del malore.
Il Tribunale ha quindi ritenuto accertato che il lavoratore fosse deceduto nell'ambito dell'attività lavorativa e pochi minuti dopo aver partecipato al sollevamento, trasporto e posizionamento di carichi particolarmente pesanti.
La sola coincidenza temporale, tuttavia, non era sufficiente a dimostrare il nesso causale. Per questo motivo è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata a verificare se lo sforzo avesse avuto un ruolo causale o concausale nella morte.
Il ruolo della consulenza medico-legale
Il consulente nominato dal Tribunale ha esaminato le circostanze dell'evento, la documentazione sanitaria disponibile e le condizioni di salute del lavoratore.
Dagli atti emergeva la presenza di importanti fattori di rischio cardiovascolare, tra cui obesità e abitudine al fumo. Il primo esame medico-legale aveva ipotizzato un accidente cardiovascolare acuto, senza però poter individuare con certezza il meccanismo terminale del decesso, non essendo stata eseguita un'autopsia.
La consulenza ha evidenziato la concomitanza di diversi elementi: un significativo impegno fisico, la movimentazione manuale di carichi molto pesanti, la concentrazione dello sforzo in un intervallo temporale limitato, le basse temperature ambientali e la comparsa del malore subito dopo l'attività.
Considerati nel loro insieme, questi fattori hanno portato il consulente a riconoscere, secondo un criterio di elevata probabilità qualificata, il collegamento tra lo sforzo lavorativo e la morte, quantomeno come concausa efficiente.
In altri termini, non era necessario dimostrare che l'attività lavorativa fosse stata l'unica causa del decesso. Era sufficiente accertare, secondo il criterio probatorio applicabile, che avesse contribuito in modo concreto e non marginale alla determinazione dell'evento.
Una malattia preesistente non interrompe automaticamente il nesso causale
Uno dei passaggi più importanti della sentenza riguarda proprio il rapporto tra condizioni patologiche preesistenti e infortunio sul lavoro.
Il Tribunale richiama l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui una patologia già presente nel lavoratore non esclude necessariamente la responsabilità causale dell'attività lavorativa.
Una condizione di fragilità cardiovascolare può infatti rendere più rischiosa un'attività che, per un altro lavoratore, potrebbe non determinare conseguenze altrettanto gravi.
La malattia preesistente, quindi, non deve essere automaticamente considerata una causa esclusiva dell'evento, perché può rappresentare una condizione predisponente sulla quale interviene un fattore lavorativo capace di precipitare o accelerare l'evoluzione patologica.
Il giudice richiama, in particolare, la Cassazione civile, sezione lavoro, n. 5814 del 22 febbraio 2022, secondo cui anche una minima accelerazione di una patologia pregressa può assumere rilevanza causale quando sia riconducibile all'attività lavorativa.
Questo principio non significa che qualsiasi malore di un lavoratore affetto da una malattia debba essere automaticamente qualificato come infortunio. Occorre sempre dimostrare il contributo causale dell'attività lavorativa.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che la movimentazione di carichi eccezionalmente pesanti, immediatamente precedente al decesso, avesse rappresentato un fattore significativo nella determinazione dell'evento cardiovascolare.
Quando un infarto può essere riconosciuto come infortunio sul lavoro
La sentenza affronta anche un altro aspetto giuridico: la nozione di causa violenta, elemento tradizionalmente necessario per qualificare un evento come infortunio sul lavoro.
Nell'immaginario comune, l'infortunio viene spesso associato a una caduta, a un trauma, a un incidente con un macchinario o a una lesione provocata da un agente esterno. La giurisprudenza ha però riconosciuto che anche un evento cardiovascolare acuto può, in determinate circostanze, rientrare nella tutela assicurativa.
Il requisito della causa violenta non implica necessariamente un urto o un trauma fisico visibile, ma può essere collegato a un fattore lavorativo che agisce in modo rapido e intenso sull'organismo.
La decisione richiama la giurisprudenza secondo cui l'infarto può integrare un infortunio quando risulti eziologicamente collegato a un fattore lavorativo, anche in concorso con altre cause.
È però fondamentale distinguere uno sforzo straordinario e concentrato nel tempo dal normale affaticamento derivante dall'attività lavorativa.
La Cassazione, con la sentenza n. 23894 del 3 settembre 2021, ha chiarito che non tutte le patologie nelle quali abbia avuto un ruolo l'affaticamento ordinario possono essere automaticamente considerate infortuni indennizzabili.
Nel caso torinese, il sollevamento manuale di strutture metalliche del peso di circa 200 chilogrammi ciascuna è stato valutato come un'attività che eccedeva il normale affaticamento lavorativo, anche alla luce della stretta contiguità temporale con il decesso.
Nessuna autopsia: il nesso causale può essere comunque dimostrato
Un ulteriore elemento centrale della decisione è rappresentato dall'assenza di esame autoptico.
Non essendo stata effettuata un'autopsia, non era possibile formulare una diagnosi anatomopatologica definitiva del preciso meccanismo che aveva determinato la morte.
L'INAIL aveva contestato il nesso causale, mentre la consulenza medico-legale aveva ricostruito l'evento sulla base dei dati clinici, delle testimonianze e delle circostanze ambientali.
Il Tribunale ha chiarito che la mancanza di un'autopsia non impedisce automaticamente di riconoscere il collegamento tra lavoro e decesso.
La prova può infatti essere raggiunta attraverso un ragionamento medico-legale fondato su elementi convergenti e su una probabilità qualificata, purché adeguatamente sostenuta dalle circostanze concrete.
Nel caso specifico, il consulente ha valorizzato la combinazione tra fattori di rischio cardiovascolare, sforzo fisico intenso, basse temperature e insorgenza del malore immediatamente dopo la movimentazione dei carichi.
La ricostruzione non ha consentito di individuare con certezza assoluta il meccanismo terminale della morte, ma ha permesso di ritenere sufficientemente dimostrato, sul piano giuridico, il ruolo causale o concausale dell'attività lavorativa.
È un passaggio importante perché distingue la certezza diagnostica anatomopatologica dalla prova del nesso causale richiesta nel giudizio previdenziale.
L'assenza dell'autopsia, dunque, non equivale automaticamente all'assenza di prova, ma rende necessario un accertamento particolarmente rigoroso fondato sull'insieme degli elementi disponibili.
La decisione: INAIL condannato a riconoscere la rendita alla vedova
Alla luce delle testimonianze e delle conclusioni della consulenza tecnica, il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso della vedova.
Con la sentenza n. 3881/2026, il giudice ha condannato l'INAIL al pagamento della rendita ai superstiti prevista dall'articolo 85 del DPR 1124/1965, con decorrenza di legge e interessi.
L'Istituto è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.000 euro per compensi professionali, oltre accessori e spese generali, mentre le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono state poste definitivamente a suo carico.
La pronuncia riconosce quindi il diritto della ricorrente alla prestazione previdenziale sulla base dell'accertato contributo causale dell'attività lavorativa al decesso del coniuge.
La sentenza non quantifica l'importo individuale della rendita, che resta soggetto ai criteri previsti dalla disciplina assicurativa applicabile.
Che cos'è la rendita INAIL ai superstiti
La rendita ai superstiti è una prestazione economica prevista dall'articolo 85 del DPR 1124/1965 a favore dei familiari aventi diritto quando il decesso del lavoratore sia riconducibile a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale tutelata dall'assicurazione obbligatoria.
Non si tratta di un risarcimento del danno in senso civilistico, ma di una prestazione previdenziale assicurativa che presuppone l'accertamento del collegamento causale tra l'evento lavorativo e la morte.
Il diritto alla rendita deve essere valutato in base ai requisiti previsti dalla legge e alla posizione dei singoli superstiti.
Nel caso esaminato dal Tribunale, la domanda era stata proposta dalla moglie del lavoratore, che aveva contestato il rigetto amministrativo dell'INAIL e chiesto il riconoscimento della prestazione.
La decisione dimostra come il diniego iniziale dell'Istituto non escluda la possibilità di ottenere tutela giudiziaria quando gli elementi probatori consentano di ricostruire un nesso causale sufficientemente fondato.
Quali implicazioni per infermieri e operatori sanitari
Sebbene la vicenda riguardi un lavoratore impegnato in un cantiere edile, i principi affrontati dal Tribunale assumono interesse anche per le professioni sanitarie, soprattutto in relazione agli eventi cardiovascolari acuti che possono verificarsi durante attività fisicamente impegnative.
Il lavoro infermieristico comprende attività che, in particolari circostanze, possono richiedere uno sforzo fisico significativo: movimentazione e trasferimento di pazienti non autosufficienti, interventi urgenti, manovre assistenziali e attività svolte in situazioni di elevata intensità operativa.
Questo non significa che un infarto o un arresto cardiaco verificatosi durante un turno ospedaliero debba essere automaticamente riconosciuto come infortunio sul lavoro.
La sentenza evidenzia piuttosto la necessità di valutare le caratteristiche concrete dell'attività svolta, l'intensità dello sforzo, la successione temporale degli eventi e il contributo causale dell'attività lavorativa, anche in presenza di condizioni patologiche preesistenti.
Per il settore sanitario, il tema richiama anche l'importanza della prevenzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti, della disponibilità di ausili adeguati, della formazione e di un'organizzazione del lavoro che riduca le esposizioni evitabili.
Va però mantenuta una distinzione giuridica: il riconoscimento previdenziale di un infortunio da parte dell'INAIL non equivale, di per sé, all'accertamento di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro. Si tratta di piani differenti, regolati da presupposti e criteri propri.
La tutela non può fermarsi alle condizioni di salute preesistenti
La sentenza del Tribunale di Torino richiama un principio di particolare rilievo: la presenza di fattori di rischio individuali non cancella automaticamente il possibile contributo dell'attività lavorativa nella determinazione di un evento lesivo o mortale.
Un lavoratore può essere affetto da patologie o presentare condizioni predisponenti e, al tempo stesso, subire un evento la cui insorgenza sia stata concretamente favorita o accelerata da uno sforzo intenso compiuto durante il lavoro.
È proprio questo il punto sul quale si è concentrato l'accertamento giudiziario: non stabilire se il lavoratore fosse perfettamente sano, ma verificare se l'attività svolta avesse avuto un ruolo causale efficiente nel decesso.
La decisione ribadisce inoltre che la valutazione medico-legale non può essere ridotta alla sola ricerca di una causa unica e assolutamente certa, quando gli elementi disponibili consentano una ricostruzione scientificamente plausibile e giuridicamente sufficientemente provata.
La tutela assicurativa, in definitiva, non dipende soltanto dal luogo in cui si verifica il malore, ma dal rapporto causale tra le condizioni concrete di lavoro e l'evento. Un rapporto che deve essere dimostrato, ma che non può essere escluso per il solo fatto che il lavoratore presentasse già una condizione di fragilità.
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