Buoni pasto dopo 6 ore, non serve lo straordinario: cosa dice la sentenza
l Tribunale di Cassino riconosce il diritto al risarcimento per 61 buoni pasto non corrisposti. Per il giudice, quando il contratto lo prevede, il beneficio matura con il superamento delle sei ore di lavoro e la relativa pausa, senza necessità di ulteriori tre ore di straordinario. Una pronuncia che richiama la giurisprudenza della Cassazione e offre spunti importanti anche per il comparto Sanità.
Il diritto al buono pasto non può essere subordinato a condizioni aggiuntive che il contratto collettivo non prevede. È il principio che emerge dalla sentenza del Tribunale di Cassino, sezione lavoro, del 29 settembre 2026, con la quale il giudice Raffaele Iannucci ha condannato l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale a risarcire un proprio dipendente per la mancata erogazione di 61 buoni pasto, riconoscendogli 427 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo quanto stabilito nel dispositivo.
La controversia riguarda un dipendente universitario inquadrato nella categoria EP, ma presenta elementi di interesse anche per il personale del Servizio sanitario nazionale. Nella motivazione, infatti, il Tribunale richiama espressamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla natura del buono pasto, sulla funzione della pausa lavorativa e sulle condizioni necessarie per maturare il beneficio. Si tratta di principi che hanno alimentato negli ultimi anni numerose controversie anche nel comparto Sanità, soprattutto in relazione al lavoro su turni e all'accesso al servizio mensa.
La questione nasce da un'interpretazione restrittiva adottata dall'Ateneo. Il lavoratore aveva prestato servizio per oltre sei ore giornaliere in 110 giornate, osservando la pausa prevista, ma aveva ricevuto soltanto 49 buoni pasto. L'amministrazione riteneva che il beneficio non maturasse automaticamente con il superamento delle sei ore e applicava, per il personale interessato, una soglia di 7 ore e 22 minuti, comprensiva della pausa di dieci minuti.
Il dipendente sosteneva invece che il contratto collettivo nazionale e quello integrativo d'Ateneo riconoscessero il buono pasto in presenza di una prestazione ordinaria superiore alle sei ore, accompagnata dalla pausa destinata alla consumazione del pasto. Da qui la richiesta di ottenere i 61 buoni mancanti oppure il risarcimento economico corrispondente al loro valore.
Il Tribunale ha accolto questa seconda prospettazione, chiarendo che la disciplina contrattuale non consentiva all'amministrazione di introdurre un requisito ulteriore rispetto a quelli espressamente previsti.
Sei ore di lavoro, pausa e buono pasto: cosa ha stabilito il giudice
Per comprendere la portata della decisione occorre partire dalle disposizioni contrattuali esaminate dal Tribunale. L'articolo 60 del CCNL Università del 16 ottobre 2008, ritenuto applicabile alla controversia, stabilisce che le amministrazioni possono decidere di erogare buoni pasto compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Una volta esercitata questa scelta, tuttavia, devono rispettare i criteri fissati dalla contrattazione collettiva.
Il contratto prevede, tra le condizioni per l'erogazione, che il dipendente non possa usufruire gratuitamente del servizio mensa o di un servizio sostitutivo presso la sede di lavoro e che effettui una giornata di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa destinata alla consumazione del pasto. Contempla inoltre l'ipotesi di almeno tre ore di lavoro straordinario immediatamente successive all'orario ordinario.
Il nodo interpretativo riguardava proprio il rapporto tra queste due situazioni. Secondo l'Università, il superamento delle sei ore non era sufficiente: il diritto al buono pasto avrebbe richiesto ulteriori tre ore di straordinario oppure il recupero, in un'unica soluzione, di un permesso precedentemente utilizzato.
Il giudice ha respinto questa interpretazione, esaminando anche l'articolo 14 del contratto integrativo d'Ateneo. La disposizione stabiliva che il buono mensa spettasse quando il dipendente effettuava un orario ordinario superiore alle sei ore, con una pausa pranzo di almeno dieci minuti. Il comma successivo prevedeva che il beneficio spettasse altresìin altre situazioni, tra cui lo svolgimento di almeno tre ore di lavoro eccedenti l'orario ordinario.
È proprio l'utilizzo dell'avverbio «altresì» ad assumere un significato decisivo nella motivazione. Per il Tribunale, quella formulazione introduceva un'ipotesi alternativa e non un requisito cumulativo. In altre parole, le tre ore di straordinario costituivano una diversa condizione per accedere al beneficio, non un obbligo aggiuntivo da soddisfare ogni volta che il lavoratore superava le sei ore di servizio.
Il giudice ha inoltre osservato che la disciplina integrativa richiedeva espressamente la pausa anche al personale tecnico-amministrativo che adottava un orario di 7 ore e 12 minuti giornalieri. Tale previsione confermava che, per questi dipendenti, il diritto al buono pasto era collegato al superamento delle sei ore di lavoro e all'effettiva fruizione della pausa, senza necessità di prolungare ulteriormente la prestazione.
La distinzione è importante perché impedisce di trasformare una condizione prevista dal contratto per specifiche situazioni lavorative in un requisito generale non contemplato dalla norma.
Non è quindi il semplice superamento delle sei ore, considerato isolatamente, a far sorgere sempre e comunque il diritto al ticket. Nel caso esaminato, il beneficio maturava perché risultavano soddisfatte le condizioni stabilite dalla disciplina contrattuale applicabile, compresa la pausa e l'assenza di un servizio mensa gratuito.
Il collegamento con la Cassazione e le controversie degli infermieri
La parte della sentenza di maggiore interesse per il comparto Sanità è quella nella quale il Tribunale richiama il rapporto tra pausa lavorativa e funzione assistenziale del buono pasto, facendo riferimento all'articolo 8 del decreto legislativo 66/2003 e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
L'articolo 8 stabilisce che, quando l'orario giornaliero supera le sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, secondo modalità e durata definite dai contratti collettivi, finalizzato al recupero delle energie psicofisiche e all'eventuale consumazione del pasto.
Il diritto alla pausa ha dunque una propria funzione di tutela della salute del lavoratore. Il buono pasto, invece, rappresenta un beneficio distinto, la cui attribuzione dipende dalle condizioni stabilite dalla contrattazione collettiva.
Il Tribunale richiama le sentenze della Cassazione n. 31137/2019 e n. 5547/2021, che hanno chiarito come il buono pasto non costituisca una componente obbligatoria della retribuzione, ma un'agevolazione di carattere assistenzialedestinata a consentire al lavoratore di consumare il pasto durante la pausa, quando non sia disponibile un servizio mensa secondo le condizioni contrattualmente previste.
Il collegamento tra pausa e buono pasto è quindi funzionale, ma non comporta una loro automatica sovrapposizione. Il diritto all'intervallo lavorativo discende dalla disciplina sull'orario di lavoro, mentre quello al beneficio sostitutivo della mensa richiede la verifica dei presupposti contrattuali.
Questa distinzione assume particolare rilievo per gli infermieri, la cui attività è spesso organizzata attraverso turni continuativi, notturni e festivi, con modalità di svolgimento della prestazione differenti rispetto a quelle del personale amministrativo.
Negli ospedali, infatti, il tema non riguarda soltanto la durata della giornata lavorativa, ma anche l'effettiva possibilità di interrompere il servizio, la disponibilità della mensa durante gli orari di turno e le condizioni previste dal contratto collettivo per l'accesso al beneficio.
La pronuncia di Cassino non riguarda direttamente un infermiere e non modifica la disciplina del CCNL Comparto Sanità. Tuttavia, richiama principi giuridici che risultano pertinenti anche al dibattito sui buoni pasto del personale sanitario, confermando l'importanza di interpretare le clausole contrattuali secondo il loro contenuto letterale, logico e sistematico.
Per il comparto Sanità, il riferimento resta la specifica disciplina nazionale e integrativa applicabile al rapporto di lavoro. Il confronto con questa sentenza non autorizza pertanto a concludere che ogni infermiere maturi automaticamente un buono pasto dopo sei ore di servizio, indipendentemente dalle altre condizioni previste dal contratto.
Il principio trasferibile sul piano interpretativo è diverso: quando il contratto riconosce il beneficio al verificarsi di determinate condizioni, l'amministrazione non può negarlo introducendo requisiti ulteriori che non trovano fondamento nella disciplina applicabile.
Buoni pasto non corrisposti: perché il giudice riconosce un risarcimento
Un ulteriore elemento di interesse riguarda la natura economica della condanna.
Il Tribunale ha accertato che il lavoratore aveva maturato il diritto a 110 buoni pasto, ma ne aveva ricevuti soltanto 49. La differenza, pari a 61 buoni, costituiva quindi un beneficio contrattualmente dovuto e non corrisposto.
Il valore unitario, non contestato dalle parti, era di 7 euro. Da qui la quantificazione del danno in 427 euro, oltre agli accessori riconosciuti dal giudice.
La sentenza precisa però che il pagamento non costituisce una normale monetizzazione del buono pasto.
Richiamando la Cassazione n. 20621/2025, il Tribunale ricorda che, quando il datore di lavoro omette illegittimamente di erogare i ticket, il lavoratore può ottenere un risarcimento per equivalente del danno da inadempimento contrattuale.
La distinzione non è soltanto terminologica. Il buono pasto conserva la propria natura assistenziale e non retributiva; la somma riconosciuta dal giudice serve invece a compensare il pregiudizio economico derivante dalla mancata attribuzione di un beneficio spettante.
Per questo motivo la condanna è stata formulata come risarcimento del danno e non come pagamento di una voce ordinaria della retribuzione.
L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 641 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA, IVA e rimborso del contributo unificato.
La decisione evidenzia così un aspetto spesso sottovalutato nelle controversie sui benefici accessori: anche quando il valore economico della singola prestazione appare contenuto, la mancata applicazione delle disposizioni contrattuali può determinare un contenzioso nel quale l'amministrazione è chiamata a rispondere dell'inadempimento.
Una questione di diritti contrattuali, non soltanto di sette euro
La sentenza del Tribunale di Cassino offre uno spunto di riflessione che supera il valore economico della controversia.
Il giudice non ha riconosciuto un diritto generalizzato al buono pasto per tutti i dipendenti pubblici che superano le sei ore di servizio. Ha invece affermato che, una volta prevista l'erogazione del beneficio e definite le condizioni per maturarlo, l'amministrazione deve applicare correttamente quelle condizioni, senza introdurre limitazioni attraverso interpretazioni non coerenti con il contratto.
È un principio importante anche per il Servizio sanitario nazionale, dove la gestione dei buoni pasto continua a intrecciarsi con questioni organizzative complesse: turni notturni, continuità assistenziale, accessibilità delle mense, pause effettive e differenze tra regolamenti aziendali.
Il diritto alla pausa e quello al beneficio sostitutivo della mensa restano istituti distinti, ma entrambi richiedono un'applicazione rispettosa delle norme che li disciplinano.
La pronuncia richiama inoltre una responsabilità precisa delle amministrazioni pubbliche: la contrattazione integrativa può disciplinare le condizioni di fruizione dei benefici nei limiti consentiti, ma non può essere interpretata in modo da introdurre requisiti incompatibili con le disposizioni applicabili.
Per gli infermieri, il tema assume anche una dimensione legata alla tutela della salute. La possibilità di recuperare le energie durante il turno e di accedere al pasto nelle condizioni previste dal contratto non dovrebbe essere considerata una concessione organizzativa, ma parte di una corretta gestione del lavoro.
Il caso di Cassino dimostra che la controversia può nascere non soltanto dall'assenza di una previsione contrattuale, ma anche da una sua interpretazione restrittiva.
Il valore della sentenza, quindi, non risiede soltanto nei 427 euro riconosciuti al lavoratore, ma nell'affermazione di un criterio di certezza: i diritti contrattuali devono essere applicati secondo le regole che li prevedono, senza trasformare le esigenze organizzative in condizioni aggiuntive a carico dei dipendenti.
Fonte primaria: Tribunale di Cassino, Sezione civile – Area lavoro, giudice Raffaele Iannucci, sentenza del 29 settembre 2026, pp. 1–11.
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