Vaccini. Quali obblighi per gli operatori sanitari?
E’ stata pubblicata il 16 agosto 2017, dal Ministero della Salute, la Circolare che reca in sé le indicazioni operative, per l’applicazione del Decreto legge sui Vaccini.
Vediamo quindi brevemente e punto per punto quali le sostanziali novità, partendo dall’ultima disposizione che riguarda gli operatori sanitari e gli operatori scolastici:
Entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, gli operatori sanitari e scolastici, devono presentare alle aziende sanitarie ed agli istituti scolastici, presso cui prestano servizio, una dichiarazione comprovante la situazione vaccinale.
(da Trovanorme, salute, governo)
Per quanto riguarda le disposizioni in merito vediamo in ordine:
Le vaccinazioni obbligatorie sono 10, di cui:
obbligatorie entro il terzo mese di vita le vaccinazioni contro:
poliomielite
difterite
tetano
epatite B
pertosse
emofilo B (esavalente).
Successivamente, ci sarà l’obbligo di fare le vaccinazioni contro:
morbillo
parotite
rosolia
varicella.
L’obbligo vale anche per i richiami
L’obbligo riguarda i minori da zero a 16 anni, compresi i minori stranieri, non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, non accompagnati, privi di assistenza e di rappresentanza di genitori o altri adulti per loro legalmente responsabili.
Le vaccinazioni raccomandate sono:
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anti- meningococco B
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anti- meningococco C
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anti- peneumococco
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anti – rotavirus
Se il mio bambino ha già avuto la malattia devo vaccinarlo?
Il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente, a cura delle ASL competenti, necessita di una valutazione da parte del sanitario, che dovrà, in particolare, tenere in considerazione diversi elementi, quali:
vaccini e numero di dosi già somministrati, età del minore, numero di dosi necessarie a completare ciascun ciclo a seconda dell’età e della presenza di eventuali condizioni cliniche, intervallo tra le dosi raccomandato in scheda tecnica e tra vaccini diversi, esistenza di prodotti combinati, possibilità di associare nella stessa seduta più vaccini.
Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale, che dovrà essere comprovata.
Chi ha già fatto una di queste malattie è immunizzato in modo, per così dire, naturale. Normalmente, si rispetta l’obbligo del vaccino grazie alla somministrazione di un siero in formula monocomponente. Ma se questo vaccino non è disponibile così in commercio, sarà necessario completare la profilassi con vaccini combinati, innocui per chi ha già fatto la malattia.
Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni.
Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta e coerenti con le
indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità
E se non vaccino mio figlio?
Il compito di procedere al controllo del rispetto della vaccinazione obbligatoria è della Asl.
Accertata l’inadempienza attraverso l’anagrafe vaccinale, convoca i genitori o i tutori, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione. Qualora non rispondano all’invito, verranno convocati tramite raccomandata A/R, per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni di tale scelta.
Se nemmeno questo richiamo dovesse sortire alcuna risoluzione, alla famiglia del bambino verrà comminata una sanzione che va dai 100 ai 500 euro.
Se il mancato obbligo riguarda un bambino che deve iscritto al nido o alla scuola dell’infanzia, gliene sarà impedita la frequenza.
A chi presentare la documentazione inerente la vaccinazione di mio figlio?
Sarà il dirigente scolastico a chiedere ai genitori di mostrare la documentazione che riguarda le vaccinazioni fatte al bambino che deve frequentare la scuola. In particolare, occorre presentare il libretto vaccinale vidimato dall’Asl oppure il certificato o l’attestazione in cui l’Azienda sanitaria comunica che il bambino ha fatto i vaccini obbligatori oppure il motivo per cui il bimbo è esonerato dall’obbligo di legge.
Questi documenti vanno presentati prima del termine ultimo per l’iscrizione del bambino a scuola, cioè entro il 10 settembre per i nidi ed entro il 31 ottobre per la scuola dell’obbligo
E’ possibile anche presentare un’autocertificazione dei genitori in cui affermano di essere in regola con le vaccinazioni del figli. Entro il 10 luglio successivo, però, dovranno presentare la documentazione originale.
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