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Infermieri. Visita medica periodica. Posso contestare il referto medico?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 30/05/2018

Leggi e sentenze

Il dlgs n.81 del 2008 , Testo unico sulla Sicurezza sul Lavoro, in tema di sorveglianza sanitaria, impone alle aziende di effettuare ai dipendenti, le visite mediche periodiche, a carico del datore di lavoro, al fine di valutarne l’idoneità alla mansione e, nell’ambito del documento di valutazione del rischio elaborato dal datore di lavoro, al fine valutare correttamente le possibili patologie riscontrabili a seconda dell’attività svolta e dell’ambiente in cui avviene, e quindi il rischio professionale.

Può il lavoratore fare ricorso ed opporsi al giudizio del medico competente.

 

La visita medica

La visita medica, viene eseguita dal medico competente.

Questa si compone di:

  • esami biologici

  • esami clinici

  • esami diagnostici, laddove se ne ravveda la necessità.

 

Può essere:

  • preventiva, mirata ad identificare l’idoneità alla mansione da svolgere del lavoratore assunto

  • periodica, per controllare lo stato di salute del paziente (di solito una volta l’anno, o comunque in relazione al rischio professionale individuato)

  • per cambio mansione, e quindi per valutarne l’idoneità

  • per cessazione rapporto, nei casi previsti dalla legge

  • al rientro di un periodo di malattia maggiore di 60 giorni, o di un periodo prolungato di cassa integrazione

  • su richiesta del lavoratore, qualora ravveda un peggioramento dello stato di salute. Il medico è tenuto a svolgere la visita entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

La visita va fatta entro l’orario di lavoro:

art. 15 , comma 2, del D.Lgs 81/2008: “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

Il rifiuto del lavoratore a sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti sanitari disposti dal medico competente, costituisce una grave ingerenza nell’operato del datore di lavoro, per questo il dipendente può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

 

 

La legge prevede che il lavoratore sia informato sull’esito della visita medica competente.

Il referto va consegnato sia al datore di lavoro che al lavoratore.

Il dipendente ha dunque diritto di ricorrere ed opporsi, qualora ne ravvisasse la necessità, all’esito della visita medica.

Il ricorso va presentato alla Asl, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio medico espresso nel referto.

 

 

Da La Legge per Tutti.