Assunzioni. La Mobilità volontaria ha la precedenza su concorsi e graduatorie. Ecco i riferimenti normativi
Allorquando nella PA, in relazione al fabbisogno di personale, si proceda a nuove assunzioni o alla trasformazione di posti esistenti, la Mobilità volontaria ha la precedenza sull’indizione di nuovi concorsi e sullo scorrimento delle graduatorie.
A stabilirlo le linee guida di Funzione Pubblica sulle assunzioni.
A superare l’obbligo di nuovi concorsi è l’applicazione del Dlgs 75/2017, articolo 4 comma 2:
“Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”.
Nella stessa direzione vira la recente delibera del 1 giugno 189/2018 della Corte dei Conti del Veneto che recita:
“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”.
Ed ancora:
“La medesima norma al comma 2 bis stabilisce, altresì che “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti
in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano
domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.
Da il Sole 24 ore
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