Infermieri. Dai permessi di Diritto allo Studio al Congedo per la formazione. Chi, quando e come richiederli
“Il Diritto allo studio non può essere rifiutato a nessuno”.
La norma precorritrice sul Diritto allo studio di chi lavora, si trova nello Statuto dei Lavoratori, che all’art. 10 L. 300/1970 prevede:
che tutti i lavoratori studenti, dipendenti da datore di lavoro pubblico o privato, che siano iscritti e frequentanti corsi regolari di studio (istruzione primaria, secondaria, qualificazione professionale) presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali.
La contrattazione collettiva ha recepito la norma mettendo a punto una disciplina del diritto allo studio piuttosto omogenea.
Il CCNL comparto sanità 2016-2018, norma il Diritto allo studio all’articolo 48.
Comma 1. Ai dipendenti sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.
Chi può beneficiare dei permessi per Diritto allo Studio?
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I lavoratori a tempo indeterminato
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i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe.
Nell’ambito del medesimo limite percentuale già stabilito, essi sono concessi nella misura massima individuale, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art.10 della legge n.300 del 1970.
Per cosa posso utilizzare le 150 ore di Diritto allo studio?
Il diritto allo studio del lavoratore dipendente deve comunque conciliarsi l’interesse del datore di lavoro, sia pubblico che privato.
La disciplina legislativa del diritto allo studio sopra descritta si articola essenzialmente su due livelli:
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la concessione dei permessi straordinari retribuiti per sostenere le prove d’esame
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la previsione di carichi di lavoro e di una organizzazione oraria della prestazione che agevoli la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami.
Per questo le ore di permesso retribuite previste dai contratti collettivi potranno essere fruite solo per la frequenza di quei corsi di studio che abbiano orari coincidenti con quelli di lavoro e non per necessità connesse alla preparazione degli esami o per altre attività complementari (colloqui con docenti, disbrigo pratiche di segreteria, etc.).
Per queste ipotesi il diritto allo studio non è sussidiato dai permessi ma dall’obbligo del datore di lavoro di assegnare turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami ed è escluso, ai fini della stessa agevolazione, l’obbligo del dipendente di eseguire prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali
(comma 10 art 48).
Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati , il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente CCNL per la partecipazione agli esami (comma 11 art 48).
E se il numero delle richieste di permessi Diritto allo studio supera il 3%, quale dipendente ha la precedenza?
Il comma 6 stabilisce che:
Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti di cui al comma 12.
comma 7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.
comma 8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla contrattazione integrativa .
Come richiedere il permesso di Diritto allo Studio
Comma 9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
Congedi per la formazione
Introdotti dalla legge L. 53/2000, al dipendente possono essere concessi congedi specifici per la formazione, se vi sono esigenze di servizio particolari.
Il dipendente con almeno 5 anni di anzianità di servizio nella stessa U.O. e nella stessa azienda, può fruire di un congedo per la formazione. Il numero dei congedi viene determinato sulla base del personale presente al termine di ogni anno e al massimo al 10% del personale nelle varie aree di servizio.
Per poter ottenere il congedo per la formazione il dipendente deve presentare una specifica domanda all’azienda, indicando il motivo della richiesta, l’attività formativa che si intende svolgere, la durata e l’impegno formativo.
La richiesta va inviata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. L’azienda può rifiutare la richiesta del dipendente se vi sono problematiche legate alla funzionalità del servizio.
Il periodo di congedo non può essere superiore a 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, può essere fruito in via continuativa o in modo frazionato e non è cumulabile con ferie, malattia e altri congedi; solo una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di fruizione può dar luogo ad una interruzione dello stesso.
Il congedo dà diritto alla conservazione del posto e non è retribuito ma il lavoratore può versare contributi volontari o esercitare la facoltà del riscatto per rendere utile ai fini pensionistici questo periodo di sospensione del rapporto di lavoro.