Infermieri. Accesso al pensionamento anticipato per lavoro gravoso. E’ caos. Inps ed Asl non conoscono le procedure
Districarsi ed inciampare nella burocrazia, è un “mood” tipicamente italiano, che come Paese, facciamo fatica a perdere.
Sono tante le segnalazioni che arrivano in redazione, in merito al caos che regna nelle Asl e negli uffici provinciali dell’Inps, in relazione alla presentazione della domanda di accesso al pensionamento anticipato per lavoro gravoso.
I lettori che ci hanno segnalato il problema, riferiscono di essere stati rimandati da un ufficio all’altro, senza che nessuno, né i referenti dell’ufficio dell’Inps, né tanto meno i referenti aziendali, sappiano la corretta procedura di accesso.
Per chiarezza quindi, in breve, vediamo quali sono i riferimenti normativi e la procedura da seguire
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 il Decreto (Lavoro-Economia) 18 aprile 2018 emanato in attuazione dell’art. 1 co. 253 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che individua le modalità di presentazione delle domande di pensione con i requisiti degli addetti ai lavori gravosi e definisce le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’INPS.
Il Decreto stabilisce che le domande possono essere presentate all’INPS in modalità esclusivamente telematica secondo il modello predisposto dall’Istituto previdenziale e approvato dal Ministero del lavoro.
Chi può presentare la domanda di pre-pensionamento?
Il Decreto 18 aprile 2018 stabilisce che possono presentare la domanda di pensione con i benefici previsti per i lavori gravosi, i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:
-
lavoratori dipendenti con almeno 30 di anzianità contributiva e che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni gravose
-
lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
I lavori gravosi
Il Decreto attua quanto previsto dall’articolo 1, comma 163, della L. n. 205/2017 con cui è stato ampliato da 11 a 15 l’elenco delle attività gravose.
-
gli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
-
i conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento, conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
-
i conciatori di pelli e di pellicce
-
i conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
-
i conduttori di mezzi pesanti e camion
-
le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
-
gli addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
-
gli insegnanti di scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
-
i facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
-
il personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali, nei servizi di alloggio e nelle navi
-
gli operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
-
gli operai nell’agricoltura, zootecnica e pesca
-
i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
-
i siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al D.Lgs. n. 67/2011
-
i marittimi imbarcanti a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il sito dell’INPS, con il modello predisposto dall’istituto previdenziale stesso e approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (modello Ap116)
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesta:
-
i periodi di svolgimento delle professioni gravose
-
il contratto collettivo applicato
-
il livello di inquadramento attribuito
-
le mansioni svolte
-
il codice professionale ISTAT ove previsto.
l diritto al beneficio sarà comprovato attraverso la verifica, anche d’ufficio, delle comunicazioni obbligatorie di lavoro ai sensi dell’art. 1, co. 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In mancanza della comunicazione obbligatoria il diritto potrà essere provato anche per mezzo di un’autocertificazione del datore di lavoro.
Qualora manchi anche l’autocertificazione del datore di lavoro per impossibilità oggettiva del datore stesso di renderla, il lavoratore potrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del Dpr dicembre 2000, n. 445 e spetterà all’INL compiere le necessarie verifiche ispettive.
Verifica delle condizioni di accesso al beneficio
Al fine dell’accoglimento della domanda di pensione per lavori gravosi, la sussistenza dei requisiti è accertata direttamente dall’INPS mediante verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro, con i dati disponibili nei suoi archivi o attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della sussistenza dell’eventuale oggettiva impossibilità, per cessazione dell’attività, da parte del datore di lavoro di rendere la domanda di pensionamento.
Accertata l’oggettiva impossibilità del datore di lavoro di rendere la predetta domanda di pensionamento, l’INPS trasmette gli atti all’INL che compie le necessarie verifiche ispettive delle dichiarazioni rese dal richiedente. Nelle more delle verifiche ispettive, l’INPS provvede a istruire la domanda e può provvedere sulla stessa se, decorso il termine di 30 giorni dalla trasmissione degli atti, l’INL non abbia comunicato gli esiti delle proprie verifiche.
Da LeggiOggi