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Congedo paternità. Ok a direttiva Europea: 10 giorni retribuiti. Ecco cosa detta l’Europa e cosa prevede la normativa italiana

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/04/2019 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

La Plenaria del Parlamento Europeo ha approvato giovedì in via definitiva le nuove misure per facilitare la conciliazione tra lavoro e vita di famiglia.

Il testo, approvato con 490 voti a favore, 82 contrari e 48 astensioni, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

La legge, già concordata informalmente con i ministri UE, stabilisce i requisiti minimi che tutti gli Stati membri dovranno attuare nel tentativo di aumentare le opportunità delle donne nel mercato del lavoro e rafforzare il ruolo del padre, o di un secondo genitore equivalente, nella famiglia. Beneficeranno di tali norme i bambini e la vita familiare, rispecchiando al contempo più accuratamente i cambiamenti sociali e promuovendo la parità di genere.

 

L'equilibrio tra attività professionale e vita familiare resta tuttavia una sfida considerevole per molti genitori e lavoratori con responsabilità di assistenza, in particolare a causa della crescente prevalenza di orari di lavoro prolungati e di orari di lavoro che cambiano, il che ha un impatto negativo sull'occupazione femminile. Uno dei principali fattori che contribuiscono alla sotto rappresentanza delle donne sul mercato del lavoro è la difficoltà di conciliare l'attività professionale con gli impegni familiari. Quando hanno figli, le donne sono propense a dedicare meno ore al lavoro retribuito e a dedicare più tempo all'adempimento di responsabilità di assistenza non retribuite. È stato dimostrato che anche avere un familiare malato o dipendente ha un impatto negativo sull'occupazione femminile e porta alcune donne ad abbandonare completamente il mercato del lavoro.

In questa ottica la Direttiva Europea ha emanato una serie di norme alle quali gli Stati membri dovranno conformarsi alle norme entro tre anni.

Cosa prevede la Direttiva Europea

  • Il padre o il secondo genitore equivalente, se riconosciuto dalla legislazione nazionale, avrà diritto ad almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito nei giorni vicini alla nascita o al parto del feto morto. Tale congedo dovrà essere pagato ad un livello non inferiore all'indennità di malattia.

  • due mesi di congedo parentale non trasferibile e retribuito. Questo congedo sarà un diritto individuale, in modo da creare le condizioni adeguate per una distribuzione più equilibrata delle responsabilità.

Gli Stati membri fisseranno un livello adeguato di retribuzione, o indennità, per il periodo minimo non trasferibile di congedo parentale, tenendo conto del fatto che questo spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia e che invece anche il familiare più retribuito (spesso un uomo) dovrebbe potersi avvalere di tale diritto.

 

  • 5 giorni all'anno di congedo per i lavoratori che prestano assistenza personale a un parente o a una persona che vive nella stessa famiglia a causa di un grave motivo medico o infermità connesse all'età.

 

 

  • Lavoro flessibile. I genitori e i prestatori di assistenza che lavorano potranno richiedere modalità di lavoro adattabili, ove possibile, ricorrendo al lavoro a distanza o a orari flessibili per poter svolgere le loro mansioni. Nell'esaminare tali richieste, i datori di lavoro potranno tener conto non solo delle proprie risorse, ma anche delle esigenze specifiche di un genitore di figli con disabilità, o una malattia di lunga durata, e dei genitori soli.

Cosa prevede la legislazione in Italia per i dipendenti pubblici e privati

Il Congedo Obbligatorio spetta solo ai Dipendenti Privati così come segue:

 

  •  due giorni, anche non continuativi, per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti fino al 31 dicembre 2017.
  • quattro giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018. 

 Con il pacchetto famiglia:

Si passa quindi dai 4 obbligatori + 1 facoltativo (in alternativa alla madre) ai 5 giorni di congedo papà obbligatorio da fruire entro i 5 mesi dal parto.

Tali disposizioni non sono estese ai padri lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni in quanto, così come chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota 8629/2013, l’applicazione è rimandata ad una norma di approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione che dovrà individuare e definire gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina. La normativa sul congedo di paternità fa infatti riferimento alla Legge n.92 del 28 giugno 2012 e da allora si è in attesa delle disposizioni necessarie all'applicazione per i dipendenti pubblici.

Il dipendente pubblico può usufruire dei tre giorni per motivi personali e familiari, specificando come motivazione la nascita del figlio.

 Congedo parentale facoltativo (dipendenti pubblici e privati)

Il congedo parentale spetta ai genitori fino ai 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi. Questo periodo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Nello specifico prevede:

  • per la madre lavoratrice dipendente, un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.
  • Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.

In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

 

Retribuzione congedo parentale

  • entro i primi 6 anni di età del bambino si possono fruire complessivamente (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
  • dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30%.
  • dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.

Da ParlamentoEuropeo