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Infermieri. Assenza ingiustificata. Tutto quello che devi sapere. CCNL, retribuzione e sanzione disciplinare applicata

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 20/06/2019

Leggi e sentenze

Le assenze ingiustificate sono chiamate così perché non determinate da alcun valido motivo, non dimostrabile presentando documenti o certificati (come avviene ad esempio per malattie e infortuni).

Sono prive di retribuzione ed al di là degli effetti economici, a seconda delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari le assenze senza giustificazione possono esporre il dipendente a pesanti responsabilità fino a portare, nei casi estremi, al licenziamento.

 

Nella determinazione dei diritti e doveri dei lavoratori, il percorso legislativo fa riferimento allo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70), il Codice Civile e il CCNL, nel caso degli Infermieri, il CCNL comparto sanità 2016/2018 titolo VI, dagli articoli 64 agli articoli 70.


L’articolo 2104 del Codice civile recita che ogni lavoratore nei confronti del proprio datore ha dei doveri, classificati come obbligo di diligenza, obbligo di obbedienza ed obbligo di fedeltà. Il dipendente inoltre deve attenersi alle norme riportate nel Contratto Collettivo e nel codice disciplinare dell’azienda nella quale presta la propria opera.
In caso di inosservanza delle disposizioni, il datore di lavoro ha facoltà di promuovere una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente, in considerazione della gravità del comportamento messo in atto, con provvedimenti rappresentati da un richiamo verbale per infrazioni lievi, fino al licenziamento nelle inadempienze gravi, quali l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro. 

 

Prima di irrogare qualsiasi sanzione disciplinare, la normativa (art. 7 Legge n. 300/70 cosiddetto “Statuto dei lavoratori”) impone di:

  • Rendere noto al dipendente che il suo comportamento è contrario al codice disciplinare
  • Aver sentito ed esaminato le sue eventuali giustificazioni.

 

Secondo il CCNL comparto sanità, l’assenza ingiustificata è passibile di procedimento disciplinare.

Vediamo quale.

 

All’art 64 del CCNL 2016/2018, tra gli obblighi del dipendente vi è quello di rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile preposto.

Qualora non si rispettino gli obblighi dettati dall’art 64, le sanzioni disciplinari sono:

a) rimprovero verbale

b) rimprovero scritto (censura)

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;

f) licenziamento con preavviso;

g) licenziamento senza preavviso.

 

A questi il nuovo CCNL aggiunge:

 

  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni
  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi
  • sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi.

 

Fermo restando che il tipo e l’entità della sanzione vanno determinate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza

L’ assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso è sanzionata con sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni 

In questi casi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio che si è determinato, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Azienda, agli utenti o ai terzi.

 

Per le assenze ingiustificate non spetta alcun tipo di retribuzione, così come non maturano gli altri elementi differiti quali ferie, permessi, TFR, mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima se prevista dal CCNL applicato).


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