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Il congedo per cure termali. Per i dipendenti pubblici non esiste più. Ecco come usufruirne. Normativa

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 09/10/2019 vai ai commenti

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Il congedo (o permessoper cure termali è un particolare tipo di permesso riconosciuto dall’art. 13, commi 3 e seguenti, del DL 463/1983 (convertito dalla L. 638/1983), il quale stabilisce che “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell’unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS e dall’INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti”.

Di fatto però, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 22, comma 25, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 all’art. 42 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, il congedo per cure termali è rimasto vigente solo per i dipendenti del settore privato.

Ai dipendenti della pubblica amministrazione è consentito sottoporsi al ciclo di cure termali, imputando le relative assenze a malattia; in tal caso, però, si applicano le regole previste per le malattie nel pubblico impiego, con le relative trattenute economiche.

Sono state abrogate le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per effettuare cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche ad eccezione dei mutilati o invalidi di guerra o per servizio di cui all’art. 37 – comma 2 del D.P.R. n. 3/57.

Per il lavoratore pubblico che si sottopone a cure termali nel corso della malattia, i giorni di cure vanno conteggiati nel periodo di comporto.

 

Visita fiscale e controlli
Non è prevista la visita fiscale durante le assenze per cure termali.
Si ricorda in proposito che l’art. 3 del D.M. n. 206/2017 stabilisce le fasce orarie di reperibilità fissate per i dipendenti pubblici assenti per malattia secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
L’obbligo di reperibilità per sette ore al giorno renderebbero di fatto impraticabili le cure termali. Per questo, a nostro parere le visite fiscali durante le cure termali, prima che nella norma, sono escluse nella prassi.
Si segnala, inoltre, che il punto 3 del DM 12 agosto 1992 stabilisce rigorosi criteri di controllo da parte degli stabilimenti convenzionati nei confronti degli utenti che effettuano le cure durante il congedo, a mezzo di idonei sistemi di rilevamento nominativo (manuali, meccanici o elettronici); al termine del ciclo di cure, lo stabilimento rilascia un attestato di sottoposizione alle cure.

 

Da SuperAbile inail