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Infermieri/ostetriche. Stress lavoro-correlato, cos’è e come valutarlo. La normativa

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 31/10/2019 vai ai commenti

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Eccessivi carichi di lavoro, turni massacranti, carenza di personale, la richiesta di una sempre maggiore specializzazione ed un’organizzazione che mira al risultato senza tenere conto del dipendente: sono tutti fattori che concorrono a determinare uno stato di eccessiva tensione, che sfocia nello stress da lavoro- correlato.

Cos’è lo stress lavoro- correlato

Lo stress legato al lavoro rappresenta la seconda malattia professionale più diffusa nell’Unione Europea dopo il mal di schiena. In Europa ne è affetto un lavoratore su quattro; le donne risultano essere più colpite.

Si può definire lo Stress da Lavoro Correlato, come la percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore quando le richieste del contenuto, dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro, eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste [European Agency for Safety and Health at Work].

Esiste uno stress, a dosi accettabili, che ha effetti positivi sul nostro organismo, consentendoci di reagire in modo efficace ed efficiente agli stimoli esterni e di innescare un’adeguata soglia di attenzione verso le esigenze dell’ambiente; un’esposizione prolungata a fattori stressogeni invece, può essere fonte di rischio per la salute dell’individuo, sia di tipo psicologico che fisico.

Quello dello stress lavoro-correlato non è solo una problematica che si ripercuote sul lavoratore, ma si ripercuote negativamente anche sull’organizzazione: riduzione della produttività e della qualità del lavoro, aumento della conflittualità, diminuzione del senso di appartenenza, mancato rispetto delle regole o irrigidimento per il loro rispetto, elevato assenteismo e turn over, clima di insoddisfazione, aumento degli infortuni.

Stress lavoro- correlato, la normativa

Il quadro normativo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è rappresentato dal D.Lgs. 81/2008, che classifica lo stress lavoro-correlato (SLC) come uno dei rischi soggetti a valutazione e gestione, nel rispetto dei contenuti esplicitati nell’accordo europeo 8 ottobre 2004.

Il D.Lgs. 81/08 impone degli obblighi al datore di lavoro: l’art. 28 del decreto, infatti, specifica che la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori deve riguardare «tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui quelli collegato allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’08/10/2004».

A decorrere dal gennaio 2011, è obbligatorio per tutte le aziende italiane effettuare la valutazione del rischio da stress lavoro correlato.

Successivamente, la Commissione consultiva permanente ha chiarito quali sono le tempistiche da rispettare nella valutazione del rischio da stress lavoro correlato ed ha imposto l’obbligo per i datori di lavoro di ripetere la valutazione di questo rischio con una frequenza non inferiore ai tre anni, a meno che gli esisti delle valutazioni precedenti non rendano necessario accorciare i tempi e adottare provvedimenti più restrittivi.

Il datore di lavoro è obbligato a redare il DVR, una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Le sanzioni comminate al datore di lavoro o dirigente in caso di mancata valutazione dello Stress Lavoro Correlato sono le seguenti:

  • Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400;
  • Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000.

Sono state prodotte, al momento, diverse linee guida per la valutazione aziendale del rischio connesso allo Stress Lavoro Correlato.

Un esempio di un questionario tipo, somministrabile in una azienda da sottoporre a valutazione, potrebbe elencare i seguenti indicatori:

  • Informazioni aziendali: dati sull’assenteismo, richieste di cambio mansione, dimissioni, assenze per malattia;
  • Personale: mansioni, tipologia di contratto, orario di lavoro, rapporti interpersonali (conflitti, discussioni);
  • Ambienti di lavoro: illuminazione, condizioni igieniche, livelli di sicurezza, temperature, spazi;
  • Fattori di rischio : esposizione a e presenza di determinati rischi quali rischio biologico, chimico, cancerogeno.

Se da questa check-list emerge un risultato negativo, ossia emergono dei rischi di stress lavoro correlato, l’azienda deve correre ai ripari ed adottare misure di prevenzione.

 

Qualora si pensi di essere affetto da stress- lavoro correlato, il risarcimento da parte del datore di lavoro non è automatico.

Il diritto del lavoratore al risarcimento del danno da stress lavoro correlato presuppone che siano presenti tre condizioni:

  • una condotta censurabile del datore di lavoro, ossia, un inadempimento contrattuale da parte dell’azienda;
  • un danno medicalmente accertabile;
  • il nesso di causalità tra la condotta censurabile e il danno.

 

Per agire, occorre rivolgersi ad un avvocato e presentare un ricorso al giudice del lavoro.

 

Da La legge per tutti e Punto Sicuro