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Infermieri. Le reperibilità superano le 6 previste in un mese? Il danno psico-fisico va provato dall’operatore sanitario

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/11/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

La reperibilità passiva, consistente nell'obbligo di mera disponibilità ad un'eventuale prestazione lavorativa, non seguita dal godimento del riposo compensativo, qualora incida sul piano psico-fisico fino al punto di provocare un danno alla salute, il danno deve essere provato dal lavoratore.

A stabilirlo la sentenza n. 171 dello scorso 12 ottobre della sezione lavoro della Corte di Appello di Campobasso che è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto di un operatore sanitario di essere risarcito per il danno psico-fisico patito a seguito del superamento dei limiti massimi dei turni di reperibilità passiva.

I fatti

L’operatore sanitario chiedeva che fosse accertato l'inadempimento dell'amministrazione appellata per il sistematico superamento del limite di effettuazione di turni di pronta disponibilità (sei al mese), con conseguente

condanna delle stesse al risarcimento del danno.

Chiedeva anche che fosse accertato e dichiarato il suo diritto a prestare per il futuro, normalmente, un turno massimo di sei pronte disponibilità mensili, in caso di effettiva necessità, con contestuale determinazione della indennità prevista per ogni turno che superasse il limite contrattualmente previsto.

La richiesta viene rigettata.

 

La decisione della Corte di Appello

La Corte di Appello ha stabilito che il superamento del limite massimo di sei turni di reperibilità al mese non integrasse un automatico inadempimento contrattuale, non avendo, oltretutto il ricorrente provato la sussistenza di un danno, non potendo essere oggetto di presunzione la incidenza dei turni sulla serenità psico -fisica del lavoratore.

I Giudici evidenziano come la reperibilità passiva del lavoratore in giorno festivo consiste nell'obbligo di mera disponibilità ad un'eventuale prestazione lavorativa, non seguita dal godimento del riposo compensativo; tale disponibilità non è idonea, di per sé sola, ad incidere sul tessuto psico fisico del lavoratore medesimo in modo tale da configurare un danno "in re ipsa", atteso che il disagio patito per la reperibilità nel giorno festivo non seguita da effettiva attività lavorativa è già monetizzato dalla contrattazione collettiva.

Ne deriva che incombe sul lavoratore allegare specificamente e a provare, anche per presunzioni semplici, che la mera reperibilità passiva non seguita da riposo abbia inciso sul piano psico-fisico fino al punto di provocare un danno alla salute. 

In relazione alla violazione della norma contrattuale ed al limite massimo di sei reperibilità mensili, il giudice non ravvisa inadempimento da parte dell’azienda sanitaria, in quanto il "Di norma" dell’articolo contrattuale in termini di previsione di massima e di natura programmatica consente di richiedere turni di pronta disponibilità anche in misura superiore ai sei previsti.

In conclusione, la Corte d'Appello di Campobasso, rigetta l'appello.

 

CCNL 2016/2018

Art 28 pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del  dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.

2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.

4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità.

5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.

6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l’art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001(Banca delle ore).

7. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa.

7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.

8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.

10. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti.

11. Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.

12. Possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza.

Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo è escluso dalla pronta disponibilità:

a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo;

b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico;

c) il personale appartenente alla categoria D con incarichi di funzione organizzativi e i profili della riabilitazione della medesima categoria.

13. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 12, a tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds, è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.

14. Le Aziende ed Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.

15. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). In base ai modelli organizzativi adottati dall’Azienda o Ente con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, si potrà destinare, in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ovvero rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 7 del presente articolo.

 

da Sentenze web