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Addio al bonus 1000 euro per gli Infermieri. Pubblicato in Gazzetta il Decreto Rilancio. Le novità

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 21/05/2020 vai ai commenti

AttualitàCoronavirusLeggi e sentenze

E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio; le novità rispetto alle prime bozze riguardano il bonus di mille euro per medici ed infermieri che sparisce, così come spariscono le modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici per il Ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità, l'estensione della dichiarazione di stato di emergenza (in scadenza il prossimo 31 luglio) per ulteriori 6 mesi.

Vediamo quindi le misure per la sanità previste dal Decreto.

La novità più importante è la cancellazione dell’articolo 10 inserito nella bozza che prevedeva come le regioni e province autonome, per l’anno 2020, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, potessero incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell’emergenza epidemiologica, un premio, sino a 1.000 euro, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, nei limiti del doppio dell’ammontare indicato in tabella A per ciascuna regione e provincia autonoma.

Questo infatti viene sostituito con il Fondo di solidarietà per i famigliari di vittime del Covid-19 che viene esteso a tutti gli esercenti le professioni sanitarie

 

Art 1. Infermiere di famiglia, nell’ambito delle disposizioni in materia di assistenza territoriale.

Le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire, dal 15 maggio 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co, in numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti (in tutto 9.600 infermieri), ad infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Potreanno far parte delle Unità speciali di continuità assistenziale anche medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni.

Indennità personale infermieristico 
Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da Covid-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, nell’anno 2020 è incrementata la spesa per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico impegnato in queste attività. A tal fine è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.
 
Distribuzione delle risorse e copertura finanziaria
Per finanziare l'insieme di questi interventi viene previsto un incremento del Fondo sanitario nazionale 2020 di 1.256.633.983.

 


 Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19)
Le regioni dovranno garantire l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva, tramite apposito Piano di riorganizzazione. Verrà resa strutturale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di Terapia Intensiva (corrispondente ad un incremento di circa 70% del numero di posti letto preesistenti la pandemia) e dovrà essere programmato un incremento di 4.225 posti letto di area semi-intensiva. In relazione all’andamento della curva pandemica, per almeno il 50% di questi posti letto, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio.
Sarà, inoltre, resa disponibile - per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione - una dotazione di 300 posti letto suddivisa in 4 strutture movimentabili. Per ciascuna struttura è prevista una dotazione di 75 posti letto.
Dovrà essere consolidata la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurata la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti Covid-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.
Le Regioni vengono poi autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti Covid-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da Covid-19. Per l’operatività di tali mezzi di trasporto, potranno assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020.
 
rt. 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)
Viene incrementato il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità, di cui 70 medici (30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri) e 100 infermieri per metà della Marina e per metà dell’Aeronautica. Il tutto, secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno. A tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 4.682.845  per l’anno 2020 e euro 3.067.407 per l’anno 2021.
 
Allo scopo di sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all’articolo 9 del decreto Cura Italia viene autorizzata la spesa di euro 84.132 per l’anno 2020.
 
Art. 20 (Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative)
Per lo svolgimento, da parte del personale sanitario delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza viene autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
 
Art. 72 (Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)
Si modifica quanto previsto dal Decreto Cura Italia in materia di specifici congedi, per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Viene aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Aumentato da 1000 euro a 2000 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

 

Art 73 - legge 104

Al lavoratore vengono concessi ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

 

 Marialuisa Asta

 

da QS