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Infermieri. Dalla responsabilità amministrativa a quella solidale. Cosa sono e cosa comportano a livello assicurativo

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/07/2020 vai ai commenti

Leggi e sentenze

La terza parte di un percorso che aiuterà il professionista a comprendere il concetto di responsabilità professionale e ad addentrarsi nel mondo della polizza assicurativa

il Video tutorial lo trovi a questo indirizzo: https://www.nursind.aon.it/en/-/il-programma-nursind-2020-2021#quattro

 

La condotta professionale degli esercenti le professioni sanitarie si rileva sotto il profilo civile, penale, disciplinare ed amministrativo, quest’ultimo spesso poco discusso ed approfondito.

La responsabilità amministrativa

L’ azione di responsabilità amministrativa dell’esercente la professione sanitaria risulta disciplinata dall’articolo 9 della legge Gelli.

Il fondamento costituzionale di tale forma di responsabilità si rinviene nell’art. 28 Cost., che prevede la responsabilità diretta dei dipendenti pubblici per danno ingiusto e l’estensione di siffatta responsabilità allo Stato.

L’art. 28 1° comma del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 recita: “In materia di responsabilità, ai dipendenti delle Unità sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni “.

La responsabilità amministrativa è rappresentata dal danno erariale che consiste nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994), o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (lucro cessante), così come disposto dall’art. 1223 c.c..

Più in generale, si parlerà di danno erariale ogni volta che un dipendente pubblico, nell’adempimento del suo lavoro, commetta un illecito che comporti un pregiudizio, economico e non solo, alla pubblica amministrazione

Il danno subìto dalla amministrazione può essere:

  • “diretto”,cioè cagionatole direttamente
  • “indiretto”,quando è procurato a soggetti terzi nei cui confronti l’amministrazione per accordo transattivo o sentenza di condanna sia tenuta al risarcimento.

 

Come per ogni forma di responsabilità giuridica, anche quella per danno erariale è sottoposta al ricorrere di un requisito psicologico: nello specifico, scatta la responsabilità erariale solamente se il fatto è stato commesso dal dipendente pubblico con dolo o colpa grave.

 

Qual è la conseguenza della responsabilità da danno erariale?

Il dipendente colpevole dovrà risarcire il danno patito dalla pubblica amministrazione, fermo restando l’eventuale responsabilità disciplinare e penale che può sorgere dalla medesima condotta. In particolare, la pubblica amministrazione potrà chiedere al dipendente:

  • il risarcimento dei danni che le ha provocato direttamente (ad esempio, rompendo alcune attrezzature pubbliche);
  • il risarcimento dei danni che le ha provocato indirettamente (è il caso del più volte richiamato danno all’immagine);
  • il rimborso di quanto pagato a terzi per la sua condotta illecita, visto che, come detto sopra, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

 

Nel nostro ordinamento giuridico la norma riconducibile alla definizione di responsabilità amministrativa è del tutto vaga, e questo ha portato nel tempo la Corte dei conti ad elaborare una concezione iniziale di danno erariale che si atteggiava come un pregiudizio esclusivamente patrimoniale subìto dalla p.a., concezione ristretta alla lesione di elementi patrimoniali dello Stato che si sostanziava nella perdita o nel mancato accrescimento del patrimonio, ma da tempo è in atto, sia nella dottrina che nella giurisprudenza, un’estensione della tutela anche al danno non patrimoniale e morale.

 

tutorial- responsabilità amministrativa

La Polizza Assicurativa NurSind copre la responsabilità amministrativa, qualora tale responsabilità è connessa all’attività della propria unità operativa.

Responsabilità solidale

Per responsabilità solidale si intende la situazione in cui due o più soggetti sono obbligati a una medesima prestazione. Ai sensi dell'art. 1292 c.c., ciascun debitore può essere costretto all'adempimento per la totalità della prestazione e in tal caso, l'adempimento da parte di un coobbligato libera tutti gli altri.

La responsabilità solidale è quella che può verificarsi tra professionisti o tra il professionista e la struttura sanitaria alla quale il professionista appartiene.

Si ha quindi «responsabilità solidale» quando più persone sono debitori dello stesso soggetto (o anche di più soggetti) ed a ciascuna di queste può essere chiesto di versare l’intera somma anziché solo la propria quota.

Chiaramente, il pagamento integrale da parte di uno dei debitori libera dal debito anche gli altri; tuttavia chi ha versato l’intero importo al creditore ha la possibilità di farsi restituire, dagli altri coobbligati, la rispettiva parte (cosiddetta azione di regresso).

 

Nel caso della responsabilità solidale, la polizza NurSind mette a disposizione del proprio assicurato l’intero massimale e non l’eccedenza in esso. Sarà poi l’assicuratore ad agire in surroga dell’altro o degli altri co-obbliglati.