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Gli infermieri non devono guidare le automediche. Dalla reclusione alla sospensione patente. Ecco punto per punto cosa rischiano

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/07/2020 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

La notizia è quella di un’infermiera, che per aver provocato un incidente, mentre si trovava alla guida di un auto medica, è stata condannata dal Tribunale di Massa Carrara a 2 anni di reclusione, al pagamento di una multa di 6 mila euro, ed alla sospensione della patente.

Al di là della sentenza ritenuta eccessiva, ci chiediamo perché un’infermiera era alla guida di un’automedica?

Non c’è norma o contratto che obblighi un infermiere a mettersi alla guida di un mezzo di soccorso.

La mansione di autista non rientra nel profilo professionale dell’infermiere.

Tale prassi configura un’errata allocazione delle risorse umane che ne causa un immane spreco e non meno importante contribuisce a quell’odioso fenomeno del demansionamento che da anni combattiamo.

Detto questo, che non spiega come molti infermieri accettino di mettersi alla guida; i rischi che si potrebbero correre nel non ricoprire un ruolo per il quale non sono inquadrati giuridicamente, sono diversi e di diversa gravità, vediamo quali:

 

  • Assenza copertura assicurativa: l’autista non è una figura sanitaria, e nello svolgerla per l’infermiere non sarebbe prevista dalla legge alcuna copertura assicurativa. Nessuna tutela quindi potrebbe essere prevista per l’infermiere che ha un infortunio sul lavoro, perché nonostante l’infortunio si verifichi durante l’orario di lavoro, la mansione ricoperta, ovvero quella di autista è diversa da quella prevista per legge e regolamentata. Non sarebbero coperti neppure dalla RCA Auto stipulata dall’Azienda proprietaria del mezzo, poiché l’assicurazione obbligatoria prevista per i veicoli a motore tutela i danni materiali e non patrimoniali subiti da terzi e non dal conducente/danneggiante.
  • Patente di servizio. Mentre le Forze dell’Ordine sono dotate di una patente di servizio, conseguita dopo un corso di formazione ad hoc, che permette loro di sperimentare la guida in qualsiasi situazione di pericolo e che in caso di infrazioni, incidenti gravi dovuti ad imperizia o negligenza gli assicura il fatto che ad essere sospesa o revocata sia la patente di servizio e non la patente personale, come invece accadrebbe agli infermieri.
  • Omicidio stradale. La legge del 23 marzo 2016 introduce il reato di omicidio stradale, una figura dedicata di reato che comminerebbe pene intermedie fra l'omicidio volontario e quello colposo, con l'arresto in flagranza di reato e l'interdizione a vita dalla guida di veicoli (cosiddetto "ergastolo della patente").

Questa prevede:

  • pene minimali nel più frequente caso di lesioni colpose gravi (da un anno e 6 mesi a 3 anni) o gravissime (da 2 a 4 anni), causate da tasso alcolemico di 0,8 g/litro o da manovre pericolose (eccesso di velocità, guida contromano, passaggio col rosso agli incroci, inversione di marcia su intersezioni, curve e dossi, alcuni tipi di sorpasso): per pene detentive minori di 2 anni può essere concessa la sospensione condizionale della pena; un'ulteriore riduzione di un terzo spetta a chi accede al rito abbreviato, e infine può essere applicato l'art. 131-bis c.p. (non punibilità e archiviazione per tenuità del fatto) rientrando le lesioni dolose nell'elenco dei reati per i quali è ammissibile questo tipo di beneficio.
  • nuovi strumenti di indagine: obbligatorio l'arresto in flagranza di reato per i casi più gravi (ebbrezza, droghe, mancato soccorso); raddoppiati i tempi di prescrizione del reato; prorogabili una sola volta dal pubblico ministero i tempi delle indagini preliminari; perizie coattive per il prelievo di campioni biologici del dna. Il carcere è escluso per chi soccorre la vittima subito dopo l'incidente, e si mette a disposizione della polizia.
  • aggravanti previste in caso di fuga del conducente (la pena aumenta da uno a due terzi, e non può essere inferiore a 5 anni), guida senza patente o senza assicurazione, per i conducenti di mezzi pesanti (camion e autobus).
  • drastico aumento delle pene nei casi di omicidio: rimane la pena che era già prevista nel caso base, da 2 a 7 anni, quando la morte sia stata causata da violazioni non gravi al codice della strada (i disegni di legge prevedevano tutti una pena minima da 6 a 8 anni, e massima da 12 a 16) ; per guida in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro (sopra i 2,5 è probabile il rischio di coma etilico), o sotto effetto di droghe, la pena varia da 8 a 12 anni di carcere. Alla stessa pena soggiace chi ha un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/L e 1,5 g/L, quando il conducente è un neo-patentato e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone (più di 8 escluso il conducente) o di cose su mezzi pesanti; da 5 a 10 anni se il tasso alcolemico supera gli 0,8 g/L e, unitamente alla condizione precedente, se l'incidente è causato dalle condotte pericolose dette in precedenza. La pena aumenta della metà se muore più di una persona, fino a 18 anni;
  • la pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell'azione (o omissione) del colpevole.
  • revoca della patente: la nuova patente è revocata e non può essere conseguita prima di 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). In caso di fuga o nelle altre ipotesi più gravi, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

L’emergenza di chi guida un mezzo di soccorso richiede velocita`, sorpassi, il superamento del semaforo rosso all’intersezione. E non volendo prendere in causa l’incidente mortale che è l’ipotesi ultima, con la nuova legge sull’omicidio stradale per le lesioni stradali prevede la reclusione da 3 a 5 anni e sospensione della patente per 5 anni.