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Progressioni economiche orizzontali. Chiarimenti sui requisiti

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 09/10/2020

Contratto NazionaleLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

Con il parere CFL 100, l’Aran si è espressa in merito ai requisiti utili alla progressione economica orizzontale, fissando tre criteri: il requisito della anzianità di almeno 24 mesi nel rapporto di lavoro e/o nella posizione di progressione economica non può essere aumentato o diminuito dalla contrattazione decentrata.

Il requisito della esperienza deve essere riferito allo sviluppo delle conoscenze e delle capacità, quindi non può essere inteso come sinonimo di anzianità.

Le valutazioni del triennio precedente prescindono dalla avvenuta erogazione delle indennità connesse alla performance e costituiscono una componente che deve necessariamente essere utilizzata nella formazione delle graduatorie.

La Progressione Economica Orizzontale: come funziona

Le PEO, progressioni economiche orizzontali ha come unico criterio nazionale quello di essere un dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi nell’azienda di appartenenza, e che l’ulteriore passaggio alla fascia successiva è possibile solo se sono passati 24 mesi da quello precedente.

Per i criteri valutativi vige ancora la Legge Brunetta:

L’articolo 23 del decreto Brunetta stabilisce, al comma 2, che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, a una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Tale norma, ai sensi dell’articolo 74 dello stesso decreto, è direttamente attuativa dell’articolo 97 della Costituzione e costituisce principio generale dell'ordinamento al quale si adeguano le Regioni e gli enti locali.

Le amministrazioni, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 23, devono procedere sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili, nel definire i parametri di valutazione ai fini della formazione della graduatoria relativa alle progressioni orizzontali facendo riferimento, da un lato, allo sviluppo delle competenze professionali e, dall’altro lato, ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. Tale ultimo inciso implica che le valutazioni individuali devono avere una specifica rilevanza nell’ambito dei parametri da utilizzare ai fini delle progressioni orizzontali e tale rilevanza non può, in alcun modo, essere elusa utilizzando sistemi di valutazione paralleli diversi da quelli che danno accesso alla produttività individuale e collettiva.

Sulla performance dei lavoratori, sui criteri di accesso e sui fondi da destinare alla PEO, ogni azienda decide di concerto con le organizzazioni sindacali in Contrattazione decentrata.

Anzianità

Per il parere Aran CFL 100 la contrattazione collettiva decentrata integrativa non puoÌ€ in alcun modo il criterio di anzianità come dipendenti dell’ente e nella posizione di inquadramento economico di almeno 24 mesi.
Leggiamo infatti testualmente che “il presupposto del periodo minimo di almeno di 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non puoÌ€ in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa. Occorre aggiungere che il requisito minimo della permanenza di 24 mesi eÌ€ riferito alla “posizione economica in godimento”, quindi tanto all’assunzione quanto alla ultima progressione economica di cui si eÌ€ stati destinatari.

L’esperienza e la formazione
Il requisito della esperienza, che le amministrazioni possono utilizzare per la selezione ai fini delle progressioni orizzontali deve essere inteso come conoscenze e capacitaÌ€. Quello della formazione, che parimenti puoÌ€ essere utilizzato per le selezioni ai fini delle  progressioni economiche, deve essere inteso come capacitaÌ€, conoscenze, abilitaÌ€ che sono state acquisite a seguito della partecipazione ad attivitaÌ€ di formazione i cui esiti sono certificati.