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L'OSS non è una professione sanitaria. Consiglio di Stato boccia ricorso Migep

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 09/06/2021 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

L’OSS non può essere annoverato tra le professioni sanitarie.

A stabilirlo il Consiglio di Stato con la sentenza n. 00308 del 07/06/2021, in riforma della sentenza del TAR del 2020.

 

I fatti

Il Migep, ricorreva al Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR Lazio, chiedendo l’attuazione dell’articolo 5 della legge dell’11 gennaio 2018, che istituiva l’area delle professioni sociosanitarie, nella quale era espressamente compreso l’operatore socio sanitario, evidenziando che il Ministero della Salute inspiegabilmente non aveva dato attuazione a quanto previsto, impedendo di fatto agli operatori sociosanitari di poter ottenere i migliori trattamenti economici e professionali che spettano loro.

Recriminava il fatto che il Ministero della Salute avesse invece inserito gli operatori socio sanitari nel profilo degli operatori di interesse sanitario. 

Ed ancora rilevava che neanche sotto il profilo della formazione, si era data attuazione alla legge 3 del 2018, con la conseguenza che ad oggi, secondo il Migep, non esiste un percorso chiaro  ed uniforme.

 


Il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso. Secondo i giudici , ricostruito il quadro ordinamentale di riferimento, si deve rilevare che l’operatore socio- sanitario non è ascrivibile al novero delle professioni sanitarie.

Il fatto che l’art.5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n.3, abbia previsto che “ sono compresi nell’area professionale i profili di operatore socio sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale, questo non cambia lo status giuridico, che rimane un “operatore di interesse sanitario”.

Sempre secondo i giudici, l’appartenenza all’area socio-sanitaria , da sola non costituisce riprova dell’attrazione della figura dell’OSS nell’ambito delle professioni sanitarie tout court.

Rilevano infine che l’istituzione dell’area socio-sanitaria in attuazione della legge n.3 del 2018 e la previsione dell’inserimento dell’operatore socio-sanitario nelle professioni sanitarie, comporterebbe una modifica del relativo status professionale (e quindi delle competenze attribuite dall’Accordo Stato- Regioni 2001) che stride con il carattere meramente ricognitivo  che l’articolo 5  comma 5 legge n.3/2018 attribuisce all’istituzione  dell’area delle professioni socio sanitarie.