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Mobilità legge 104 e scelta sede di lavoro. Quando è possibile?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/07/2021

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

La Legge 104 mira tra le altre cose, a ridurre il disagio degli spostamenti tra casa e lavoro. Il comma 6 art. 33 della legge 104/92 prevede che “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.”
Sono queste agevolazioni riguardano sia dipendente del settore pubblico che del privato.

Possibilità di scegliere la sede di lavoro

Il lavoratore ha la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. La locuzione ove possibile, rende l’agevolazione non un diritto insindacabile, ma prevede che il datore di lavoro possa rifiutarsi.

Diverse sentenze di Cassazione negli anni hanno motivato come, in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, tale diritto non può essere fatto valere qualora la sua attuazione, leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda. Pertanto tale diritto non è assoluto ma è condizionato.

 

Una sentenza del Tribunale di Piacenza del 20-08-2020, potrebbe però segnare il passo sui trasferimenti, stabilendo che l’impossibilità del diritto al trasferimento ex art. 3 comma 3 L. n. 104 del 1992 va provata rigorosamente dalla Azienda.

 Secondo i giudici infatti la norma dice “ove possibile” non “ove conveniente” – ed implica che quest’ultima si risolva in un grave danno o pregiudizio alla funzionalità dell’ente o dell’impresa sicché non è sufficiente allegare che la sede di attuale assegnazione sia carente di organico e in quella richiesta, invece, l’organico sia eccedentario, ma occorre allegare e provare che senza la prestazione lavorativa dell’avente diritto al trasferimento la sede di attuale assegnazione più non potrebbe operare o sarebbe gravemente pregiudicata nella sua ordinaria operatività e/o che nella sede o nelle sedi richieste dal lavoratore la sua prestazione sarebbe inutilizzabile perché totalmente o grandemente superflua.