Iscriviti alla newsletter

CCNL Infermieri. Come funziona un contratto, le norme e gli elementi economici

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/08/2021

Contratto Nazionale

Lo scorso 5 agosto, l’ARAN ha dato il via alla trattativa contrattuale, al tavolo sono stati convocati i sindacati federali ed autonomi. Dopo la pausa di agosto, il 7 settembre prende il via ufficialmente la contrattazione collettiva.

Per arrivare preparati a quella data, cominciamo a capire cos’è un Contratto collettivo, cosa norma, chi lo discute ed il ruolo della Corte dei Conti nella gestione economica della contrattazione.

Il diritto italiano individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) la fonte normativa attraverso cui Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro.

Normalmente i CCNL regolano sia gli aspetti normativi del rapporto, sia quelli di carattere economico. E’ inoltre quasi sempre prevista una parte destinata a normare alcuni aspetti del rapporto sindacale esistente tra Organizzazioni firmatarie e Associazioni datoriali, nonché di quelli aziendali tra datore di lavoro e Rappresentanze sindacali aziendali.

Le finalità essenziali del contratto collettivo sono:

  • determinare il contenuto che regola i rapporti di lavoro nel settore di appartenenza
  • disciplinare le relazioni tra i soggetti firmatari dell’accordo stesso.

Il contratto collettivo, nel sistema gerarchico delle fonti, si pone in posizione subordinata rispetto alla legge. La conseguenza di ciò sta nel fatto che i contratti collettivi possono derogare quanto previsto dalla legge solo in senso migliorativo, mentre è vietata la riforma in peggio.

I contratti collettivi si articolano sostanzialmente su due livelli: quello nazionale (si parla in questo caso di CCNL – contratto collettivo nazionale di lavoro) e quello integrativo aziendale.

Si può affermare che il CCNL (contratto di primo livello) stabilisce dei trattamenti economici e normativi validi per i lavoratori di un determinato settore e definisce le materie che sono invece delegate alla contrattazione aziendale,

Il contratto aziendale o decentrato è invece lo strumento con il quale vengono soddisfatte le specifiche esigenze aziendali o locali e disciplinate le questioni economiche e normative che possono venire in rilievo in tali ambiti.

Tavolo contrattazione

Al tavolo della contrattazione siedono i sindacati confederali, i sindacati autonomi e l'Aran, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

 

Cos’è l’ARAN

L’Aran (Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), istituita già dal D. Lgs 29/1993 ed accresciuta e riconfermata nelle sue funzioni dai DD.Lgs. 165/2001 e 150/2009, è l’Agenzia tecnica - dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile - che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

L’Agenzia svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, ivi compresa l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l’Aran si attiene agli atti di indirizzo dei Comitati di settore, con l’autonomia dettata dall’esigenza di garantire una corretta e funzionale dinamica negoziale.

L’Agenzia - oltre a curare le attivita' di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva - assiste le pubbliche amministrazioni per l’uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro e, su richiesta dei Comitati di settore, può costituire delegazioni temporanee a livello regionale o interregionale per soddisfare specifiche esigenze delle amministrazioni interessate.

E’ competenza dell’Agenzia, inoltre, effettuare il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa.

 

Com’è strutturato il CCNL e di cosa si decide all’interno di un contratto

Nel Ccnl si trovano tutte le norme che disciplinano l’attività lavorativa:

Al titolo uno : Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Al titolo due, tutto ciò che riguarda il sistema delle relazioni sindacali

Al titolo tre, la classificazione del personale sanitario

Al titolo quarto, la parte normativa che riguarda il rapporto di lavoro, orario di lavoro, ferie, permessi assenze e congedi, mobilità e formazione

Al titolo quinto, le varie tipologie di lavoro, da quelle a tempo determinato a quelle a tempo parziale

Al titolo sesto, la responsabilità disciplinare

Al titolo settimo, estinzione del rapporto di lavoro

Al titolo ottavo, il trattamento economico ed infine la tabella salariale per ogni categoria di operatori e per ogni fascia di progressione economica.

La funzione della Corte dei Conti sui contratti collettivi nazionali

La Corte dei conti svolge funzioni di controllo (art. 100 Costituzione) e funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (art. 103 Costituzione).

In base alla Costituzione (art. 100), la Corte dei conti svolge:

  • un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo;
  • un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
  • un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

In merito ai contratti, la Corte dei Conti deve effettuare un controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e della pubblica amministrazione, ed un controllo di gestione sui bilanci dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e di quegli enti per i quali lo Stato contribuisce alla gestione ordinaria, al fine di identificare e verificare che vi sia l’effettiva possibilità di garantire gli aumenti salariali. E’ compito della Corte dei Conti verificare se lo Stato è in grado di far fronte, dal punto di vista finanziario, agli aumenti contrattuali, e dare il benestare all’approvazione del contratto.