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Ricongiungimento familiare per gli infermieri. Quando è possibile?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 08/12/2021 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

L'art. 3 - comma 105 della legge n. 350/2003 rappresenta una ulteriore possibilità per il trasferimento dei dipendenti pubblici perchè agevola il “riavvicinamento familiare” dei genitori con figli minori di tre anni.

 

Una ulteriore opportunità per il trasferimento dei dipendenti pubblici è offerta dalla legge n. 350/2003 che agevola il “riavvicinamento familiare” dei genitori con figli minori di tre anni. Infatti l’art. 3 – comma 105 della legge n. 350/2003, ha modificato il Decreto Legislativo 151/2001 introducendo l’art. 42/bis dove si prevede che il genitore, con figli minori fino a tre anni, dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.
Si sottolinea che l’art. 14 – comma 7 della legge n. 124/2015 ha disposto la modifica dell'art. 42-bis, comma 1 prevedendo che il diniego, non solo deve essere motivato, come previsto nella iniziale stesura del testo di legge, ma deve anche essere limitato a casi o esigenze eccezionali.
I presupposti per poter fruire del beneficio sono:

  • entrambi i genitori siano lavoratori con un figlio di età inferiore ai 3 anni;
  • nella sede di servizio richiesta, ubicata nella provincia o regione ove lavora l’altro coniuge, esista un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.

Questa norma ha incontrato notevoli difficoltà di applicazione con conseguenti contenziosi in merito a diversi aspetti tra cui l’ambito di applicazione. A questo proposito più sentenze del Consiglio di Stato, poi disapplicate da diversi T.A.R, hanno stabilito la non applicabilità della norma al personale militare.
Ulteriori problemi interpretativi sono sorti sull’età del bambino in relazione al periodo di fruizione.
L’assegnazione, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente i 3 anni. Se viene, quindi, concessa l’assegnazione temporanea quando il bambino ha 1 anno, la stessa potrà estendersi per un periodo complessivo di 3 anni e cioè fino a quando il bambino avrà 4 anni di età.
A tal proposito si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 192 del 04/05/2004, che, al quesito del Ministero dell’Interno concernente “l’ambito temporale del beneficio, ovvero se l'assegnazione temporanea in esame debba essere, in ogni caso, limitata fino al compimento dei tre anni di età dei minori” ha fornito il proprio parere, stabilendo che “il limite di età (figli al di sotto dei tre anni) fissato dalla disposizione, è il requisito soggettivo che da diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria”.
Si sottolinea ancora una volta che l’assegnazione del lavoratore genitore di un figlio minore di tre anni ha un carattere temporaneo.
 
Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
  • Legge 24 dicembre 2003, n. 350: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2004);
  • Parere Dipartimento Funzione Pubblica 4 maggio 2004, n. 192- Oggetto: Art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Quesito;
  • Legge 7 agosto 2015, n. 124: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

 

 Superabile Inail