Donazione di sangue. Quanti permessi retribuiti annuali mi spettano?
A tutti i dipendenti che decidono di donare il sangue, spetta il diritto di assentarsi dal lavoro, tramite la richiesta di un permesso retribuito.
La normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale del 3 marzo 2005 che fissa un diverso tetto a seconda che si tratti di uomini o di donne. In particolare:
- gli uomini possono donare il sangue per non più di 4 volte all’anno;
- le donne in età fertile possono donare il sangue per non più di 2 volte all’anno.
Tra una donazione e l’altra è necessario lasciar decorrere un intervallo minimo di 90 giorni.
Pertanto, gli uomini possono ottenere solo 4 giorni di permesso all’anno per donazione del sangue mentre le donne solo 2 giorni.
Per quanto riguarda invece la donazione di plasmapiastrinoaferesi, il tetto massimo di donazioni previsto dal DM 3/2005 è di massimo 6 giorni di permesso all’anno.
Chi dona il sangue ha diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettua la donazione, conservando la normale retribuzione giornaliera. La giornata di riposo è di 24 ore.
Va specificato che se il lavoratore dona il sangue durante un giorno di riposo non ha diritto ad un giorno compensativo.
Per ottenere il riconoscimento dei permessi retribuiti il lavoratore deve:
- cedere una quantità di sangue pari ad almeno 250 grammi;
- effettuare la donazione presso un centro di raccolta o un centro trasfusionale autorizzato dal ministero della Sanità;
- consegnare al datore di lavoro sia una dichiarazione che attesti la cessione gratuita del sangue (con l’indicazione delle ore di permesso e della retribuzione percepita), sia un certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo (contenente i dati anagrafici del lavoratore, la quantità di sangue prelevata gratuitamente, il giorno e l’ora). Il certificato va compilato su modulo intestato al centro dove è avvenuta la donazione e prodotto anche nel caso di mancata o incompleta donazione.
E nel caso il dipendente sia inidoneo alla donazione
Ove si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione ma sia stato giudicato inidoneo, il dipendente ha diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata erogata per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario ad accertare l’inidoneità, nonché per il tempo di permanenza presso il centro trasfusionale che per lo spostamento fino alla sede di servizio.
La retribuzione si determina con gli stessi criteri previsti per il rimborso delle giornate di riposo fruite dal lavoratore che ha effettuato la donazione.
Il lavoratore deve inoltrare al datore, insieme alla domanda, il certificato attestante: i propri dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento da cui sono stati rilevati; la mancata donazione, la motivazione, giorno e ora di entrata e uscita dal centro trasfusionale.