Operatori sanitari affetti da Covid. È ancora possibile fare denuncia di infortunio?
Il contagio da da SARS-Cov-2 è riconosciuto come infortunio sul lavoro a norma dell’articolo 42 comma 2 del Decreto legge 17 marzo 2020 numero 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 numero 27), che prevede come nei casi di accertata infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il medico redige il “consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”.
La copertura assicurativa è garantita nel corso della quarantena o della permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato, con conseguente astensione dal lavoro.
La tutela INAIL decorre dal primo giorno di assenza:
- Attestato dalla certificazione medica di avvenuto contagio;
- Corrispondente all’inizio della quarantena, a causa di contagio da COVID (contagio che può essere verificato anche successivamente all’inizio della quarantena).
La fine dello stato d’emergenza non ha mai fatto decadere la norma, così come non è decaduta la norma che equipara l’assenza per Covid a ricovero ospedaliero per le altre professioni.
Il comma 1 dell’articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020, dispone che “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto…”.
Si tratta di una normativa che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, intervenuta in data 31 marzo 2022, dello stato di emergenza per effetto del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, non è decaduta.