Iscriviti alla newsletter

Più di sette reperibilità al mese? Va corrisposta un’indennità economica specifica

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 16/01/2023

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci mensili deve essere corrisposta una specifica indennità.

Il principio enunciato dalla Corte suprema di Cassazione , riguarda i dirigenti medici, ma il principio può essere applicato al comparto sanità.

I fatti

I dirigenti medici dell’Asp di Enna, ricorrevano in tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto al compenso - o, in subordine, la somma ritenuta equa - spettante per i turni di pronta disponibilità effettuati in misura superiore al numero di dieci turni mensili.

La Cassazione conferma il principio per cui la pronta disponibilità implichi che il dipendente, anche se non lavora, ha l'obbligo di tenersi a disposizione del datore di lavoro in modo da essere immediatamente reperibile e nella possibilità di recarsi presso il presidio medico nel più breve arco di tempo possibile.

Circa la  pretesa retributiva, la Corte d'Appello ha affermato che lo svolgimento del servizio di pronta reperibilità privava il soggetto interessato di poter liberamente ed organizzare la propria giornata di riposo, limitandone di fatto il godimento e ciò anche in assenza di chiamata in servizio.

Dunque, nei casi di sistematico sforamento del limite mensile massimo, così come si era verificato nella specie, a fronte dell'inadempienza contrattuale dell'ente datoriale sussisteva il diritto a un compenso aggiuntivo, dato che l'indennità già prevista dal CCNL è calcolata per l'ipotesi normale di espletamento di un numero di disponibilità rientranti nella previsione contrattuale.