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Le nuove indennità per l’operatività̀ in particolari UO/Servizi, da sette passano ad otto. Quali

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 29/06/2023

Contratto Nazionale

L’articolo 107 del CCNL 2019-21 comparto sanità norma l’ indennità per  l’operativitàÌ€ in particolari UO/Servizi, destinata al personale, con esclusione dell’area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso UnitaÌ€ Operative o Servizi particolarmente disagiati.

Come l’articolo 106 anche questo discende dalla destrutturazione del vecchio art. 86 e assume la denominazione – piuttosto attinente – di “operatività in particolari UO/Servizi”. Nel comma 2 vengono elencate  otto unità operative che riassumono le indicazioni del comma 6 dell’art.  86 e degli artt. 87 e 88 del precedente contratto; i reparti e le attività sono  sostanzialmente identici, salvo qualche piccola differenza terminologica  e una vera novità, ovvero che le unità da sette passano ad 8, con l’aggiunta del personale sanitario del pronto soccorso.

Per i lavoratori assegnati a questi reparti o attività viene pre-vista una indennità che sistematizza tutte quelle precedenti prevedendo un importo unificato giornaliero.

Al comma 4 viene normata l’indennità che riguarda il personale sanitario appartenente ai servizi di emergenza-urgenza.

Il legislatore con la legge di bilancio 2022 ha previsto una specifica indennità per chi lavora al Pronto soccorso nella misura complessiva di 63 mln di euro per il comparto e di 27 mln per la dirigenza sanitaria (comma 293 della legge 234/2021). Lo stanziamento è indistinto e la legge non precisa altro se non che è “una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servizio”. L’importo della indennità infatti viene stabilito in 40 € mensili “a titolo di anticipazione” e l’importo effettivo sarà stabilito da ciascuna azienda in base a quanto delle risorse indicate nella Tabella G allegata al contratto sarà assegnato da parte della propria Regione. Per quanto riguarda l’individuazione del personale riguardante i “ servizi di emergenza urgenza” a cui spetta l’indennità e l’importo spettante è competenza esclusiva dell’azienda perché nel CCNL non è previsto.