Tutte le indennità del CCNL 2019-2021: le tabelle con gli importi
Una delle grandi novità in tema di nuove indennità, dovuta alla volontà di NurSind, mobilitatosi a Roma, nell’ottobre 2020, è l’indennità di specificità infermieristica, normata dall’articolo 104: Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale infermieristico, dipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dall’1.1.2021 è attribuita la specifica indennità di cui all’art. 1, comma 409 della legge n. 178/2020denominata “Indennità di specificità infermieristica” da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, per il seguente valore:
Art 105 - Indennità tutela del malato e promozione della salute
Al personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio sanitari, dipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dall’1.1.2021 è attribuita la specifica indennità di cui all’art. 1, comma 414 della legge n. 178/2020 denominata “Indennità tutela del malato e promozione della salute” da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale, per il seguente valore:
Art. 108- Indennità professionale specifica
A decorrere dall’1° gennaio 2023, l’indennità professionale specifica compete ai profili professionali indicati nella tabella J nella misura lorda annua per 12 mensilità ivi riportata.
Art. 109- Indennità di rischio radiologico
Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, è confermata la corresponsione dell’indennità di rischio radiologico nella misura mensile di € 103,29. Tale indennità è corrisposta per 12 mensilità.
Art. 111- Indennità di polizia giudiziaria
È confermata l’indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 960,00; essa compete al personale cui è stata attribuita dall’autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall’art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 112- Indennità di bilinguismo
Al personale in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nelle regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è confermata l’apposita indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.