Intramoenia, scatta la nuova disciplina: chi può collaborare e chi resta fuori
Nel nuovo CCNL del comparto sanità 2022/24, l’articolo 33 introduce una struttura più definita e regolata per le attività di collaborazione alla libera professione intramuraria. Il tema riguarda soprattutto infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, operatori della riabilitazione e personale amministrativo coinvolto, a vario titolo, nel supporto all’attività libero professionale svolta dai dirigenti sanitari.
Il contratto distingue due piani: la collaborazione diretta e la collaborazione indiretta. Una differenza che punta a chiarire compiti, responsabilità e modalità retributive, dopo anni di prassi diverse tra territori e aziende.
Collaborazione diretta: volontaria e fuori dall’orario di servizio
La collaborazione diretta riguarda chi partecipa in modo operativo alla prestazione libero professionale del dirigente sanitario o dell’equipe medica. Sono figure dell’area dei professionisti della salute che, con le proprie competenze, contribuiscono in modo concreto all’erogazione della prestazione.
Il CCNL stabilisce alcuni paletti chiari. L’attività è volontaria, si svolge solo fuori dall’orario di lavoro e può essere registrata con i normali sistemi di rilevazione aziendale. Nessuna attività è consentita durante assenze, permessi o congedi. Prima si completa l’intero turno previsto, poi si può collaborare.
Collaborazione indiretta: supporto organizzativo e amministrativo
La collaborazione indiretta riguarda il personale che assicura il funzionamento della macchina organizzativa. Parliamo di compiti amministrativi, tecnici, sanitari non assistenziali, accoglienza, vigilanza e controllo. In breve, tutto ciò che consente lo svolgimento delle prestazioni libero professionali senza coinvolgimento diretto nell’atto sanitario.
In questo caso, la collaborazione avviene di norma durante l’orario di lavoro. Il dipendente può partecipare ai compensi, ma solo se rende orario aggiuntivo e sempre su base volontaria.
Autonomia operativa dove le competenze lo permettono
Il contratto apre anche alla possibilità che alcune figure sanitarie possano svolgere in autonomia sezioni della prestazione libero professionale. A condizione che tali attività rientrino nel proprio profilo professionale e nel rispetto della responsabilità clinica che resta in capo al dirigente o all’equipe.
Compensi e regolamenti aziendali
I compensi arrivano dagli introiti delle tariffe applicate alle prestazioni intramoenia. Le aziende devono garantire che siano sufficienti a coprire tutti i costi del servizio. Serve inoltre un confronto annuale, previsto dall’articolo 6 del contratto, per assicurare trasparenza e coerenza economica.
Ogni azienda sanitaria dovrà adottare un regolamento interno per attuare l’articolo 33. Un passaggio necessario per rendere omogenei i criteri applicativi e prevenire disallineamenti. Il tutto nel rispetto delle norme sul riposo e sui limiti massimi dell’orario di lavoro previsti dal decreto legislativo 66/2003.
Resta ora alle aziende tradurre queste indicazioni in regolamenti chiari e applicabili, garantendo tutele per il personale e continuità nei servizi ai cittadini.
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