Iscriviti alla newsletter

Permessi retribuiti: diritti, limiti e utilizzo nel contratto comparto sanità 2022/24

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/12/2025

Contratto Nazionale

 

Nel nuovo contratto del comparto sanità 2022/24 non cambia la disciplina dei permessi giornalieri retribuiti e dei permessi per motivi personali o familiari. Le regole restano infatti quelle già definite dagli articoli 50 e 51 del CCNL 2019/21, che continuano a valere senza modifiche.

Permessi giornalieri retribuiti: cosa prevede l’articolo 50

I lavoratori del comparto sanità possono continuare a chiedere permessi giornalieri retribuiti nei casi già previsti:

  • Partecipazione a concorsi o esami, comprese le progressioni tra aree, oppure attività di aggiornamento professionale facoltativo collegato al servizio, anche online. Sono concessi otto giorni l’anno, da documentare.

  • Lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado o convivente ai sensi della legge 76/2016. Sono previsti tre giorni per evento, da utilizzare entro sette giorni lavorativi dal decesso.

  • Per il matrimonio, resta il diritto a 15 giorni consecutivi retribuiti. La fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data delle nozze, con la possibilità di concordare un periodo successivo, entro dodici mesi, solo se eventi imprevisti impediscono il rispetto della scadenza iniziale.

Questi permessi non riducono le ferie, si sommano liberamente nell’anno solare e contano ai fini dell’anzianità di servizio. Durante le assenze il dipendente mantiene l’intera retribuzione prevista dal contratto.

Permessi orari per motivi personali: confermato l’articolo 51

Restano in vigore anche le 18 ore annue di permesso retribuito per motivi personali o familiari, utilizzabili senza obbligo di documentazione. Il dipendente può chiederle compatibilmente con le esigenze di servizio e può usarle anche a frazioni di ora dopo la prima.

La norma conferma inoltre che:

  • i permessi non riducono le ferie e sono validi per l’anzianità;

  • non possono essere sommati, nella stessa giornata, ad altre tipologie di permessi orari, salvo quelli previsti dalla legge 104/1992 e dal d.lgs. 151/2001;

  • possono coprire anche l’intera giornata lavorativa, con conteggio convenzionale delle ore secondo quanto stabilito dall’articolo 43, comma 10;

  • sono compatibili con l’uso di permessi giornalieri previsti da contratto o legge;

  • per i lavoratori part-time il monte ore viene riproporzionato.

Anche per questi permessi è riconosciuta l’intera retribuzione.

Continuità normativa

La conferma integrale degli articoli 50 e 51 chiarisce che, almeno su questo fronte, il nuovo CCNL non introduce cambiamenti. Per gli operatori sanitari restano quindi regole già collaudate e conosciute, sia per i permessi giornalieri sia per quelli orari.