Iscriviti alla newsletter

Infarto dopo anni di turni massacranti: Cassazione condanna l’azienda a risarcire oltre 400mila euro

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 08/06/2026

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

Turni oltre le dodici ore, straordinari continui e mezzi obsoleti. La Suprema Corte ribadisce il dovere di tutela previsto dall'articolo 2087 del Codice civile. Le patologie pregresse del lavoratore non riducono il diritto al risarcimento.

Il datore di lavoro è tenuto a risarcire integralmente il dipendente colpito da infarto quando l'evento risulta causalmente collegato a condizioni lavorative usuranti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 17754 del 3 giugno 2026, confermando la condanna di una azienda al pagamento di oltre 402 mila euro, al netto delle somme già riconosciute dall'Inail.

La decisione rappresenta un importante richiamo agli obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e rafforza l'orientamento secondo cui il datore risponde dei danni subiti dal dipendente anche in presenza di patologie pregresse, quando queste costituiscono semplici concause naturali e non fattori idonei a interrompere il nesso causale con l'attività lavorativa.

Le condizioni di lavoro all'origine dell'infarto

Dall'istruttoria e dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso un quadro particolarmente gravoso. Il dipendnte era sottoposto a turni superiori alle dodici ore giornaliere, con frequente ricorso allo straordinario. 

Secondo i giudici, proprio queste condizioni hanno avuto un ruolo determinante nell'insorgenza della patologia cardiaca. La consulenza medico-legale ha infatti accertato il collegamento causale tra il lavoro svolto e l'infarto subito dal dipendente, attribuendo alle condizioni operative una rilevante efficacia causale.

Patologie pregresse: nessun concorso di colpa

Uno dei punti centrali della pronuncia riguarda il peso delle condizioni di salute preesistenti del lavoratore. In primo grado il risarcimento era stato ridotto sul presupposto che obesità, diabete e ipertensione avessero contribuito all'evento cardiaco.

La Cassazione ha però escluso questa impostazione. Le patologie pregresse, osservano i giudici, rappresentano fattori naturali e non comportamenti imputabili al lavoratore. Per tale ragione non può trovare applicazione il concorso di colpa previsto dall'articolo 1227 del Codice civile.

Ne consegue che il danno biologico deve essere risarcito integralmente, senza alcuna riduzione legata alle condizioni patologiche antecedenti.

Irrilevante lo stress derivante dall'attività politica

L'azienda aveva inoltre sostenuto che l'infarto fosse riconducibile, almeno in parte, all'intensa attività politica svolta dal dipendente al di fuori dell'orario di lavoro.

Anche questa tesi è stata respinta. La Suprema Corte ha ritenuto tale elemento marginale rispetto al contesto lavorativo accertato, evidenziando come fossero soprattutto le condizioni di impiego particolarmente gravose a incidere sull'insorgenza della malattia.

L'articolo 2087 come presidio generale di tutela

La pronuncia richiama con forza il ruolo dell'articolo 2087 del Codice civile, definito dalla giurisprudenza una vera e propria "norma di chiusura" del sistema di protezione del lavoro.

Secondo la Cassazione, il datore non può limitarsi al rispetto formale delle disposizioni specifiche in materia di sicurezza, ma deve adottare tutte le misure suggerite dalla prudenza, dall'esperienza e dalle conoscenze tecniche disponibili al momento dei fatti.

Nel caso esaminato, l'utilizzo di mezzi obsoleti e l'imposizione sistematica di orari eccedenti quelli contrattuali hanno integrato pienamente la responsabilità datoriale, configurando una violazione degli obblighi di protezione dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore.

La conferma del risarcimento

La Cassazione ha infine ritenuto corretta la detrazione della rendita Inail relativa al danno biologico, poiché la malattia professionale era stata denunciata durante la vigenza del decreto legislativo n. 38 del 2000.

Resta tuttavia fermo il principio secondo cui l'indennizzo Inail non esaurisce la responsabilità del datore di lavoro quando sia accertata una sua colpa nella causazione dell'evento dannoso.

La decisione conferma quindi un orientamento consolidato: il superlavoro, i turni eccessivi e l'impiego di strumenti non adeguati possono costituire fonte di responsabilità civile per l'azienda, chiamata a risarcire integralmente i danni subiti dal lavoratore anche quando quest'ultimo presenti condizioni patologiche pregresse.