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Turni oltre 6 ore: il buono pasto spetta anche se la mensa esiste ma non è realmente utilizzabile

Andrea Tirottodi
Andrea Tirotto
Pubblicato il: 03/08/2026

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 396/2025 dell'11 novembre 2025, pubblicata da lentepubblica.it, ha accolto il ricorso di un'infermiera turnista del presidio ospedaliero di Gela, condannando l'azienda sanitaria di appartenenza a risarcirle il valore economico dei buoni pasto non percepiti per centinaia di turni superiori alle sei ore. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che lega il diritto alla mensa (o al suo sostitutivo economico) non alla mera esistenza di un servizio mensa aziendale, ma alla possibilità concreta di fruirne durante il turno di lavoro.

Il caso: un'infermiera e centinaia di turni senza pasto riconosciuto

La ricorrente, dipendente turnista con qualifica di infermiere, aveva citato in giudizio l'azienda sanitaria di appartenenza chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente al valore dei buoni pasto maturati e mai percepiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 novembre 2024, per un totale di 777 turni eccedenti le sei ore. La somma richiesta ammontava a 3.209,01 euro.

Alla base della domanda vi era la denuncia di una disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori del comparto sanità: l'azienda, infatti, applicava una delibera interna del 2016 che subordinava il diritto al buono pasto a requisiti aggiuntivi, legati alla specifica collocazione oraria del turno (fascia pranzo, cena, notte, rientri pomeridiani), escludendo di fatto larga parte dei turni effettivamente svolti dalla ricorrente. L'ente resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, difendendo la legittimità del proprio regolamento interno.

Il Tribunale ha ricostruito la disciplina applicabile incrociando due fonti.

Da un lato, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, norma generale valida per tutti i settori, che riconosce al lavoratore il diritto a una pausa quando l'orario giornaliero superi le sei ore, finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e all'eventuale consumazione del pasto; in assenza di una disciplina collettiva specifica, la pausa minima non può essere inferiore a dieci minuti.

Dall'altro, l'art. 29 del CCNL comparto sanità del 20 settembre 2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009, che consente alle aziende di istituire una mensa di servizio oppure di garantire il diritto alla mensa con modalità sostitutive (i buoni pasto), stabilendo che queste ultime non possano avere valore economico inferiore al servizio mensa e che il pasto non sia in alcun caso monetizzabile in busta paga.

Il giudice ha evidenziato come la disciplina contrattuale deleghi alla singola azienda sanitaria solo l'organizzazione pratica del servizio, mentre i criteri per l'attribuzione del diritto restano fissati a livello di contrattazione nazionale: un regolamento aziendale, quindi, non può introdurre requisiti ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli previsti dal CCNL.

Il principio di diritto: mensa e pausa coincidono

Il punto centrale della sentenza sta nella lettura combinata delle due norme: secondo il Tribunale, il diritto alla mensa deve identificarsi con il diritto alla pausa. Ne consegue che tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore maturano automaticamente anche il diritto alla mensa (o alla sua modalità sostitutiva), a prescindere dalla collocazione oraria del turno rispetto alle fasce convenzionalmente dedicate ai pasti. Un orientamento già espresso più volte dalla Corte di Cassazione e oramai acquisito senza che sia necessario dimostrare ulteriori "particolari condizioni di lavoro".

Mensa disponibile ma non utilizzabile: quando scatta comunque il buono pasto

L'aspetto di maggiore interesse pratico riguarda proprio la categoria dei turnisti, per i quali la continuità del servizio spesso rende impossibile allontanarsi dal reparto per raggiungere la mensa. Il Tribunale chiarisce che l'impossibilità di fruire concretamente del servizio mensa, dovuta alla particolare articolazione del turno e alle esigenze di continuità assistenziale, non fa venire meno il diritto del lavoratore, ma anzi fa scattare l'obbligo per il datore di lavoro di garantire una modalità sostitutiva, ossia il buono pasto.

In altre parole, l'esistenza formale di un servizio mensa aziendale non è di per sé sufficiente a escludere il diritto al buono: ciò che conta è la possibilità reale del dipendente di interrompere la prestazione, spostarsi fisicamente e consumare il pasto nei tempi e nei modi previsti. Per il personale che garantisce la continuità assistenziale come infermieri, operatori sociosanitari e figure assimilabili, questa possibilità è spesso solo teorica, per ragioni di organico o di emergenza legate al reparto.

Su questa base, il giudice ha ritenuto illegittima la delibera aziendale del 2016 che, restringendo il diritto al buono pasto a specifiche fasce orarie o a condizioni ulteriori (come una prestazione lavorativa non inferiore a otto ore), si poneva in aperto contrasto sia con il CCNL di settore sia con la disciplina di legge.

La natura del buono pasto: prestazione assistenziale, non retributiva

La sentenza ribadisce un ulteriore principio consolidato in giurisprudenza: il buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso solo occasionale, con la funzione di conciliare le esigenze organizzative del servizio con quelle quotidiane del lavoratore. Proprio per questa ragione, il beneficio resta strettamente ancorato a quanto previsto dalla contrattazione collettiva e non può essere convertito in denaro come componente ordinaria dello stipendio.

Ciò non significa, tuttavia, che la sua mancata erogazione sia priva di conseguenze: quando il datore di lavoro non predispone né un servizio mensa realmente fruibile né un'adeguata modalità sostitutiva, si configura un inadempimento contrattuale, fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti del lavoratore.

L'onere della prova e la liquidazione del danno

Sul piano processuale, il Tribunale ha richiamato il principio, ormai pacifico nel rito del lavoro, secondo cui grava sul datore di lavoro convenuto l'onere di contestare in modo specifico e puntuale i conteggi elaborati dalla parte ricorrente. Una contestazione generica, anche quando si nega in radice l'esistenza del diritto, non è sufficiente a mettere in discussione la correttezza del calcolo economico: in assenza di una critica puntuale, i conteggi si consolidano nell'importo indicato dal lavoratore.

Nel caso di specie, i turni superiori alle sei ore risultavano comprovati dai tabulati presenze allegati al ricorso, e il costo del pasto è stato calcolato sulla base dei parametri storici tuttora vigenti (1,03 euro a carico del dipendente e 4,13 euro a carico del datore di lavoro). Il Tribunale ha quindi condannato l'azienda sanitaria al pagamento di 3.209,01 euro, oltre interessi legali, e alle spese di lite.

Le ricadute pratiche per il pubblico impiego

La pronuncia di Gela si aggiunge a un orientamento che negli ultimi anni ha progressivamente rafforzato la tutela dei lavoratori turnisti del comparto sanità, ma il principio affermato ha portata potenzialmente più ampia, riguardando in generale i dipendenti pubblici il cui orario giornaliero superi le sei ore. Per le amministrazioni ed enti sanitari, la sentenza rappresenta un monito a verificare che i propri regolamenti interni non introducano limitazioni al diritto alla mensa o al buono pasto ulteriori rispetto a quanto previsto dai CCNL di riferimento, pena l'esposizione a contenziosi seriali e a condanne risarcitorie, anche per periodi pluriennali, come dimostra il caso in esame.

Per i lavoratori, invece, la decisione conferma che il criterio guida resta uno solo: se il turno supera le sei ore e la mensa aziendale non è concretamente accessibile per esigenze di servizio, il diritto al buono pasto sostitutivo non può essere negato, qualunque sia il contenuto di regolamenti o delibere aziendali di segno contrario.