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Maternità, congedo parentale e allattamento: cosa cambia se si lavora part-time verticale

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 29/09/2026

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

 

Con l’orientamento applicativo Id. 39099, ARAN chiarisce come devono essere calcolate alcune delle principali tutele della genitorialità per i dipendenti con part-time verticale nel Comparto Funzioni Locali. Le regole non sono uguali per tutti gli istituti: maternità e paternità sono riconosciute per l’intero periodo, anche quando comprendono giornate non lavorative; il congedo parentale viene invece riproporzionato, mentre i riposi giornalieri spettano per intero soltanto nei periodi coincidenti con quelli lavorativi.

Lavorare in part-time verticale non significa automaticamente avere tutte le tutele legate alla maternità e alla genitorialità ridotte nella stessa percentuale dell’orario di lavoro. Al contrario, per stabilire quanto spetta al dipendente bisogna distinguere tra congedo di maternità e paternità, congedo parentale e riposi giornalieri, perché ciascuno di questi istituti segue una disciplina differente.

È questo il principio chiarito dall’ARAN con l’orientamento applicativo Id. 39099.

La questione è tutt’altro che marginale. Nel part-time verticale, infatti, il lavoratore presta servizio a tempo pieno soltanto in determinati giorni della settimana, del mese o dell’anno, alternando quindi periodi lavorativi e periodi nei quali, in base alla propria articolazione contrattuale, non è prevista attività. Il problema è capire cosa accada quando maternità, paternità o congedi attraversano anche quei giorni non lavorativi.

La risposta non è unica: dipende dall’istituto utilizzato.

Maternità e paternità non vengono ridotte: il periodo è riconosciuto per intero

La tutela più ampia riguarda il congedo di maternità e di paternità previsto dal D.Lgs. 151/2001.

Il CCNL Funzioni Locali stabilisce che, in presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, il periodo di congedo di maternità e paternità deve essere riconosciuto per intero, compresa la parte che ricade nei periodi nei quali il dipendente, secondo la propria articolazione part-time, non avrebbe dovuto lavorare.

È un passaggio fondamentale perché impedisce di applicare meccanicamente alla maternità la percentuale di part-time.

Se, ad esempio, una lavoratrice presta servizio soltanto in alcuni giorni della settimana, il periodo di congedo di maternità non viene conteggiato esclusivamente sulle giornate nelle quali avrebbe dovuto essere presente. Il congedo continua a decorrere per l’intero periodo previsto dalla legge, comprendendo anche i giorni che, secondo il contratto individuale di part-time verticale, sarebbero stati non lavorativi.

ARAN conferma quindi che, per maternità e paternità, il principio non è quello del semplice riproporzionamento delle giornate lavorate.

Il congedo parentale segue invece una regola diversa

La situazione cambia quando si passa al congedo parentale. Ed è proprio qui che il nuovo orientamento assume particolare interesse.

A differenza del congedo di maternità e paternità, il congedo parentale rientra tra le assenze giornaliere che, nel part-time verticale, devono essere riproporzionate in funzione dell’effettiva articolazione del rapporto di lavoro.

Il criterio introdotto dal nuovo CCNL prende come riferimento il rapporto tra il numero di giornate di lavoro teorico previste nell’anno per il dipendente part-time e il numero di giornate di lavoro teorico che, nello stesso anno, sarebbero previste per un dipendente a tempo pieno.

In altri termini, non si applica indistintamente al lavoratore part-time lo stesso numero di giornate fruibili previsto per chi lavora a tempo pieno: il monte viene adattato alla quantità di giornate nelle quali, secondo il contratto individuale, il dipendente è effettivamente tenuto a prestare servizio.

Il principio è quindi molto diverso da quello previsto per la maternità obbligatoria: maternità e paternità restano intere, mentre il congedo parentale è soggetto a riproporzionamento.

Come funziona il riproporzionamento

Il meccanismo individuato dal contratto guarda alle giornate teoriche annuali di lavoro, evitando quindi di affidare il calcolo a una semplice valutazione occasionale del mese nel quale viene chiesto il congedo.

In termini concettuali, il rapporto è:

giornate teoriche annuali del lavoratore part-time verticale / giornate teoriche annuali del lavoratore full-time.

La percentuale che deriva da questo rapporto diventa il parametro con il quale riproporzionare le assenze giornaliere alle quali si applica la disciplina.

Un lavoratore che, per la particolare articolazione del proprio part-time verticale, abbia un numero di giornate teoriche annue sensibilmente inferiore rispetto a quello di un collega full-time vedrà quindi riproporzionato il congedo parentale secondo quel rapporto.

Questo criterio serve anche a evitare un possibile equivoco: nel part-time verticale non conta soltanto quante ore vengono lavorate nella singola giornata, ma soprattutto quante giornate lavorative teoriche sono previste nel corso dell’anno rispetto al tempo pieno.

E i riposi giornalieri per maternità?

Un terzo regime riguarda i riposi giornalieri per maternità, comunemente conosciuti anche come riposi per allattamento. In questo caso il CCNL stabilisce che spettano per intero soltanto per i periodi coincidenti con quelli lavorativi.

La logica è diversa sia da quella della maternità sia da quella utilizzata per il congedo parentale. Il riposo giornaliero, infatti, è strettamente collegato alla giornata nella quale il dipendente avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa: non avrebbe quindi senso riconoscere ore di riposo in una giornata che, in base all’articolazione del part-time verticale, è già una giornata non lavorativa.

Il diritto non viene dunque eliminato perché il dipendente è part-time. Quando la giornata è lavorativa, il riposo giornaliero spetta secondo la relativa disciplina; ciò che viene meno è la possibilità di riferirlo ai periodi nei quali non era prevista alcuna prestazione.

Tre istituti di genitorialità, tre modalità diverse

Il chiarimento ARAN consente quindi di distinguere con maggiore precisione situazioni che spesso vengono accomunate sotto l’espressione generica di “congedi”.

Il congedo di maternità e paternità è riconosciuto per l’intero periodo e comprende anche la parte che cade nei periodi non lavorativi. Il congedo parentale, trattandosi di un’assenza fruibile nelle giornate nelle quali sarebbe prevista la prestazione, viene invece riproporzionato secondo il rapporto tra le giornate teoriche annuali del part-time e quelle del full-time. I riposi giornalieri per maternità, infine, spettano per intero soltanto quando coincidono con periodi nei quali il dipendente avrebbe dovuto lavorare.

La differenza non è puramente formale. Applicare indistintamente la percentuale di part-time a tutti e tre gli istituti potrebbe infatti determinare un calcolo non conforme alla disciplina contrattuale.

Part-time verticale e orizzontale non sono la stessa cosa

Per comprendere l’orientamento è utile anche ricordare la differenza tra le principali forme di part-time.

Nel part-time orizzontale il dipendente lavora normalmente tutti i giorni previsti, ma con un numero ridotto di ore giornaliere. Nel part-time verticale, invece, la prestazione viene concentrata soltanto in determinati giorni, settimane o periodi dell’anno.

È proprio questa alternanza tra periodi lavorativi e non lavorativi a rendere necessario stabilire quali assenze debbano essere conteggiate soltanto nei giorni nei quali sarebbe prevista la prestazione e quali, al contrario, continuino a decorrere anche durante i periodi di non lavoro.

Per la maternità e la paternità il contratto risolve espressamente la questione riconoscendo l'intero periodo, mentre per le altre assenze introduce criteri specifici di proporzionalità.