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Infermieri e doppio lavoro: Quando rischio il licenziamento? Ecco le regole

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/08/2017

AttualitàLeggi e sentenze

Gli infermieri possono svolgere un doppio lavoro? La risposta è Sì ma, con decisamente così tante restrizioni, da renderlo impossibile e poco fruttuoso. (da Dipendenti Statali Blog)

Sono 3.300 gli impiegati pubblici, scoperti a svolgere un doppio lavoro, dalla Guardia di Finanza, per un guadagno di 20 milioni di euro ed un danno erariale alle Casse dello Stato di 55 milioni di Euro.

Eclatante il caso dell’Ospedale Sant’Orsola Malpighi, dove furono più di 30 gli infermieri beccati a svolgere un doppio lavoro; alcuni di loro dichiararono buona fede, inconsapevoli che la normativa glielo impedisse.

Volendo prendere per buona questa ingenuità degli infermieri citati, è comunque veritiero che la Normativa in merito è generica, lascia adito a troppe interpretazioni e crea confusione nelle amministrazioni e nel dipendente che il più delle volte la sconosce.

 

Proviamo a fare chiarezza. Le regole

 

Distinguiamo innanzitutto i due tipi di contratto dell’infermiere che lavora nella Pubblica amministrazione:

 

  • Part-time: il dipendente può dedicarsi ad un’attività di libero professionista
  • Full- time: il dipendente può esercitare un doppio lavoro a titolo occasionale o saltuario (decreto legislativo 265/2001).

 

Quest’ultimo può svolgere una seconda attività lavorativa, che prevede l’autorizzazione dell’Amministrazione dell’Azienda con la quale si ha un contratto a tempo pieno.

L’amministrazione, nel concedere l’autorizzazione, dovrà tenere conto del Dlg 165/2001, ovvero, “l’amministrazione verifica l’insussistenza anche potenziale del conflitto di interessi”.

La valutazione del conflitto di interessi è discrezionale, questo implica che nel calderone “conflitto di interessi”, possa finirci qualsiasi cosa. Ciò rende difficile stabilire come e quando un dirigente possa autorizzare il dipendente sempre e comunque a prestazioni occasionali che non debbano superare i 30 giorni nell’anno solare e con una retribuzione inferiore ai 5000 euro, e sempre per lo stesso committente.

 

Le attività consentite mediante autorizzazione sono:

 

  • Attività di docenza, formazione e ricerca
  • Incarichi sindacali
  • Incarichi per i quali è previsto un rimborso spese
  • Incarichi di comando o per il quale è il dipendente è in aspettativa.

 

E se il dipendente dovesse contravvenire alle Regole, quali le sanzioni?

 

Le sanzioni disciplinari sono diverse e di diverse entità: vanno dal danno erariale con restituzione del compenso guadagnato con il doppio lavoro al licenziamento.

 

 

 Ph credit: padovaoggi