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Attenti alle telecamere di sorveglianza nelle aree ristoro, legittime anche senza accordo sindacale

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 04/10/2017

Leggi e sentenze

Una recente sentenza della Corte di Appello di Milano, ha stabilito che le telecamere di sorveglianza possono liberamente essere installate nei locali della mensa e nelle aree ristoro dei distributori di cibo, e le registrazioni utilizzate per licenziare.

(da laleggepertutti)

 

I fatti

Un dipendente si reca al distributore di snack, e manomettendolo riesce a mangiare a scrocco dalla ditta che fornisce i distributori.

Quest’ultima si accorge dell’ammanco di denaro ed installa le telecamere di sorveglianza. Le immagini che rivelano la truffa finiscono sul tavolo del datore di lavoro che licenzia il dipendente.

Quest’ultimo si oppone al provvedimento disciplinare, ritenendo l’installazione delle telecamere di sorveglianza illegittima, perché non concordata con le forze sindacali.

 

Lo Statuto dei lavoratori, stabilisce che le telecamere di sorveglianza nei luoghi di lavoro, non possono essere usate per controllare a distanza il dipendente, verificando che questo stia lavorando.

Il sistema di sorveglianza, previo accordo sindacale o tramite autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, può essere installato per esigenze produttive ed organizzative.

Ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro deve:

  • informare i lavoratori della presenza delle telecamere con appositi cartelli

  • nominare un incaricato della gestione dei dati registrati

  • conservare le immagini raccolte per 24 ore (salvo esigenze speciali)

diversamente il datore di lavoro può essere denunciato penalmente per violazione della privacy.

Ora, secondo la corte di Appello di Milano, non c’è necessità di autorizzare la presenza delle telecamere nella zona mensa e nelle aree nelle quali si trovano i distributori automatici .

Inoltre le riprese possono essere visionate dal datore di lavoro per l’esecuzione di provvedimenti disciplinari.

La Cassazione già in passato aveva stabilito che, l’autorizzazione dei sindacati e dell’ispettorato del lavoro, non è necessaria se l’impianto di sorveglianza tutela il patrimonio aziendale.

 

Ph credit: silicon.